Sentenza n. 30 del 1979
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SENTENZA N. 30

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Carosotti Vincenzo ed altra, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 13 giugno 1975 dal tribunale di Ragusa nel procedimento penale a carico di Saddemi Maria Anna ed altro, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;

3) ordinanze emesse il 10 marzo 1976 e il 15 novembre 1975 dalla Corte di appello di Venezia nei procedimenti penali a carico di Fabris Valentino ed altro e Marin Emilio ed altri, iscritte ai nn. 576 e 577 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976;

4) ordinanza emessa il 2 dicembre 1976 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento penale a carico di Tarascio Giovanni, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;

5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1977 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Montani Giuseppe, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977;

6) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Chellin Tino ed altro, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;

7) ordinanza emessa il 15 marzo 1978 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Costante Giuseppe, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 9 agosto 1978;

8) ordinanza emessa il 24 maggio 1978 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Vanello Eugenio, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del 6 dicembre 1978.

Visti gli atti di costituzione di Fabris Valentino nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Alessio per Fabris Valentino, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Vengono all'esame della Corte due questioni di legittimità costituzionale:

I) l'una riflette l'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza 11 novembre 1974 (n. 239 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 luglio 1975, nel procedimento a carico di Carosotti Vincenzo e altra;

II) l'altra coinvolge l'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con modificazioni, in legge 2 luglio 1957, n. 474 (concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., non solo a) dalla Corte di cassazione nella menzionata ordinanza, ma anche b) dal tribunale di Ragusa con ordinanza 13 giugno 1975 (n. 380 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 22 ottobre 1975, nel procedimento penale a carico di Saddemi Maria Anna, titolare di un deposito commerciale di gasolio denaturato per riscaldamento, e del marito Sebastiano, che, su incarico della moglie, aveva trasportato partite di gasolio non coperte da certificato di provenienza (ambo gli imputati si difesero assumendo di reputare che il certificato di provenienza fosse necessario per quantitativi inferiori a quelli in effetti trasportati), c) dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza 10 marzo 1976 (n. 576 ord. 1976), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976, nel procedimento penale a carico di Fabris Valentino e di Bagliolid Teresio, d) dalla stessa Corte d'appello di Venezia con altra ordinanza 15 novembre 1975 (n. 577 ord. 1976), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976, nel procedimento penale a carico di Marin Emilio e altri, e) dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza 2 dicembre 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977 nel procedimento penale a carico di Tarascio Giovanni, f) dal tribunale di Sondrio con ordinanza 25 febbraio 1977 (n. 314 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 7 settembre 1977, nel procedimento penale a carico di Montani Giuseppe, g) dal tribunale di Rovigo con ordinanza 1 dicembre 1977 (n. 65 ord. 1978, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978, nel procedimento penale a carico di Chellin Tino e altro, imputati di avere trasportato un quantitativo di olii lubrificanti diretto alla soc. SAVCA di Adria esercente il commercio e la vendita anche al pubblico di carburanti, col certificato di provenienza scaduto ed irregolare, h) dal tribunale di Udine con ordinanza 15 marzo 1978 (n. 261 ord. 1978), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 9 agosto 1978, nel procedimento penale a carico di Costante Giuseppe, e i) dallo stesso tribunale di Udine con ordinanza 24 maggio 1978 (n. 439 ord. 1978), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 341 del 6 dicembre 1978, nel procedimento penale a carico di Vanello Eugenio.

2. - Avanti la Corte si é costituito, nel procedimento originato dalla ordinanza 10 marzo 1976 della Corte d'appello di Venezia (n. 576 ord.1976), il solo Fabris Valentino, che, dapprima nella memoria, depositata il 28 luglio 1976, e poi, più diffusamente, nella memoria, depositata il 31 marzo 1977, ha precisato a) che il tribunale di Padova, con sentenza 18 aprile 1974, resa in primo grado e gravata di appello dal Fabris, dal coimputato Bagliolid Teresio, conducente dell'autoveicolo, appartenente al Fabris, e dalla Amministrazione finanziaria costituitasi parte civile, aa) aveva constatato la carenza di prova che il Fabris, accomandatario della s.a.s. C.L.T., proprietaria di deposito di carburanti in Tombolo, si fosse reso colpevole di evasione dal tributo, ab) ne aveva inferito la inesistenza della pretesa tributaria, per far valere la quale l'Amministrazione si era costituita parte civile, e la diversa qualificazione del reato, contestato al Fabris proprietario e al Bagliolid conducente dell'autoveicolo, sorpreso a viaggiare con carico non accompagnato da certificato di provenienza, dal delitto, previsto nel primo comma dell'art. 15 legge 474/1957, alla contravvenzione, identificata dal quarto comma dello stesso articolo nel trasportare (o nel fare trasportare) lubrificanti, non accompagnati da certificati di provenienza, per il quale era stato assolto l'obbligo tributario (contravvenzione peraltro prescritta) e ac( aveva giudicato che il solo Fabris dovesse essere riconosciuto colpevole del reato, di cui agli artt. 5 legge 474/1957 e 4 legge 608/1966 e punito a norma dell'art. 15 legge 474/1957 per aver fatto eseguire n. 906 trasporti di gasolio adulterato per uso riscaldamento domestico senza il prescritto certificato di provenienza per complessivi Kg. 355551, b) che la Corte d'appello di Venezia, preso atto della carenza di evasione di tributo da parte del Fabris, ad un tempo soggetto passivo dell'imposta in qualità di accomandatario della s.a.s. C.L.T., titolare del deposito, e proprietario dell'autoveicolo, trasportatore di lubrificanti, aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, prospettata per seconda. Sulla base di tali premesse, il Fabris ha tacciato di irrazionalità il ricordato art. 15, che punirebbe nello stesso modo chi trasporta prodotti, non accompagnati da certificato di provenienza, per il quale abbia assolto il debito tributario (sarebbe il caso di esso Fabris), e chi effettua il trasporto senza aver assolto il debito tributario precisando che la vicenda si inquadra nello schema della duplicità di situazioni differenti, e non della fattispecie unica, insuscettibile di frazionamento; ha soggiunto che, sebbene l'art. 5, ultimo comma, d.l. 271/ 1957 sancisca la necessità del certificato di provenienza in ogni caso, detto certificato, sempre ad avviso del Fabris, più non sarebbe l'unico mezzo atto a consentire il continuo e non interrotto controllo di ogni movimento della merce, a seguito della entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 608, che impone l'adulterazione di olii da gas con l'aggiunta di sostanze coloranti, che, infine, il più volte menzionato riferimento all'imposta, quale parametro della sanzione pecuniaria, senza specificare se essa sia la massima o la minima.

3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta con atto depositato il 31 maggio 1976, in cui l'Avvocatura generale dello Stato obietta anzitutto la discrezionalità del legislatore nella quantificazione della pena; con specifico riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. oppone poi il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, che qualifica il reato de quo formale di pericolo a dolo generico, e ravvisa la ratio della norma incriminatrice nella necessità di permettere il continuo e ininterrotto controllo di ogni movimento della merce che, per la sua fungibilità, non consente, fuori del deposito di estrazione, la prova della sua identità.

Queste considerazioni sono riprodotte negli atti, con i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento in tutti i procedimenti, originati dalle altre ordinanze passate in rassegna.

Inoltre, ad esclusione dell'atto di intervento spiegato con l'ordinanza 10 marzo 1976, resa dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Fabris Valentino ed altro (n. 576 ord. 1976), l'Avvocatura erariale, pur senza farne oggetto di specifica conclusione, ha espresso dubbi sulla rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 per non essere nelle ordinanze di rimessione "precisato se gli imputati avessero trasportato olio combustibile per il quale il tributo fosse stato o meno assolto all'origine".

4. Nel corso della pubblica udienza del 18 aprile 1979 la difesa del Fabris e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le contrapposte conclusioni.

Considerato in diritto

1. - I nove procedimenti, avendo in comune la questione di costituzionalità dell'art. 15, comma primo, d.l. 271/ 1957, conv. in legge 474/1957, vanno riuniti.

2. - La questione di costituzionalità dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, per il quale "le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione", é manifestamente infondata perché il giudice a quo non ha adottato, a conforto della dedotta incostituzionalità, argomenti, che già non abbiano ricevuto confutazione nella sent. 164/1974, che indusse poi questa Corte a dire manifestamente infondata la questione con ord. 279/1974, nonché, sul punto che ne interessa, nella sentenza 6/1978.

3. - La questione di costituzionalità, sollevata da tutti i giudici, ha per oggetto l'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 (sost. nella legge 2 luglio 1957, n. 474), per il quale chiunque trasporta o fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui questo sia prescritto, o con certificato scaduto, falso o alterato, é punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo della imposta medesima, ma non inferiore in ogni caso a due milioni, e la violazione dell'art. 3 Cost., assunto a parametro, é identificata nella irrilevanza della soddisfazione del debito tributario; violazione, che, a giudizio del solo tribunale di Ragusa, sarebbe ulteriormente aggravata da ciò che la multa é commisurata in un multiplo (dal doppio al decuplo) dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il tributo sia stato assolto oppur no.

La violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste sia perché soggetti passivi della incriminazione sono chi trasporta e chi fa trasportare olii, per i quali é (o era) prescritto il certificato di provenienza, e non gli evasori del debito tributario e, pertanto, la soddisfazione o la evasione dell'imposta sono estranee alla fattispecie legale, sia perché la estrema difficoltà di assodare l'assolvimento dell'obbligo afferente a merci fungibili e materialmente non identificabili, non vale a stimare irrazionali la mancata inserzione, nella fattispecie, della evasione tributaria, né il peso delle sanzioni, con cui l'art. 15 colpisce i soggetti passivi del reato previsto (in tali sensi, a proposito di vicende consimili, sent. 36/1973, 144/1974). Una volta riaffermata la estraneità dell'assolvimento dell'obbligo tributario, é priva di rilievo l'ulteriore censura sollevata dal tribunale di Ragusa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i nove procedimenti:

1) Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza 11 novembre 1975;

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con modificazioni, in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, dal tribunale di Ragusa, dalla Corte d'appello di Venezia, dalla Corte d'appello di Catania e dai tribunali di Sondrio, di Rovigo e di Udine con le ordinanze indicate in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1979.