ORDINANZA
N. 22
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58, primo e quarto comma, 43,
primo e quarto comma, e 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul
valore aggiunto), promossi con ordinanze 14 giugno 1975 della Commissione
tributaria di 1 grado di Cremona, 10 maggio 1976 della Commissione tributaria
di 2 grado di Benevento, 9 aprile 1976 della Commissione tributaria di 1 grado
di Rovigo, 17 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia,
21 ottobre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, 25 novembre
1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Isernia, 20 aprile 1977 della
Commissione tributaria di 1 grado di Mantova, 21 maggio 1977 della Commissione
tributaria di 1 grado di Aosta, 26 aprile 1977 della Commissione tributaria di
1 grado di Siracusa, 21 luglio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di
Gorizia, 31 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Matera, 18
maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Livorno, 30 marzo 1977
della Commissione tributaria di 1 grado di Napoli, 25 novembre 1977 della
Commissione tributaria di 1D grado di Salerno, 3 dicembre 1977 della
Commissione tributaria di 2 grado di Matera, 7 novembre 1977 della Commissione
tributaria di 1 grado di Ferrara, 14 dicembre 1977 della Commissione tributaria
di 1 grado di Imperia, 12 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado
di Siracusa, 20 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Siracusa,
16 gennaio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di Perugia, 7 giugno
1978 della Commissione tributaria di 10 grado di Gorizia, 17 febbraio 1978
della Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, 8 novembre 1977 della
Commissione tributaria di 2 grado di Cuneo e 17 maggio 1978 della Commissione
tributaria di 1 grado di Rieti, iscritte al n. 420 del registro ordinanze 1975;
al n. 503 del registro ordinanze 1976; ai nn. 56, 78, 79, 253, 254, 347, 397,
424, 480 e 516 del registro ordinanze 1977; ai nn. 41, 180, 206, 234, 281, 292,
293,363, 364, 415, 518, 519, 553 e 592 del registro ordinanze 1978 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'anno 1975; n. 246
dell'anno 1976; nn. 87, 94, 100, 183, 265, 293, 306 e 347 dell'anno 1977; nn.
18, 94, 164, 179, 250, 257, 285 e 320 dell'anno 1978; nn. 24, 31 e 38 dell'anno
1979.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di
legittimità costituzionale degli articoli 58, primo e quarto comma; 43, primo e
quarto comma; 48, e dell'intero Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a vari articoli della
Costituzione, allegandosi la illegittimità costituzionale della limitazione
della possibilità di conciliazione amministrativa in materia di violazioni
della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un
sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in
occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
Considerato
che, nonostante la parziale difformità di prospettazione e di argomentazioni
contenute nelle varie ordinanze di rimessione, la rilevanza delle questioni
proposte appare sempre fondata su tale dedotta limitazione e che i giudizi di
legittimità costituzionale con esse promossi richiedono una unica trattazione,
stante la sostanziale unitarietà dell'oggetto;
Ritenuto che
perciò essi debbono essere riuniti;
Rilevato che
con gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1979, n. 24 (recante: "Disposizioni integrative e correttive
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge
13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria"), l'art. 58,
quarto comma - che conteneva la norma in base alla quale i giudici a quibus
hanno ritenuto sussistente la suddetta limitazione della possibilità di
conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in occasione di
accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972
- é stato abrogato con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del
detto d.P.R. n. 633 del 1972, e sostituito da un nuovo testo, totalmente
diverso dal precedente;
Considerato
che anche gli artt. 43 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono stati sostituiti dall'art. 1 del citato d.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24;
Ritenuto che
in conseguenza di ciò si rende necessario che i giudici a quibus
riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova
normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.