Ordinanza n. 21 del 1979
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ORDINANZA N. 21

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dalla Sezione Istruttoria della Corte d'appello di Bologna, nel procedimento a carico di Berardi Francesco, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile 1978;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che a seguito di rigetto, da parte del giudice istruttore del Tribunale di Bologna, della istanza di revoca del mandato di cattura, l'imputato Francesco Berardi propose appello alla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna, che, con ordinanza 20 dicembre 1977, regolarmente notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1978, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 263, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare avverso l'ordinanza del Giudice istruttore, che ebbe a respingere l'istanza, da lui proposta, di revoca del mandato di cattura, per la disparità di trattamento, fatta nella norma impugnata al p.m. e all'imputato, che la posizione del titolare dell'azione penale non varrebbe a giustificare.

Nessuno si é costituito né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che, mentre l'imputato può soltanto ricorrere alla Cassazione per violazione di legge avverso (l'ordine e) il mandato di cattura (art. 263 bis c.p.p.), il p.m., che vede respinta la richiesta di mandato di cattura, é legittimato a spiegare appello, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria della Corte d'appello, le cui ordinanze, a seconda del contenuto, possono formare oggetto di ricorso alla Cassazione per violazione di legge: così dispone l'art. 263, che la sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna sospetta d'incostituzionalità. Ma la questione, per essere la norma di diritto denunciata da imputato, a quanto risulta dagli atti, ristretto in carcere in esecuzione di mandato di cattura, é irrilevante perché riesce applicabile al caso l'articolo 272 bis c.p.p., la cui difformità dalla Costituzione non forma oggetto d'impugnazione così come non é stato denunciato l'art. 263 bis c.p.p.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 263, comma secondo, codice procedura penale, promossa con ordinanza 20 dicembre 1977 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1979.