ORDINANZA
N. 6
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio
ANDRIOLI,
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 106 del t.u. 29 gennaio 1958,
n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le
ordinanze emesse il 27 novembre, il 17 e il 28 dicembre 1974 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Forlì sui ricorsi proposti dall'Ente ospedaliero G.B.
Morgagni, dall'Ente Morale Istituto Datalizio, dall'Ente Comunale di Assistenza
di Forlì e dall'Ente Morale "Casa di Riposo" di Forlì, iscritte ai
nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594 del registro ordinanze 1977 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.
Udito nella
camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che
con sei ordinanze di identico contenuto emesse il 27 novembre e il 17 dicembre
1974 (pervenute nella Cancelleria di questa Corte il 17 dicembre 1977) la
Commissione tributaria di 2 grado di Forlì ha sollevato - in riferimento
all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 106 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), nella parte in cui prevede la tassabilità
delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio
ma non esercenti attività commerciale;
considerato
che il predetto art. 106 é stato, limitatamente alla parte denunziata,
dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 32 del
1975;
che, pertanto,
tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non può ricevere applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt.
136 Cost. e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
visti gli
artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
106 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le ordinanze in epigrafe
dalla Commissione di 2 grado di Forlì.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 22 gennaio 1979.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 27 gennaio 1979.