SENTENZA
N. 14
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 e dell'art. 1901 cod.civ. (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti), promossi con ordinanze 13 novembre 1974; 14 maggio, 11 e 25 giugno
1975 del pretore di Cremona; 13 aprile e 8 giugno 1977 del pretore di La
Spezia; 5 aprile e 20 giugno 1978 del pretore di La Spezia, iscritte ai nn.
460, 535, 536, 537, 538 e 539 del registro ordinanze 1976; ai nn. 420 e 445 del
registro ordinanze 1977; ai nn. 309 e 545 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 232 e 253 dell'anno
1976; nn. 299 e 320 dell'anno 1977; n. 264 dell'anno 1978 e n. 24 dell'anno
1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo
1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1) Nel corso del procedimento penale a
carico di Peruzzi Aldo ed altri, imputati per aver circolato con autoveicolo
non coperto da assicurazione, essendo il termine di pagamento previsto dal
relativo contratto scaduto da oltre quindici giorni, il pretore di La Spezia,
con ordinanza emessa il 13 aprile 1977, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 aprile 1969,
n. 990, in relazione all'art. 41 della Costituzione.
Il pretore non nega, come la Corte
costituzionale ha riconosciuto con sentenza n. 18 del
1975, che il principio della sospensione della copertura assicurativa,
previsto dall'art. l901 cod. civ., sia sfornito di ragionevolezza, ma dubita
che lo stesso principio, in quanto applicabile in forza del citato art. 7 alla
assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale, sia conforme alle
finalità sociali di cui all'art. 41 della Costituzione.
Tanto più che a tale applicabilità consegue
non solo la privazione della copertura assicurativa, ma anche l'incriminazione
penale dell'assicurato.
In conclusione secondo il pretore equità e
ragionevolezza importerebbero o di collegare la responsabilità penale, anziché
ad una situazione di carattere provvisorio - che, per un verso, é autonomamente
stabilita in relazione ad un inadempimento di lieve entità e, per altro verso,
decorre da un termine convenzionalmente derogabile dai contraenti - ad una
situazione obiettivamente certa e definitiva come é quella derivante dalla
risoluzione del contratto, di diritto o giudiziale; ovvero, in ogni caso, di
subordinare la sospensione della copertura assicurativa, nel sistema speciale
di assicurazione, ad un onere, imposto all'assicuratore, di diffidare il
contraente a sanare l'inadempimento (così, come, ad esempio, avviene nella
legislazione tedesca, francese, svizzera), onere che, all'epoca della Relazione
al progetto preliminare del cod. di commercio, venne respinto per lo
"svantaggio di costringere a spese, gravanti spesso su piccolissimi premi
e a complicazioni amministrative" e che, invece, nella nuova legislazione,
troverebbe valido e legittimo fondamento, sotto l'aspetto sociale, nella
innovazione rappresentata dalla sottoposizione a sanzione penale
dell'inadempimento protratto oltre il quindicesimo giorno.
2) L'ordinanza é stata regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la Corte dichiari
infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
A sostegno di tale conclusione l'Avvocatura
ricorda la sentenza
n. 18 del 1975 della Corte costituzionale, secondo cui "la
circolazione di un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi
effetti a quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il
contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro caso il
rischio dell'evento dannoso" e tale "equivalenza degli effetti
giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa sanzione
penale".
Esclusa quindi la irragionevolezza della
scelta operata dal legislatore, l'Avvocatura ritiene che il discorso sulla
gravità dell'incriminazione o sull'entità dell'inadempimento non sia
assolutamente ammissibile, rientrando tali valutazioni nella sfera di
discrezionalità riservata in via esclusiva al Parlamento che l'ha esercitata
proprio in vista dell'utilità sociale e della sicurezza.
3) Identiche ordinanze emetteva il pretore
di La Spezia in date 8 giugno 1977, 5 aprile 1978, 20 giugno 1978, nei
procedimenti penali a carico rispettivamente di Andolcetti Ferdinando, Fiocco
Giovanni e Fecinoli Renzina.
Il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato interveniva nei giudizi occasionati
dai procedimenti contro l'Andolcetti e la Fecinoli per sostenere le medesime
conclusioni.
4) ordinanze di analogo contenuto emetteva
il pretore di Cremona in date 13 novembre 1974, 14 maggio, 11 giugno e 25
giugno 1975 nei procedimenti penali a carico di Serra Laura, Serafini Mario,
Peluso Carmine, Pecoli Giancarlo, Cervi Alessandrina e Scaroni Enrico.
Il pretore si richiamava ad una sua
ordinanza emessa il 2 ottobre 1974. La relativa questione peraltro é stata già
dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 11 del
1976.
Considerato
in diritto
1. - I dieci giudizi di cui alle ordinanze
dei giudici a quibus vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza,
stante che sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine
ad articoli della medesima legge.
2. - Con ordinanze 460, 535, 536, 537, 538,
539/1976 il pretore di Cremona solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 190
1 codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
A sostegno delle sei ordinanze il pretore
richiama esclusivamente la motivazione della sua precedente ordinanza 2 ottobre
1974, che egli dichiara "deve ritenersi qui integralmente recepita".
La Corte costituzionale con sua ordinanza 14
gennaio 1976, n. 11, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale promossa dal medesimo giudice con la citata
ordinanza 2 ottobre 1974 e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del
1975. Pertanto non può che confermare, per i motivi ampiamente svolti nella
sentenza n. 18
del 1975 la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata nelle ordinanze in epigrafe.
3. - Con quattro ordinanze (420,445/1977 e
309, 545/ 1978) il pretore di La Spezia solleva con ampia motivazione questione
di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge n.
990 del 1969 in riferimento all'articolo 41 della Costituzione.
Pur riconoscendo la "finalità di
natura altamente sociale" della legge n. 990 del 1969 diretta ad
"impedire che circolino veicoli per i quali il rischio non sia
effettivamente coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso
terzi prevista dall'art. 2054 codice civile", il pretore afferma che la
scelta normativa (contenuta nell'art. 7, secondo comma, della citata legge) del
meccanismo automatico di sospensione sancito dall'art. l90l, secondo comma,
codice civile, non é conforme alle suaccennate finalità sociali delle quali
tutto il nuovo sistema é permeato".
Pertanto, malgrado la sentenza n. 18 del
1975 della Corte, la quale ha affermato che l'art. 1901 del codice civile
non costituisce una disparità fra assicuratore e assicurato e non mira a
proteggere il contraente più forte, il principio della sospensione di diritto
dell'obbligazione dell'assicuratore, per mancato pagamento del premio, alla
quale segue l'incriminazione penale dell'assicurato inadempiente
contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con gli scopi della citata legge n. 990
del 1969. Motivi di equità e ragionevolezza, continua il medesimo giudice,
imporrebbero di collegare la responsabilità penale ad una situazione
obiettivamente certa e definitiva quale la risoluzione del contratto di
assicurazione e di subordinare la sospensione del contratto alla previa diffida
all'assicurato di sanare l'inadempienza.
La questione é già stata decisa dalla
citata sentenza
n. 18 del 1975 e deve ritenersi del tutto infondata.
Come infatti ha affermato la Corte, le
disposizioni dell'articolo l901 del codice civile non creano disparità di
trattamento fra le parti, ma regolano le conseguenze dell'inadempimento da
parte dell'assicurato, applicando il principio inadimplenti non est
adimplendum, adeguatamente al tipo particolare del contratto di
assicurazione, la cui caratteristica é la cosiddetta comunione dei rischi nel
senso che la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore é
strettamente condizionata all'adempimento della prestazione dell'assicurato
consistente nel pagamento del premio.
L'equilibrio tecnico ed economico del
contratto si realizza nell'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e
l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati. Il primo, per essere in grado di
sopportare l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato
dall'evento previsto e per costituire e mantenere il fondo tecnicamente
calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali,
imposte dalla legge a tutela dei diritti degli assicurati, deve poter contare
sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli
assicurati.
Il mancato pagamento del premio alle
scadenze fissate non costituisce, come ritiene il giudice a quo, un inadempimento
di lieve entità o comunque corrispondente all'ammontare del premio convenuto,
ma con tale inadempienza l'assicurato si sottrae all'obbligo di partecipare
alla comunione dei rischi, turbando l'equilibrio e l'economia del rapporto
contrattuale.
Pertanto le conseguenze dell'inadempimento
dell'assicurato stabilite nell'art. l901 del codice civile non soltanto
rientrano nella sfera della discrezionalità del legislatore, ma sono da questo
disposte in modo necessariamente coerente alla natura stessa del contratto.
L'identità della situazione giuridica del
non assicurato e di colui nei confronti del quale, per il mancato pagamento del
premio, sono cessati gli obblighi dell'assicuratore, e le conseguenze di tale
identica situazione nei riguardi dei terzi danneggiati per il fatto di colui
che circola con veicolo o natante privo di copertura assicurativa rendono
giustificata l'incriminabilità dell'assicurato inadempiente ai sensi degli
artt. 7 e 32 della legge n. 990 del 1969 in coerenza con i fini che questa legge
si propone.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara:
manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e dell'art. 1901 codice civile in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal pretore di Cremona con le ordinanze in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal pretore di
La Spezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.