SENTENZA
N. 30
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, e dell'art. 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (disposizioni per la
prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa l'11 novembre 1974 della Corte di cassazione nel procedimento penale a
carico di Carosotti Vincenzo ed altra, iscritta al n. 239 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195
del 23 luglio 1975;
2) ordinanza
emessa il 13 giugno 1975 dal tribunale di Ragusa nel procedimento penale a
carico di Saddemi Maria Anna ed altro, iscritta al n. 380 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281
del 22 ottobre 1975;
3) ordinanze
emesse il 10 marzo 1976 e il 15 novembre 1975 dalla Corte di appello di Venezia
nei procedimenti penali a carico di Fabris Valentino ed altro e Marin Emilio ed
altri, iscritte ai nn. 576 e 577 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976;
4) ordinanza
emessa il 2 dicembre 1976 dalla Corte di appello di Catania nel procedimento
penale a carico di Tarascio Giovanni, iscritta al n. 19 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo
1977;
5) ordinanza
emessa il 25 febbraio 1977 dal tribunale di Sondrio nel procedimento penale a
carico di Montani Giuseppe, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 7 settembre
1977;
6) ordinanza
emessa il 1 dicembre 1977 dal tribunale di Rovigo nel procedimento penale a
carico di Chellin Tino ed altro, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1978
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile
1978;
7) ordinanza
emessa il 15 marzo 1978 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico
di Costante Giuseppe, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 9 agosto 1978;
8) ordinanza
emessa il 24 maggio 1978 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a
carico di Vanello Eugenio, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del 6 dicembre
1978.
Visti gli
atti di costituzione di Fabris Valentino nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv.
Giuseppe Alessio per Fabris Valentino, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Vengono
all'esame della Corte due questioni di legittimità costituzionale:
I) l'una
riflette l'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza 11
novembre 1974 (n. 239 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 luglio 1975, nel procedimento a carico di
Carosotti Vincenzo e altra;
II) l'altra
coinvolge l'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con
modificazioni, in legge 2 luglio 1957, n. 474 (concernente disposizioni per la
prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., non solo a) dalla Corte di
cassazione nella menzionata ordinanza, ma anche b) dal tribunale di Ragusa con
ordinanza 13 giugno 1975 (n. 380 ord. 1975), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 22 ottobre 1975, nel
procedimento penale a carico di Saddemi Maria Anna, titolare di un deposito
commerciale di gasolio denaturato per riscaldamento, e del marito Sebastiano,
che, su incarico della moglie, aveva trasportato partite di gasolio non coperte
da certificato di provenienza (ambo gli imputati si difesero assumendo di
reputare che il certificato di provenienza fosse necessario per quantitativi
inferiori a quelli in effetti trasportati), c) dalla Corte d'appello di Venezia
con ordinanza 10 marzo 1976 (n. 576 ord. 1976), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976, nel procedimento
penale a carico di Fabris Valentino e di Bagliolid Teresio, d) dalla stessa
Corte d'appello di Venezia con altra ordinanza 15 novembre 1975 (n. 577 ord.
1976), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
6 ottobre 1976, nel procedimento penale a carico di Marin Emilio e altri, e)
dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza 2 dicembre 1976, notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1977 nel
procedimento penale a carico di Tarascio Giovanni, f) dal tribunale di Sondrio
con ordinanza 25 febbraio 1977 (n. 314 ord. 1977), notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 7 settembre 1977, nel
procedimento penale a carico di Montani Giuseppe, g) dal tribunale di Rovigo
con ordinanza 1 dicembre 1977 (n. 65 ord. 1978, notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978, nel procedimento
penale a carico di Chellin Tino e altro, imputati di avere trasportato un
quantitativo di olii lubrificanti diretto alla soc. SAVCA di Adria esercente il
commercio e la vendita anche al pubblico di carburanti, col certificato di
provenienza scaduto ed irregolare, h) dal tribunale di Udine con ordinanza 15
marzo 1978 (n. 261 ord. 1978), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 9 agosto 1978, nel procedimento penale a carico
di Costante Giuseppe, e i) dallo stesso tribunale di Udine con ordinanza 24
maggio 1978 (n. 439 ord. 1978), notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 341 del 6 dicembre 1978, nel procedimento penale a carico
di Vanello Eugenio.
2. - Avanti
la Corte si é costituito, nel procedimento originato dalla ordinanza 10 marzo
1976 della Corte d'appello di Venezia (n. 576 ord.1976), il solo Fabris
Valentino, che, dapprima nella memoria, depositata il 28 luglio 1976, e poi,
più diffusamente, nella memoria, depositata il 31 marzo 1977, ha precisato a)
che il tribunale di Padova, con sentenza 18 aprile 1974, resa in primo grado e
gravata di appello dal Fabris, dal coimputato Bagliolid Teresio, conducente
dell'autoveicolo, appartenente al Fabris, e dalla Amministrazione finanziaria
costituitasi parte civile, aa) aveva constatato la carenza di prova che il
Fabris, accomandatario della s.a.s. C.L.T., proprietaria di deposito di
carburanti in Tombolo, si fosse reso colpevole di evasione dal tributo, ab) ne
aveva inferito la inesistenza della pretesa tributaria, per far valere la quale
l'Amministrazione si era costituita parte civile, e la diversa qualificazione
del reato, contestato al Fabris proprietario e al Bagliolid conducente
dell'autoveicolo, sorpreso a viaggiare con carico non accompagnato da
certificato di provenienza, dal delitto, previsto nel primo comma dell'art. 15
legge 474/1957, alla contravvenzione, identificata dal quarto comma dello
stesso articolo nel trasportare (o nel fare trasportare) lubrificanti, non
accompagnati da certificati di provenienza, per il quale era stato assolto
l'obbligo tributario (contravvenzione peraltro prescritta) e ac( aveva
giudicato che il solo Fabris dovesse essere riconosciuto colpevole del reato,
di cui agli artt. 5 legge 474/1957 e 4 legge 608/1966 e punito a norma
dell'art. 15 legge 474/1957 per aver fatto eseguire n. 906 trasporti di gasolio
adulterato per uso riscaldamento domestico senza il prescritto certificato di
provenienza per complessivi Kg. 355551, b) che la Corte d'appello di Venezia,
preso atto della carenza di evasione di tributo da parte del Fabris, ad un
tempo soggetto passivo dell'imposta in qualità di accomandatario della s.a.s.
C.L.T., titolare del deposito, e proprietario dell'autoveicolo, trasportatore
di lubrificanti, aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità, prospettata per seconda. Sulla base di tali premesse, il
Fabris ha tacciato di irrazionalità il ricordato art. 15, che punirebbe nello
stesso modo chi trasporta prodotti, non accompagnati da certificato di
provenienza, per il quale abbia assolto il debito tributario (sarebbe il caso
di esso Fabris), e chi effettua il trasporto senza aver assolto il debito
tributario precisando che la vicenda si inquadra nello schema della duplicità
di situazioni differenti, e non della fattispecie unica, insuscettibile di
frazionamento; ha soggiunto che, sebbene l'art. 5, ultimo comma, d.l. 271/ 1957
sancisca la necessità del certificato di provenienza in ogni caso, detto
certificato, sempre ad avviso del Fabris, più non sarebbe l'unico mezzo atto a
consentire il continuo e non interrotto controllo di ogni movimento della
merce, a seguito della entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 608,
che impone l'adulterazione di olii da gas con l'aggiunta di sostanze coloranti,
che, infine, il più volte menzionato riferimento all'imposta, quale parametro
della sanzione pecuniaria, senza specificare se essa sia la massima o la
minima.
3. - La
Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta con atto depositato il 31
maggio 1976, in cui l'Avvocatura generale dello Stato obietta anzitutto la
discrezionalità del legislatore nella quantificazione della pena; con specifico
riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost. oppone poi il costante
orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, che qualifica il
reato de quo formale di pericolo a dolo generico, e ravvisa la ratio
della norma incriminatrice nella necessità di permettere il continuo e
ininterrotto controllo di ogni movimento della merce che, per la sua
fungibilità, non consente, fuori del deposito di estrazione, la prova della sua
identità.
Queste
considerazioni sono riprodotte negli atti, con i quali la Presidenza del
Consiglio dei ministri ha spiegato intervento in tutti i procedimenti,
originati dalle altre ordinanze passate in rassegna.
Inoltre, ad
esclusione dell'atto di intervento spiegato con l'ordinanza 10 marzo 1976, resa
dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Fabris
Valentino ed altro (n. 576 ord. 1976), l'Avvocatura erariale, pur senza farne
oggetto di specifica conclusione, ha espresso dubbi sulla rilevanza della
questione di costituzionalità dell'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 per non
essere nelle ordinanze di rimessione "precisato se gli imputati avessero
trasportato olio combustibile per il quale il tributo fosse stato o meno
assolto all'origine".
4. Nel corso
della pubblica udienza del 18 aprile 1979 la difesa del Fabris e l'Avvocatura
generale dello Stato hanno illustrato le contrapposte conclusioni.
Considerato in diritto
1. - I nove
procedimenti, avendo in comune la questione di costituzionalità dell'art. 15,
comma primo, d.l. 271/ 1957, conv. in legge 474/1957, vanno riuniti.
2. - La
questione di costituzionalità dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, per il
quale "le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che
prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi
quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime
siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione", é
manifestamente infondata perché il giudice a quo non ha adottato, a
conforto della dedotta incostituzionalità, argomenti, che già non abbiano
ricevuto confutazione nella sent. 164/1974,
che indusse poi questa Corte a dire manifestamente infondata la questione con ord. 279/1974,
nonché, sul punto che ne interessa, nella sentenza 6/1978.
3. - La
questione di costituzionalità, sollevata da tutti i giudici, ha per oggetto
l'art. 15, comma primo, d.l. 271/1957 (sost. nella legge 2 luglio 1957, n.
474), per il quale chiunque trasporta o fa trasportare olii minerali
combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato
di provenienza, nei casi in cui questo sia prescritto, o con certificato
scaduto, falso o alterato, é punito, indipendentemente dal pagamento
dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa
non inferiore al doppio né superiore al decuplo della imposta medesima, ma non
inferiore in ogni caso a due milioni, e la violazione dell'art. 3 Cost.,
assunto a parametro, é identificata nella irrilevanza della soddisfazione del
debito tributario; violazione, che, a giudizio del solo tribunale di Ragusa,
sarebbe ulteriormente aggravata da ciò che la multa é commisurata in un multiplo
(dal doppio al decuplo) dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il
tributo sia stato assolto oppur no.
La violazione
dell'art. 3 Cost. non sussiste sia perché soggetti passivi della incriminazione
sono chi trasporta e chi fa trasportare olii, per i quali é (o era) prescritto
il certificato di provenienza, e non gli evasori del debito tributario e,
pertanto, la soddisfazione o la evasione dell'imposta sono estranee alla
fattispecie legale, sia perché la estrema difficoltà di assodare l'assolvimento
dell'obbligo afferente a merci fungibili e materialmente non identificabili,
non vale a stimare irrazionali la mancata inserzione, nella fattispecie, della
evasione tributaria, né il peso delle sanzioni, con cui l'art. 15 colpisce i
soggetti passivi del reato previsto (in tali sensi, a proposito di vicende
consimili, sent.
36/1973, 144/1974).
Una volta riaffermata la estraneità dell'assolvimento dell'obbligo tributario,
é priva di rilievo l'ulteriore censura sollevata dal tribunale di Ragusa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
nove procedimenti:
1) Dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla Corte di cassazione con ordinanza 11 novembre 1975;
2) Dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma
primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., con modificazioni, in legge 2 luglio
1957, n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di
cassazione, dal tribunale di Ragusa, dalla Corte d'appello di Venezia, dalla
Corte d'appello di Catania e dai tribunali di Sondrio, di Rovigo e di Udine con
le ordinanze indicate in motivazione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.