Ordinanza n. 33 del 1979
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ORDINANZA N. 33

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 (recte: 631), ultimo cpv., del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1976 dalla Corte d'appello di Napoli, nel procedimento penale a carico di Della Medaglia Pasquale, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1976 (pervenuta a questa Corte il 10 maggio 1977) la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, ultimo comma, c.p.p., il quale dispone che il ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente di esecuzione non ha effetto sospensivo, aggiungendo peraltro che l'esecuzione può essere sospesa dal giudice che ha emesso l'ordinanza;

che, a sostegno della proposta questione di legittimità costituzionale si assume, da parte del giudice a quo, che le decisioni relative agli incidenti di esecuzione, cui la disposizione denunziata si riferisce, spesso involgono, come le sentenze, situazioni attinenti alla libertà personale, sicché non sarebbe giustificata, per esse, una disciplina diversa da quella stabilita in via generale dall'art. 205 c.p.p., il quale appunto stabilisce che "durante il termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sulla impugnazione l'esecuzione é sospesa salvo che la legge disponga altrimenti".

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 112 del 5 aprile 1974 (di cui non si tiene alcun conto nell'ordinanza di rimessione) ha già dichiarato non fondata la questione con riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione osservando, tra l'altro, che nella disposizione denunziata l'esclusione dell'effetto sospensivo dell'impugnazione "appare pienamente giustificata, trattandosi del procedimento per la decisione sugli incidenti di esecuzione, da parte del giudice competente a provvedere circa l'esecuzione penale", tanto più che "l'esecutività dell'ordinanza può operare non solo a danno ma anche a vantaggio del soggetto interessato";

che l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sia pure a fini diversi da quello che oggi viene in considerazione), ha esclusivo riferimento alla posizione dell'imputato, (al quale ha inteso garantire la presunzione di non colpevolezza per tutto lo svolgimento del rapporto processuale) e non é applicabile al condannato, la cui condizione giuridica non si ricollega al processo ma segue la sua definizione (sent. n. 124 del 1972);

che, pertanto, la violazione di detta disposizione non può venire in considerazione nel caso di specie, posto che gli incidenti di esecuzione presuppongono il passaggio in giudicato della sentenza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione - dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1979.