SENTENZA
N. 27
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo unico, ultimo comma, della
legge 31 ottobre 1966, n. 941 (Modifiche in materia d'imposta generale
sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle
acque minerali naturali, medicinali o da tavola), promossi con ordinanze emesse
il 15 novembre 1974 e il 10 gennaio 1975 dalla Corte d'appello di Torino nei
procedimenti civili vertenti tra l'Amministrazione delle Finanze e la ditta
fratelli Garbarino Fonti Feja, iscritte ai nn. 24 e 224 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 202
dell'anno 1975.
Visti gli
atti di costituzione del Ministero delle finanze, nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per il Ministero delle finanze.
Ritenuto in fatto
1. - Nel
corso del giudizio di appello, avverso l'accoglimento di una opposizione contro
ingiunzione dell'Ufficio del registro per pagamento di somma dovuta a titolo di
I.G.E. e di interessi moratori, vertente tra l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato e la ditta F.lli Garbarino - Fonti Feja, la Corte d'appello di
Torino con ordinanza collegiale 15-24 novembre 1974 riteneva non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966,
n. 941.
Osservava che
con tale legge si era autorizzato il Ministro delle Finanze ad adottare,
rispetto ai prodotti dalla stessa contemplati (acque minerali), il sistema di
imposizione ad aliquote condensate, in forza del quale l'imposta viene
corrisposta "una tantum" e in misura tale da coprire
presuntivamente quanto sarebbe dovuto qualora fossero tassati tutti i passaggi
delle merci e dei prodotti anteriori e posteriori all'atto indicato come
generatore del debito tributario. Secondo la Corte si tratta di una scelta di
politica tributaria perfettamente legittima, che riguarda essenzialmente il
modo di esazione, in quanto, se pure colpisce un solo atto economico e, quindi,
un solo oggetto, non comporta imposizione maggiore di quella che risulterebbe
dalla tassazione dei singoli passaggi e fa salvo al soggetto colpito il diritto
di rivalsa, esercitabile anche mediante la maggiorazione del prezzo.
In linea
astratta e generale - rileva ancora la Corte di Torino - non può nemmeno
ritenersi viziato da contraddizione con il principio di legalità il metodo,
prescelto dall'ultimo comma dell'articolo, per stabilire il quantum imponibile:
che si debba far riferimento ai prezzi medi di vendita praticati dalle diverse
categorie di operatori economici interessati, in quanto il ricorso a
presunzioni, particolarmente nel caso di fatti di difficile accertamento,
rappresenta pur sempre metodo congruo e idoneo al conseguimento della verità
giuridica da identificare.
Senonché,
secondo la Corte torinese, la norma in esame, nel conferire al Ministro delle
Finanze (o, per esso, agli Intendenti di Finanza) il mandato di stabilire
"i prezzi medi di vendita" avrebbe omesso di indicare i criteri, i
modi e il procedimento da osservarsi nella emanazione dell'atto di
accertamento, il quale verrebbe così ad assumere non più la natura di atto di
discrezionalità tecnica, ma di discrezionalità pura, incompatibile con il
principio della riserva di legge operante in tema tributario. Infatti, sarebbe
evidente che con il conferimento di una discrezionalità tanto ampia, i confini
posti alla legittimità formale dell'atto verrebbero siffattamente ampliati da
rendere praticamente vano il ricorso a quei mezzi giurisdizionali di
impugnazione (formalmente fatti salvi nella specie, onde la manifesta
infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sotto il profilo dell'art.
113 Cost.) nei confronti degli atti amministrativi la cui legittimità va pur
sempre giudicata sulla scorta della legge nella quale essi trovano la loro
fonte. Con la conseguenza - secondo la Corte torinese - che, senza possibilità
di contrasto da parte del contribuente, riceverebbero crisma di legittimità
formale anche quegli atti dell'Amministrazione nei quali la discrezionalità
travalichi in arbitrio, con violazione dell'art. 23 della Costituzione, laddove
sancisce il principio della riserva di legge in tema tributario, giacché la
norma in esame demanderebbe all'autorità amministrativa di stabilire un
presupposto oggettivo dell'imposta senza delimitarne la discrezionalità.
Sarebbe poi
violato anche l'art. 53 Cost., in quanto si attribuirebbe all'autorità
amministrativa il potere sostanziale di stabilire uno dei presupposti
quantitativi dell'imposta con criteri estranei alla capacità contributiva del
soggetto gravato. Infatti la mancanza di limiti alla predetta discrezionalità,
renderebbe praticamente impossibile al soggetto gravato la previsione circa
l'ammontare dell'imposta, gli impedirebbe l'esercizio della facoltà di rivalsa
(esercitabile anche mediante maggiorazione dei prezzi) e porrebbe così l'onere
tributario unicamente sul soggetto medesimo, indipendentemente dalla sua
capacità contributiva come sopra identificata.
2. -
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla
Corte costituzionale si é costituito il Ministro delle Finanze ed é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Nel ricordare
come si é pervenuti all'emanazione della denunziata legge n. 941 del 1966 (a
seguito cioè di pronunzie giurisdizionali che contestavano, nel sistema
anteriore, la legittimità della determinazione del prezzo di vendita delle
acque minerali da parte del Ministro), l'Avvocatura chiede che la questione
venga dichiarata manifestamente infondata.
Ciò in base
alla considerazione che la riserva relativa di legge, contenuta nell'art. 23
della Costituzione, sarebbe pienamente soddisfatta dal riferimento fatto dalla
norma impugnata ai "prezzi medi" di vendita e cioè non a prezzi
qualunque, ma a prezzi che ineriscono ad una situazione di fatto facilmente
accertabile, senza bisogno di particolari indicazioni legislative, circa i
criteri per la sua rilevazione. D'altra parte il contribuente può sempre
contestare l'accertamento di tali prezzi effettuato dall'Amministrazione,
essendo stata riconosciuta la giurisdizione dell'A.G.O., sia dalla
giurisprudenza della Cassazione che da quella di questa Corte (sent. n. 83/1968),
in ordine a questioni di estimazione semplice in materia di imposta
sull'entrata.
Dall'inconsistenza
della violazione dell'art. 23 discenderebbe poi anche l'assenza di ogni
contrasto col principio della capacità contributiva (art. 53 della
Costituzione), in quanto l'ammontare dell'imposta risulterebbe proporzionale
agli atti economici posti in essere dal soggetto obbligato.
3. -
ordinanza di identico contenuto veniva emanata dalla Corte d'appello di Torino
in data 10 gennaio 1975, in un giudizio vertente tra le stesse parti.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta anche in questo giudizio, concludeva nel
senso già ricordato.
Considerato in diritto
1. - I due
giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi con un'unica
sentenza, stante che sollevano identiche questioni di legittimità
costituzionale in ordine all'unico articolo della medesima legge.
2. - Nelle
sue ordinanze di remissione il giudice a quo, dopo aver rilevato che
l'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 941, conferisce espressamente
al Ministro delle Finanze il potere di determinare o di far determinare dagli
Intendenti di Finanza annualmente, anche all'infuori delle dichiarazioni dei
contribuenti, i prezzi medi delle acque minerali e prodotti similari, quale
base per l'accertamento dell'imponibile ai fini dell'I.G.E. (ora soppressa),
potere che la Corte di cassazione con costante giurisprudenza affermava non attribuito
dalle leggi precedenti, ritiene la piena legittimità del sistema introdotto
dalla legge impugnata d'imposizione ad aliquota condensata, trattandosi di una
scelta politica tributaria rientrante nella discrezionalità del legislatore.
Detto sistema, in forza del quale l'imposta viene corrisposta una tantum in
misura da coprire presuntivamente quanto sarebbe dovuto qualora fossero tassati
i passaggi delle merci e dei prodotti anteriori e posteriori all'atto indicato
quale generatore del debito tributario non comporta, secondo il giudice a
quo, una maggiore imposizione e non impedisce al soggetto colpito
l'esercizio del diritto di rivalsa mediante la maggiorazione del prezzo. Sempre
secondo la ordinanza, non contraddice al principio di legalità nemmeno il
metodo prescelto dall'ultimo comma della norma in esame, di attribuire al
Ministro per le Finanze o, su sua delega, agli Intendenti di finanza la facoltà
di stabilire i prezzi medi di vendita praticati dalle diverse categorie di
operatori interessati, in quanto il ricorso a presunzioni per stabilire il quantum
imponibile, soprattutto se applicato a materie di difficile accertamento,
"rappresenta pur sempre un metodo congruo ed idoneo al conseguimento della
verità giuridica da identificare".
Il giudice a
quo denunzia invece due vizi di costituzionalità dell'ultimo comma della
medesima norma, poiché il legislatore sarebbe incorso:
1) nella
violazione del principio della riserva di legge in campo tributario, sancito
dall'art. 23 della Costituzione, in quanto avrebbe omesso di indicare i
criteri, i modi ed il procedimento da seguirsi per l'accertamento dei prezzi
medi, attribuendo all'autorità amministrativa il potere di stabilire un
presupposto oggettivo dell'imposta, senza, delimitarne la discrezionalità.
2) Nella
violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto sarebbe stato concesso il
potere di stabilire uno dei presupposti quantitativi dell'imposta con criteri
estranei alla capacità contributiva del soggetto gravato, identificata nella
specie nel valore monetario reale degli atti economici imponibili e impedendo
in tal modo al medesimo la previsione circa l'ammontare dell'imposta e
l'esercizio della facoltà di rivalsa.
3. -
Identificate nei loro precisi limiti le questioni sottoposte al giudizio di questa
Corte, risulta palese la loro infondatezza, rilevabile anche
dall'interpretazione letterale della norma denunziata.
Contrariamente
all'affermazione del giudice a quo, l'ultimo comma dell'articolo unico
della legge n. 941 del 1966 non attribuisce al Ministero per le finanze o, su
sua delega, agli Intendenti di finanza, la facoltà di stabilire il presupposto
oggettivo dell'imposta senza limitarne la discrezionalità. Il limite é indicato
implicitamente, ma ben chiaramente, dalla norma, la quale determina l'oggetto
di questa facoltà di imposizione, precisando che essa consiste
nell'accertamento dei prezzi di vendita, cioè del calcolo della media dei
prezzi effettivamente praticati sul mercato. Trattasi quindi di un'indagine
condotta non arbitrariamente, ma su fatti e situazioni verificatisi
anteriormente, pienamente individuabili e controllabili.
L'indicazione
dell'oggetto dell'accertamento regola in modo certo la discrezionalità del
Ministro e dei suoi delegati, non consentendo di oltrepassare i confini
implicitamente segnati, precludendo la possibilità di un esercizio arbitrario
della facoltà attribuitagli.
Avverso tale
accertamento, il soggetto, quando ne sussistano i generali presupposti, é
ammesso a ricorrere in sede giurisdizionale, rientrando tale questione di
estimazione semplice in materia di I.G.E., nella giurisdizione del giudice
ordinario, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 83 del
1968. E (per quanto lo riguarda) il contribuente può ragionevolmente
prevedere l'ammontare dell'imposta, operando così la traslazione tributaria,
secondo quanto é consentito in materia di imposta generale sull'entrata.
Preordinando
tale metodo di accertamento, il legislatore, su cui non grava, come invece
vorrebbero le ordinanze di remissione, l'onere di delineare rigidi procedimenti
formali, ove comunque osservi le condizioni dianzi dette di delimitare
idoneamente la discrezionalità degli organi amministrativi e di non impedire la
tutela giurisdizionale, non ha dunque violato l'art. 23 della Costituzione,
atteso che, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 129 del
1969, emanata in un caso del tutto simile all'attuale, la norma richiamata
esprime una riserva di legge soltanto relativa (cfr. anche da ultimo la sentenza n. 67 del
1973).
Infondata si
appalesa pertanto anche la censura del medesimo ultimo capoverso della norma
denunciata sotto il profilo che essa violerebbe l'art. 53 della Costituzione,
in quanto attribuirebbe al Ministro e agli Intendenti di finanza la facoltà di
stabilire uno dei presupposti quantitativi dell'imposta, indipendentemente
dalla capacità contributiva del gravato.
Il sistema
cui s'ispira la regolamentazione dell'imposta sull'entrata ha l'effetto di
determinare l'ammontare dell'imposta medesima proporzionalmente al numero degli
atti economici posti in essere dal soggetto obbligato e pertanto
automaticamente in misura corrispondente al volume delle entrate da lui
realizzate e di conseguenza alla sua capacità contributiva.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 941, in riferimento agli
articoli 23 e 53 della Costituzione sollevate dalla Corte di appello di Torino
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.