ORDINANZA
N. 33
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 131 (recte: 631), ultimo cpv., del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1976
dalla Corte d'appello di Napoli, nel procedimento penale a carico di Della
Medaglia Pasquale, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977.
Udito nella
camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che
con ordinanza emessa il 24 settembre 1976 (pervenuta a questa Corte il 10
maggio 1977) la Corte d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 631, ultimo comma, c.p.p., il quale dispone che il
ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente di esecuzione
non ha effetto sospensivo, aggiungendo peraltro che l'esecuzione può essere
sospesa dal giudice che ha emesso l'ordinanza;
che, a
sostegno della proposta questione di legittimità costituzionale si assume, da
parte del giudice a quo, che le decisioni relative agli incidenti di esecuzione,
cui la disposizione denunziata si riferisce, spesso involgono, come le
sentenze, situazioni attinenti alla libertà personale, sicché non sarebbe
giustificata, per esse, una disciplina diversa da quella stabilita in via
generale dall'art. 205 c.p.p., il quale appunto stabilisce che "durante il
termine per impugnare un provvedimento e durante il giudizio sulla impugnazione
l'esecuzione é sospesa salvo che la legge disponga altrimenti".
Considerato
che questa Corte con la sentenza n. 112 del
5 aprile 1974 (di cui non si tiene alcun conto nell'ordinanza di
rimessione) ha già dichiarato non fondata la questione con riferimento agli
artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione osservando, tra l'altro, che nella disposizione denunziata
l'esclusione dell'effetto sospensivo dell'impugnazione "appare pienamente
giustificata, trattandosi del procedimento per la decisione sugli incidenti di
esecuzione, da parte del giudice competente a provvedere circa l'esecuzione
penale", tanto più che "l'esecutività dell'ordinanza può operare non
solo a danno ma anche a vantaggio del soggetto interessato";
che l'art.
27, secondo comma, della Costituzione, come questa Corte ha avuto occasione di
affermare (sia pure a fini diversi da quello che oggi viene in considerazione),
ha esclusivo riferimento alla posizione dell'imputato, (al quale ha inteso
garantire la presunzione di non colpevolezza per tutto lo svolgimento del
rapporto processuale) e non é applicabile al condannato, la cui condizione
giuridica non si ricollega al processo ma segue la sua definizione (sent. n. 124 del
1972);
che,
pertanto, la violazione di detta disposizione non può venire in considerazione
nel caso di specie, posto che gli incidenti di esecuzione presuppongono il
passaggio in giudicato della sentenza;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
631 c.p.p. sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma,
della Costituzione - dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.