SENTENZA
N. 10
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 416, ultimo comma, 420, 421, 424 e 431 del codice di procedura civile,
come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (nuova
disciplina delle controversie individuali di lavoro e di quelle in materia di
previdenza e assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 18
dicembre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari, nel
procedimento civile vertente tra Pagliaro Clementina e la Soc. La Plastica in
liquidazione e la Soc. La Plastica Entella, iscritta al n. 94 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120
del 7 maggio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo
1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con atto di citazione notificato l'11
dicembre 1970 la signora Pagliaro Clementina ved. Sirito conveniva in giudizio,
innanzi il tribunale di Chiavari, la Soc. La Plastica e la Soc. Plastica
Entella. Deduceva l'attrice che il marito, signor Sirito Domenico Armando,
deceduto il 14 aprile 1966, aveva prestato la sua opera alle dipendenze delle
sopraindicate società ricevendo un compenso di gran lunga inferiore a quello
che gli sarebbe spettato per legge.
Chiedeva pertanto la condanna delle
medesime al pagamento di quanto dovuto. Dopo alcune udienze, il giudice
istruttore, con ordinanza 1 marzo 1974, preso atto dell'entrata in vigore della
legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la nuova disciplina delle controversie
individuali di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza
obbligatoria, disponeva che il procedimento proseguisse col nuovo rito innanzi
a sé, quale giudice unico, fissando udienza "per la comparizione delle parti
e per la indicazione dei testi".
Quindi, con successiva ordinanza del 18
dicembre 1974, accogliendo eccezioni in tal senso formulate dalle parti
convenute, sollevava - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420,
primo e ultimo comma, 421, secondo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma, del
codice di procedura civile, così come modificati dalla già citata legge 11
agosto 1973, n. 533.
2. - L'ordinanza é stata ritualmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7
maggio 1976.
Nel giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte é
chiamata a decidere:
A) se sia, o meno, costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - l'art.
416, ultimo comma, c.p.c. (il quale stabilisce che il convenuto - e, cioè, il
datore di lavoro - ha l'obbligo di depositare entro breve termine a pena di
decadenza uno scritto in cui prenda "posizione precisa circa i fatti
affermati dall'attore", proponga "tutte le sue difese in fatto ed in
diritto", indichi specificatamente i mezzi di prova dei quali intende
valersi e depositi tutti i documenti ritenuti utili alla propria difesa),
dubitandosi che la norma denunziata dia luogo ad una ingiustificata disparità
di trattamento, in relazione all'esercizio del diritto di difesa, tra le due
parti del processo, sia perché non stabilirebbe alcun termine di decadenza a
carico dell'attore e sia perché assegnerebbe al convenuto datore di lavoro un
termine troppo breve (e, quindi, inadeguato per replicare e preparare le
proprie difese), mentre l'attore avrebbe tutto il tempo per studiare la
posizione, e preparare la difesa e raccogliere le prove;
B) se sia, o meno, costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione -
l'articolo 420, primo comma, c.p.c. (nella parte in cui attribuisce alla
mancata comparizione di ciascuna delle due parti valore di comportamento
apprezzabile dal giudice ai fini della decisione), ritenendosi che l'impugnata
disposizione riservi un identico trattamento alla mancata comparizione del
convenuto e dell'attore, senza considerare che detti soggetti versano in
situazioni che sono tra loro diverse e che, come tali, andrebbero diversamente
disciplinate;
C) se sia, o meno, costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 420,
ultimo comma, c.p.c. (che vieta le udienze di mero rinvio), ritenendosi che
possano darsi delle circostanze in presenza delle quali la mancata concessione
di un rinvio arrecherebbe grave ed irreparabile pregiudizio alla difesa delle
parti;
D) se sia, o meno, costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione -
l'articolo 421, secondo comma, c.p.c. (nella parte in cui prevede che il giudice
possa disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di ogni mezzo di
prova), dubitandosi che la norma denunziata:
a) costituisca una norma prevista ad
esclusivo favore dell'attore, la cui posizione processuale verrebbe così ad
essere ulteriormente privilegiata rispetto a quella del convenuto;
b) incida sull'imparzialità dell'organo
giudicante;
E) se sia, o meno, costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - l'art. 424
c.p.c., dubitandosi che l'impugnata disposizione consentendo che il consulente
d'ufficio possa riferire, anche immediatamente, verbalmente in udienza e non
accordando alle parti il potere di nominare propri consulenti di fiducia, dia
luogo ad una illegittima lesione del diritto di difesa che alle medesime é
costituzionalmente garantito;
F) se sia, o meno, costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione -
l'articolo 431, primo e ultimo comma, c.p.c. (il quale dispone che le sentenze
di condanna emesse in primo grado a favore del lavoratore, e non anche quelle
emesse a favore del datore di lavoro, sono provvisoriamente esecutive e che la
provvisoria esecuzione non può essere sospesa per le somme non eccedenti L.
500.000), dubitandosi che la mancata previsione dell'esecutorietà delle
sentenze di condanna emesse in primo grado a favore del datore di lavoro, e
ancor più, l'impossibilità di sospendere l'esecuzione delle sentenze emesse in
favore del lavoratore per le somme non superiori a L. 500.000, non siano
razionalmente giustificate e diano luogo ad una grave menomazione del diritto
di difesa del datore di lavoro.
2. - In ordine alla rilevanza delle
questioni nel giudizio di merito, l'ordinanza di rimessione osserva,
genericamente e senza un riferimento specifico all'applicazione concreta delle
singole norme sospette di incostituzionalità, che, trattandosi di giudizio in
corso innanzi al tribunale ed avendo il giudice istruttore avviato
l'istruttoria in base alle nuove norme, queste verrebbero tutte in considerazione,
dovendo il procedimento svolgersi e concludersi con l'applicazione della nuova
normativa.
L'assunto non é fondato in quanto la
rilevanza può sussistere solo se debba farsi applicazione concreta della norma
in discussione, non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga
applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie
per la sua applicazione.
3. - Ciò premesso, é agevole osservare che
nessuna delle questioni sopra indicate appare fornita del necessario carattere
di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito.
Ed invero, quanto alla questione
puntualizzata alla lettera A ) del precedente n. 1, che concerne l'art. 416
c.p.c. (il quale disciplina la costituzione del convenuto), non può non
rilevarsi che, nel caso di specie, il giudizio era stato instaurato l'11
dicembre 1970, ben prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n.
533, e le parti convenute avevano già avuto modo di svolgere compiutamente le
proprie difese, tanto che avevano chiesto da tempo la fissazione di una udienza
per la precisazione delle conclusioni. Va, peraltro, ricordato che, questa
Corte con la sentenza
n. 13 del 1977 (posteriore all'ordinanza di rimessione) ha affermato che
una interpretazione sistematica delle norme che disciplinano il processo del
lavoro "consente di pervenire alla conclusione che si realizza,
invece,...una perfetta simmetria di posizione tra le parti", in quanto
"la stessa sanzione che per il convenuto si trova espressamente sancita
nell'art. 416 deve, invero, ritenersi prevista per l'attore, sia pure in modo
implicito, ma non per questo meno chiaro, in base al disposto dell'art. 414, n.
5 e dell'art. 420".
Quanto poi alle questioni indicate alle
lettere B), C), D) del n. 1, riguardanti - rispettivamente gli artt. 420, 421 e
424 c.p.c. é sufficiente osservare che nel giudizio a quo:
a) non si era verificata la mancata
comparizione di alcuna delle parti all'udienza di discussione né da alcuna di
esse era stata chiesta la fissazione di udienza di mero rinvio;
b) non si era profilata l'opportunità di
ammettere d'ufficio mezzi di prova;
c) non era stata chiesta, e tanto meno
disposta, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
4. - Infine, la questione concernente
l'art. 431, primo e ultimo comma, c.p.c. (nelle parti in cui si prevede la
provvisoria eseguibilità ope legis della sentenza di condanna in favore
del lavoratore e il divieto di sospendere l'esecuzione per le somme sino a L.
500.000), indicata alla lettera E), del precedente n. 1, é stata sollevata nel
corso di un giudizio di primo grado ed é identica ad altre già dichiarate da
questa Corte inammissibili per difetto di rilevanza, con le sentenze nn. 16
e 17 del 1977,
e manifestamente inammissibili, sempre per lo stesso motivo, con le ordinanze nn. 63
e 64 del 1978,
in base alla considerazione che la norma denunziata attiene alla esecuzione
della sentenza o al giudizio di appello e, pertanto, non può essere impugnata
nelle fasi processuali anteriori, nelle quali non é destinata a trovare
applicazione.
Tale orientamento, che del resto é
pienamente conforme a quanto da questa Corte é stato statuito con riferimento a
fattispecie analoghe (sentenze nn. 19
e 110 del 1974),
va pienamente confermato, posto che rilevanza della questione e applicabilità
della legge nel giudizio di merito costituiscono termini inscindibili.
Invero, la provvisoria esecutorietà non
viene in considerazione per il semplice fatto della emissione della sentenza ma
solo se essa é posta in esecuzione o se di questa é chiesta la sospensione al
giudice di appello. Essa, cioè, può assumere rilievo solo nelle fasi successive
del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti
dalla legge alla sentenza stessa.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, per difetto di
rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo
comma, 420, primo e ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo e ultimo
comma, del codice di procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione dal giudice del lavoro presso il tribunale di Chiavari
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio
1979.