ORDINANZA
N. 21
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma secondo, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dalla
Sezione Istruttoria della Corte d'appello di Bologna, nel procedimento a carico
di Berardi Francesco, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978;
udito nella
camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che
a seguito di rigetto, da parte del giudice istruttore del Tribunale di Bologna,
della istanza di revoca del mandato di cattura, l'imputato Francesco Berardi
propose appello alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna, che,
con ordinanza 20 dicembre 1977, regolarmente notificata e comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1978, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
costituzionalità dell'art. 263, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in
cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare avverso
l'ordinanza del Giudice istruttore, che ebbe a respingere l'istanza, da lui
proposta, di revoca del mandato di cattura, per la disparità di trattamento,
fatta nella norma impugnata al p.m. e all'imputato, che la posizione del
titolare dell'azione penale non varrebbe a giustificare.
Nessuno si é
costituito né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato
che, mentre l'imputato può soltanto ricorrere alla Cassazione per violazione di
legge avverso (l'ordine e) il mandato di cattura (art. 263 bis c.p.p.),
il p.m., che vede respinta la richiesta di mandato di cattura, é legittimato a
spiegare appello, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione
istruttoria della Corte d'appello, le cui ordinanze, a seconda del contenuto,
possono formare oggetto di ricorso alla Cassazione per violazione di legge:
così dispone l'art. 263, che la sezione istruttoria della Corte d'appello di
Bologna sospetta d'incostituzionalità. Ma la questione, per essere la norma di
diritto denunciata da imputato, a quanto risulta dagli atti, ristretto in
carcere in esecuzione di mandato di cattura, é irrilevante perché riesce
applicabile al caso l'articolo 272 bis c.p.p., la cui difformità dalla
Costituzione non forma oggetto d'impugnazione così come non é stato denunciato
l'art. 263 bis c.p.p.
PER QUESTI
MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile per difetto di rilevanza la questione di costituzionalità
dell'art. 263, comma secondo, codice procedura penale, promossa con ordinanza
20 dicembre 1977 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.