SENTENZA
N. 29
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. un. della legge 7 giugno 1977, n. 296
(cause di sospensione della durata della custodia preventiva), promosso con
ordinanza emessa il 26 ottobre 1977 dalla Corte di assise di Torino nel
procedimento penale a carico di Brunelli Franco ed altri, iscritta al n. 117
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza
26 ottobre 1977, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 135 del 17 maggio 1978 (n. 117 ord. 1978), la Corte d'assise di Torino, nel
procedimento penale a carico di Brunelli Franco ed altri, dopo aver rilevato
che, ove non fosse intervenuta la sospensione, prevista nell'art. 272, comma
sesto, c.p.p., sostituito nell'art. 1 d.l. 30 aprile 1977, n. 151, conv. in
legge 7 giugno 1977, n. 296, il termine massimo di custodia preventiva sarebbe
già maturato per gli imputati Fasoli, Galati e Pedilarco, ha ritenuto infondata
la questione di costituzionalità della menzionata norma in riferimento agli
artt. 3, 24, comma secondo, 27 Cost. e non manifestamente infondata in relazione
all'art. 13, comma quinto, della Costituzione.
Nessuno si é
costituito; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con
atto 25 maggio 1978, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
dichiararsi infondata la questione di costituzionalità ponendo in chiaro che il
conflitto tra la esigenza di difesa della collettività e il rispetto della
presunzione di non colpevolezza dell'imputato é, nel caso di forza maggiore la
quale incida su questa in non diversa misura che su quelle, risolto in guisa
ragionevole e, comunque, non contrastante con l'art. 13, comma quinto,
dappoiché i casi di forza maggiore considerati non sembrano avere operatività sine
die, destinati, come sono, a risolversi in un tempo tale da non vanificare
i ragionevoli limiti temporali della carcerazione preventiva.
Argomentazioni
e conclusioni ribadite nel corso della udienza pubblica del 18 aprile 1979.
Considerato in diritto
Il giudice a
quo premette che, mentre per talune ipotesi descritte nell'art. 272, comma
sesto, c.p.p. sub art. 1 d.l. 151/1977, la sospensione dei termini della
custodia preventiva nel corso della fase dibattimentale vien fatta dipendere da
circostanze rapportabili alla volontà dell'imputato e del suo difensore tecnico
e, comunque, da circostanze a lui imputabili, nell'ipotesi, invece, in cui la
sospensione del dibattimento sia determinata da forza maggiore che impedisce di
formare il collegio giudicante e di esercitare la difesa, la sospensione
sarebbe provocata da circostanze, sottratte all'iniziativa, al controllo e alla
disponibilità dell'imputato; soggiunge che la norma non specifica neppure da
qual momento riprendano a decorrere i termini del "novellato" art.
272, comma sesto, c.p.p., ditalché - sempre a giudizio della Corte d'assise di
Torino - la custodia preventiva potrebbe protrarsi sine die; conclude
che la questione di costituzionalità non é manifestamente infondata nella parte
in cui la norma impugnata, in riferimento al rinvio o alla sospensione del
dibattimento dovuti a causa di forza maggiore, non dispone che la durata della
custodia non sia comunque procrastinabile oltre un limite cronologico
predeterminato in riferimento all'art. 13, comma quinto, della Costituzione, il
quale riserva alla legge la determinazione dei limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Agevole é
osservare in primo luogo che gli eventi di forza maggiore - quale che ne sia la
natura - operano all'interno dei termini massimi fissati nell'art. 272, e, in
secondo luogo, che la forza maggiore non é per definizione suscettibile di
predeterminazione: o le si nega rilevanza (il che neppure il giudice a quo
opina), o, se gliela si riconosce, la sua virtù sospensiva non può non
esplicarsi per il tempo in cui permane.
L'accertamento,
poi, della persistenza della forza maggiore che impedisca di formare il
collegio giudicante o di esercitare la difesa compete al giudice di merito, il
quale dovrà, con il rigore imposto dal rispetto del diritto di libertà
personale dell'imputato, costituzionalmente garantito, accertare se si tratti
davvero di forza maggiore ovvero se, per mutuare la incisiva espressione
dall'atto d'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, si contrabbandino
per impossibilità di formare collegi giudicanti o di provvedere alla difesa eventi
privi di tali caratteristiche.
É appena il
caso di rilevare che l'effetto della sospensione del termine massimo di
carcerazione preventiva, che la norma impugnata ricollega al provvedimento di
sospensione o di rinvio del dibattimento, si risolve in un implicito
provvedimento incidente sulla libertà personale dell'imputato, che, in quanto
tale e indipendentemente dalle vicende del provvedimento di sospensione o di
rinvio del dibattimento, forma oggetto di quelle stesse garanzie processuali,
che operano nel campo delle limitazioni della libertà personale dell'imputato
non solo nel momento, per così dire, genetico della forza maggiore, ma anche, e
soprattutto, nel suo protrarsi nel tempo.
Né va
dimenticato che per quel che attiene alla impossibilità di formare il collegio
giudicante ben potrà l'imputato muovere denuncia al Consiglio superiore della
Magistratura, così come, per quel che concerne l'impossibilità di provvedere
alla difesa, potrà lo stesso imputato rivolgere censura al competente Consiglio
dell'ordine forense.
In
riferimento all'unico parametro di costituzionalità, identificato dalla Corte
d'assise di Torino nell'art. 13, comma quinto, il sospetto d'illegittimità del
"novellato" art. 272, comma sesto, c.p.p. nella parte in cui detta
norma non fissa i termini, oltre i quali la forza maggiore cessa di provocare
la sospensione della durata della custodia preventiva, é ingiustificato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto
legge 30 aprile 1977, n. 151, conv. in legge 7 giugno 1977, n. 296, sollevata
dalla Corte d'assise di Torino, in riferimento all'art. 13, comma quinto, della
Costituzione, con la ordinanza 26 ottobre 1977.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.