ORDINANZA
N. 19
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 11 febbraio 1948, n.
50 (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa l'11 giugno 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Zucca Ester, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio
1976;
2) ordinanza emessa
il 3 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Rodari Anna Maria, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
3) ordinanza
emessa il 12 maggio 1976 dal pretore di Comacchio nel procedimento penale a
carico di Felletti Arnaldo, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre
1976;
4) ordinanza
emessa il 4 giugno 1976 dal pretore di Alessandria nel procedimento penale a
carico di Pomillo Vincenzo, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre
1976;
5) ordinanza
emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Monza nel procedimento penale a
carico di Baldissera Cesarina, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;
6) ordinanza
emessa il 30 settembre 1977 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Burkart Carlo, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978;
7) ordinanza
emessa il 6 marzo 1978 dal pretore di Palermo nel procedimento penale a carico
di Moutafis Demetre, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre
1978.
Udito nella
camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che,
con le ordinanze indicate in epigrafe, il tribunale di Milano, il pretore di
Comacchio e il pretore di Monza hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50,
sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi, in riferimento agli
artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost. (interpretati alla luce degli artt. 8 e 14 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo); mentre i
pretori di Alessandria e di Palermo hanno proposto la medesima questione in
riferimento al solo art. 3 della Costituzione;
che, nei
relativi giudizi, nessuna delle parti si é costituita dinanzi alla Corte e non
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi
stessi possono essere riuniti e decisi con una unica sentenza.
Considerato
che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14
Cost., é stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del
1969 e manifestamente infondata - in vista di alcuni fra i predetti
parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76 del
1971, n. 78
del 1973 e n.
40 del 1975;
che, sotto
questi aspetti, le ordinanze di rimessione non prospettano profili
sostanzialmente nuovi e non prendono nemmeno posizione rispetto alla precedente
giurisprudenza della Corte;
che, in
particolar modo, non sono pertinenti le argomentazioni svolte nei riguardi
dell'inciso dell'art. 2 del d. leg. n. 50 del 1948, che impone l'obbligo di
denuncia a chiunque ospiti uno straniero o un apolide, "anche se parente
od affine": dal momento che nessuno dei giudizi a quibus aveva per
oggetto rapporti del genere;
che, d'altro
canto, le censure di politica legislativa, per cui la norma impugnata sarebbe
vessatoria (e largamente disapplicata nella prassi), vanno rivolte al
Parlamento e non a questa Corte;
che, infine,
lo stesso riferimento all'art. 23 Cost. non fa che riproporre, in termini solo
formalmente autonomi, impugnative sulle quali la Corte si é già pronunciata;
giacché alcuni giudici a quibus (e precisamente il tribunale di Milano,
il pretore di Comacchio, il pretore di Monza) invocano "il principio
costituzionale secondo il quale ai cittadini possono essere imposte per legge
prestazioni personali..., solo nei limiti in cui non violino i diritti
fondamentali dell'uomo, il contenuto dei quali sia dettato da specifiche
prescrizioni costituzionali o comunque ricavabile da norme internazionali
generalmente riconosciute": tornando in tal modo ad insistere, attraverso
il richiamo dell'art. 23, sull'infondato assunto che la norma impugnata abbia
violato le garanzie risultanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal tribunale di
Milano e dai pretori di Comacchio, Alessandria, Monza e Palermo, con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.