SENTENZA
N. 13
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 271, ultimo comma, cod. proc. pen., promosso
con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 dalla Corte di assise di appello di
Palermo, nel procedimento penale a carico di Mutolo Gaspare, iscritta al n. 67
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978.
Udito nella
camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto in fatto
La Corte di
Assise di Appello di Palermo, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977, in sede
di incidente di esecuzione sollevato dal detenuto Mutolo Gaspare, ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 13 e 27
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271,
ultimo comma, c.p.p. là dove escluderebbe la fungibilità tra custodia
preventiva e pena reclusiva quando la custodia preventiva si riferisce a reato
- diverso da quello per il quale é stata irrogata la pena - per il quale é
intervenuta sentenza assolutoria non ancora passata in giudicato.
Il giudice a
quo muove da una interpretazione della disposizione di legge denunziata -
che assume corrispondente ad un orientamento giurisprudenziale univoco -
secondo la quale, perché si possa attuare la fungibilità tra pena irrogata per
un reato e custodia preventiva sofferta con riferimento ad altro reato, sarebbe
necessario che fosse intervenuta sentenza irrevocabile nel processo per
quest'ultimo reato. Soltanto la decisione irrevocabile, infatti, consentirebbe
di qualificare giusta o ingiusta la carcerazione preventiva.
Così
determinata la portata dell'art. 271, ultima parte, c.p.p., ne risulta
compromesso il principio della fungibilità tra custodia preventiva e pena, con
conseguenze sulla libertà personale che possono diventare irreversibili, e che
comportano un contrasto col favor libertatis al quale si ispirano norme
anche costituzionali.
Quando,
infatti, la fungibilità della custodia preventiva sofferta per un reato per il
quale un cittadino é stato assolto viene subordinata al passaggio in giudicato
della sentenza assolutoria, anzitutto non si tiene conto della immediata
esecutività di ogni sentenza di assoluzione, come previsto a tutti gli effetti
dall'art. 576, comma terzo, c.p.p., ed inoltre e principalmente non si tiene
conto della presunzione di non colpevolezza (che in sostanza, quanto meno al
fine in esame, determina una presunzione di futura non punibilità) prevista
dall'art. 27, comma secondo, della Costituzione. Tale presunzione ancor più
s'impone quando, essendo stata essa turbata, nei casi previsti dalla legge, con
una carcerazione preventiva, una sentenza assolutoria, e cioè la dichiarazione
di illegittimità dell'avvenuto turbamento, deve farla rivivere in tutta la sua
interezza. In tali casi la esecutività della sentenza di assoluzione importa
necessariamente la invalidità ex tunc del titolo per cui la carcerazione
era stata sofferta, dal che deriva che già con la pronuncia della sentenza, e
non quando poi essa passa in giudicato, diventi sine titulo, e quindi
ingiusta, la custodia preventiva.
Pure palese,
per il giudice a quo, sembra il contrasto della accolta interpretazione
dell'art. 271, ultima parte, con l'art. 3 della Costituzione, potendone
derivare una grave disparità di trattamento in casi giuridici che
sostanzialmente sono uguali e diventano diversi in dipendenza della maggiore o
minore sollecitudine nell'espletamento di un procedimento penale nei suoi vari
gradi.
Nel
procedimento avanti la Corte costituzionale non vi é stata costituzione di
parti.
Considerato in diritto
1. - Le
questioni sottoposte all'esame della Corte presuppongono una interpretazione
della disposizione di legge denunciata che non può essere condivisa né pare
possa considerarsi univoca.
La detrazione
della custodia preventiva sofferta in relazione ad un dato reato dalla pena inflitta
per altro reato, nel testo dell'art. 271 c.p.p. é subordinata ad una sola
condizione: che il reato cui si riferisce la condanna da espiare non sia stato
commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.
L'ulteriore
condizione, per cui il periodo della custodia preventiva sarebbe detraibile
dalla pena soltanto se fosse già intervenuta sentenza irrevocabile di
assoluzione dal reato in relazione al quale é stata applicata la carcerazione
preventiva non é desumibile da altre disposizioni di legge, né discende dal
sistema.
Al contrario,
subordinare la detrazione ad una sentenza definitiva che consacri l'ingiustizia
della carcerazione preventiva sofferta, significherebbe presumere che la
detenzione sia giusta fino al raggiungimento di una prova contraria affermata e
controllata in tutti i gradi della giurisdizione, disattendendo nella sostanza
il principio del favor libertatis.
La fondatezza
di tali considerazioni e conclusioni appare evidente nel caso trattato nel
procedimento a quo, nel quale la custodia preventiva, della cui
detraibilità é questione, si riferisce ad un reato per cui é intervenuta
sentenza assolutoria, ancorché non definitiva.
Negare la
detrazione dalla pena (definitivamente inflitta per altro reato precedentemente
commesso) equivale qui a lasciar gravare sull'imputato - assolto e da non
presumere colpevole - il rischio di trovarsi ad avere sofferto un periodo di
carcerazione non dovuta;
rischio che
la sentenza assolutoria, sia pure non definitiva, dimostra concreto, e che
viene ad essere del tutto evitato applicando, anche in casi del genere, l'art.
271, ultima parte, c.p.p.
Questa
conclusione, indicata sia dalla lettera sia dalla ratio della norma citata,
deve dunque essere accolta a base del giudizio di costituzionalità,
disattendendosi la diversa interpretazione recepita dal giudice a quo.
Nei termini
esposti, le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale appaiono
superate, posto che già la corretta interpretazione della norma denunciata
(recepita, del resto, anche da talune autorevoli decisioni giurisprudenziali)
consente quelle applicazioni che il giudice a quo ritiene imposte
soltanto da principi costituzionali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 271, ultimo comma, del codice di procedura penale,
sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo con riferimento agli artt.
3, 13 e 27 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1979.