SENTENZA
N. 24
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 381, secondo comma, 205 e
576, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 27 ottobre 1976 dal giudice istruttore del tribunale di Cassino, nel
procedimento penale a carico di Cucchi Annino, iscritta al n. 43 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del
6 aprile 1977;
2) ordinanza
emessa il 17 settembre 1977 dal giudice istruttore del tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento penale a carico di Pasqualini Alberto, iscritta al n.
502 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 334 del 7 dicembre 1977.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
sentenza 26 luglio 1976 il giudice istruttore del tribunale di Cassino, su
conforme richiesta del pubblico ministero, dichiarò non doversi procedere nei
confronti di Annino Cucchi in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 1,
e 495 cod. pen. perché lo stesso non era imputabile, e, a norma dell'art. 222
cod. pen., ordinò il ricovero del medesimo in manicomio giudiziario, per la
durata minima di due anni.
Avverso tale sentenza
il Cucchi propose appello e incidente d'esecuzione, sostenendo che
l'impugnazione sospendeva l'applicazione della misura di sicurezza e
sollevando, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 576, comma terzo, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Con ordinanza
27 ottobre 1976 il giudice istruttore del tribunale di Cassino ha ritenuto
rilevante, ai fini della decisione sull'incidente di esecuzione, e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 381, comma secondo, 205,
576, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la
sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza, in pendenza del giudizio
sull'impugnazione proposta da parte dell'imputato, prosciolto con sentenza
istruttoria, con la quale é stata disposta l'applicazione di misura di
sicurezza.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 6 aprile 1977.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non si é costituita la parte e non é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Con
sentenza 5 agosto 1977 il giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, su
conforme richiesta del pubblico ministero, dichiarò non doversi procedere nei
confronti di Alberto Pasqualini in ordine al reato di cui agli artt. 582 e 577,
n. 1, cod. pen., trattandosi di persona non imputabile per totale infermità di
mente e, a norma dell'art. 222 cod. pen., ordinò il ricovero dello stesso in
ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a due anni.
Avverso tale
sentenza il Pasqualini propone appello e incidente di esecuzione, chiedendo la
sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza e sollevando, in via
subordinata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 576, cpv.
secondo, 205 e 381, cpv. primo, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Con ordinanza
17 settembre 1977 il giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia ha
ritenuto rilevante ai fini della decisione sull'incidente di esecuzione e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma terzo, cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di
proscioglimento, che applichi una misura di sicurezza, sia sospesa fino a
quando la sentenza stessa sia divenuta irrevocabile.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 334 del 7 dicembre 1977.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.
É intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato il 6 dicembre 1977, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
I due giudizi
vanno riuniti in quanto sollevano questioni che per aspetti diversi attengono
ad una comune censura di violazione dell'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
1. - Secondo
il giudice istruttore del tribunale di Cassino gli artt. 381, comma secondo,
205 e 576, comma terzo, cod. proc. pen. sarebbero in contrasto con il principio
di eguaglianza in quanto determinerebbero una disparità di trattamento non
giustificata tra due soggetti che si trovano nella medesima condizione:
l'imputato condannato e l'imputato prosciolto. La disparità sussisterebbe in
quanto l'imputato condannato può beneficiare, in pendenza della impugnazione,
della sospensione della esecuzione della condanna e della misura di sicurezza,
mentre il prosciolto, pur avendo diritto all'impugnazione (art. 387 c.p.p.)
avverso la sentenza, con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non
doversi procedere, trattandosi di persona non imputabile per infermità psichica
(art. 378 c.p.p.), ed ha ordinato il ricovero in un manicomio giudiziario (art.
222 c.p.), non ha diritto alla sospensione della misura di sicurezza anche
quando l'impugnazione investe l'applicabilità di detta misura, contestandosi il
presupposto dell'infermità mentale.
Potrebbe,
quindi, accadere che il giudice della impugnazione escluda la non imputabilità
e prosciolga l'imputato con altra formula o ne ordini il rinvio a giudizio,
mentre, nel frattempo, l'imputato é ricoverato in manicomio giudiziario e
rimane privo della libertà personale per un periodo di durata tale da rendere
vano l'accoglimento dell'impugnazione.
2. - Il
giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 576, comma terzo, cod. proc. pen.
nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di
proscioglimento, che applichi la misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, sia sospesa fino a quando la sentenza stessa non sia
divenuta irrevocabile.
Ha
considerato che la sentenza di proscioglimento, pur in pendenza di
impugnazione, é immediatamente esecutiva anche per quanto concerne la misura di
sicurezza in essa disposta, laddove il condannato, a termini degli artt. 205,
576, comma quarto, cod. proc. pen., non é assoggettato, fino alla data in cui
la sentenza diviene irrevocabile, alla esecuzione della pena e della misura di sicurezza.
Siffatto trattamento differenziato non sarebbe giustificato dalla
considerazione che "caratteristica della pena é l'afflittività",
laddove le misure di sicurezza sono "piuttosto tese alla cura e al
recupero dell'individuo", in quanto può opporsi: da un lato che la misura
di sicurezza presenta "in realtà un concreto connotato di
afflittività" e dall'altro che "anche la pena tende alla rieducazione
del condannato, ma soprattutto che le esigenze di assistenza medica e di difesa
sociale, che possono richiedere l'immediato ricovero del prosciolto, sono già
sufficientemente tutelate dall'art. 206 cod. pen., secondo il quale
nell'istruttoria o nel giudizio il giudice provvede, all'occorrenza,
all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza che sarà revocata, ai
sensi dell'art. 381 cod. proc. pen.", allorché con la sentenza di
proscioglimento sarà applicata la misura di sicurezza a norma del codice
penale.
3. - Le
questioni non sono fondate.
Il giudice,
se si tratta di persona che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per
infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di
volere (artt. 85 e 88 c.p.), deve pronunciare sentenza di non doversi procedere
perché si tratta di persona non imputabile (art. 378 c.p.p.) ed ordinare il
ricovero in un manicomio giudiziario per un certo periodo di tempo (art. 222,
comma primo, c.p.). Il giudice fonda la pronuncia su perizia psichiatrica, cioè
su accertamento tecnico dei disturbi della sfera intellettiva e volitiva di
indubbia natura patologica. Ed é in considerazione di siffatto accertamento,
del grave pericolo per la comunità, della necessità di difesa preventiva
sociale e, nel contempo, di cura del prosciolto, che la qualità di persona
socialmente pericolosa é presunta dalla legge (art. 204, comma secondo, c.p.).
Il
legislatore non ravvisa conciliabile con dette esigenze una esecuzione
dilazionata sulla base dell'art. 205 cod. proc. pen., che, con la statuizione
"salvo che la legge disponga altrimenti", attribuisce al legislatore
stesso il potere di stabilire le eccezioni al principio generale dell'effetto
sospensivo della impugnazione.
Le suddette
esigenze non possono essere soddisfatte solo dall'art. 206 cod. pen., che
prevede l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza nell'istruzione.
In vero
questa applicazione provvisoria deve cessare in caso di proscioglimento (art.
381, comma secondo, c.p.p.); ed allora, qualora non fosse immediatamente
esecutiva la sentenza di proscioglimento che applica la misura di sicurezza
definitiva, si giungerebbe alla situazione irragionevole che il prosciolto,
provvisoriamente internato in manicomio giudiziario, deve essere posto in
libertà proprio dopo che con quella sentenza é stata accertata la sua infermità
psichica e, di conseguenza, sussiste la pericolosità presunta.
Ben diversa
da quella del prosciolto per difetto di imputabilità é la situazione del
condannato al quale é applicata anche la misura di sicurezza.
Nella ipotesi
di misura di sicurezza conseguente a condanna, la pena costituisce l'oggetto
primario ed essenziale della sentenza, mentre la misura di sicurezza ha natura
complementare rispetto alla pena e, perciò, va eseguita dopo la espiazione
della pena.
Invece,
l'applicazione della misura di sicurezza é disposta dalla sentenza di
proscioglimento per infermità di mente in quanto conseguenza immediata e
diretta dell'accertata infermità; la misura di sicurezza é isolata, autonoma e
non subisce l'influenza del regime di esecuzione proprio delle pene.
Non é valido
neppure l'altro argomento della parziale equiparazione delle misure di
sicurezza alle pene, poiché, come questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 96 del
1970 e n.
167 del 1972), le misure di sicurezza si differenziano ontologicamente
dalle pene per la diversità della natura e delle finalità: esecutive e
precauzionali le prime, rieducative e retributive le seconde.
Le precisate
finalità della misura di sicurezza dell'internamento in manicomio giudiziario e
la diversità della situazione giuridica dell'imputato prosciolto per infermità
psichica e del condannato escludono che sussista la denunciata irrazionale
disparità di trattamento tra soggetti in situazioni identiche o analoghe.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate:
a) la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 576, comma terzo, 205 e
381, comma secondo, cod. proc. pen., proposta dal giudice istruttore del
tribunale di Cassino, con ordinanza 27 ottobre 1976, in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
b) la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma terzo, cod. proc.
pen. proposta dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia, con
ordinanza 17 settembre 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 24 maggio 1979.