Sentenza n. 72 del 1978
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SENTENZA N. 72

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 marzo 1978, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 9 del registro 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera della Giunta regionale Sarda del 16 settembre 1977, n. 40/16/11, concernente la costituzione di una Commissione regionale per controllo dei prezzi.

 

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore Livio Paladin;

 

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Cevaro, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

Con atto notificato il 10 marzo 1978, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso a questa Corte per regolamento di competenza, impugnando la deliberazione 16 settembre 1977, n. 40/16/11 (pervenuta a conoscenza del ricorrente il 13 febbraio 1978), con cui la Giunta regionale della Sardegna ha costituito la "Commissione regionale per il controllo dei prezzi e per la tutela del consumatore".

 

Il ricorso assume anzitutto che la Corte ha già affermato - nella sentenza 20 dicembre 1976, n. 246 - l'esclusiva competenza dello Stato in materia di coordinamento e di disciplina dei prezzi. Tale giurisprudenza sarebbe applicabile anche al conflitto in questione, data la necessita di tutelare - in tema di manovra dei prezzi - un complesso di esigenze unitarie, relative all'adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, al perseguimento degli obiettivi della programmazione economica, alla uniforme disciplina dei rapporti tra privati.

 

Su questa base, il ricorrente richiede che la Corte, previa sospensione della delibera impugnata, dichiari che non spetta alla Regione Sardegna alcuna competenza in materia di prezzi e pertanto annulli la delibera stessa.

 

Nel conseguente giudizio, riguardante sia l'istanza di sospensione sia la domanda principale, la Regione Sardegna non si é costituita.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La portata della deliberazione 16 settembre 1977, n. 40/16/11, adottata dalla Giunta regionale della Sardegna, avverso la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, appare a prima vista indefinita: tanto che si potrebbe dubitare dell'attualità della lesione denunciata dal ricorrente. La delibera in questione si limita infatti a costituire la "Commissione regionale per il controllo dei prezzi e per la tutela del consumatore", nelle persone dell'Assessore regionale al commercio (quale presidente del collegio), nonché dei Presidenti delle Province e delle Camere di commercio, dei Prefetti, dei Sindaci dei capoluoghi di provincia, dei rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categoria, dei presidi di facoltà universitarie della Regione, del Presidente dell'associazione della stampa sarda. Viceversa, dal dispositivo dell'atto impugnato non si ricavano precisazioni di sorta, né quanto ai compiti esercitabili dalla Commissione stessa, né quanto ai procedimenti ed ai criteri con i quali essa dovrebbe operare.

 

Tuttavia la premessa della deliberazione richiama espressamente, traendone le sue motivazioni, l'unita relazione dell'Assessore regionale al commercio: nella quale si legge - fra l'altro - che la predetta Commissione va istituita non soltanto per "elaborare proposte" e per "coordinare iniziative dirette a favorire i consumatori", ma per "indirizzare l'azione dei Comitati provinciali prezzi operanti nell'Isola" e per "pilotare le variazioni dei prezzi" medesimi. Sebbene assai generiche nella loro formulazione, tali espressioni comportano una concreta affermazione di competenza, che di per se stessa é suscettibile di determinare un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione (come questa Corte ha già precisato nella sentenza n. 153 del 1967).

 

2. - Nel merito, le competenze di indirizzo e di coordinamento in materia di prezzi, con particolare riguardo all'azione dei relativi Comitati provinciali, non spettano alla Regione Sardegna. Valgono in tal senso, infatti, le medesime ragioni addotte dalla Corte, nella sentenza n. 246 del 1976, per motivare la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86 (ratificato dalla legge regionale 6 dicembre 1948, n. 47), sull'istituzione del Comitato regionale dei prezzi. Anche nel caso in esame si deve cioè ribadire che entro il vigente ordinamento dei prezzi controllati non vi é posto per organismi regionali intermedi fra il Comitato interministeriale dei prezzi ed i corrispondenti Comitati provinciali; tanto più che gli scopi così perseguiti hanno un "preminente carattere nazionale", con riflessi che eccedono il territorio della Repubblica, specialmente in considerazione dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità economica europea.

 

S'intende che la spettanza allo Stato delle attribuzioni in tema di prezzi controllati non esclude che le Regioni collaborino con lo Stato stesso, nelle forme previste da specifiche norme statali. Precisamente in tal senso l'art. 52, primo comma, lett. c) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha delegato alle Regioni ordinarie l'esercizio delle funzioni amministrative pertinenti " all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979". E previsioni del genere potranno a più forte ragione venire applicate nei confronti di Regioni differenziate come la Sardegna: sia perché questa é dotata di competenze che riguardano lo sviluppo economico dell'Isola nella generalità dei suoi aspetti; sia anche perché un " rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna" é stato inserito nella Commissione centrale dei prezzi, per effetto dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896, prima ancora che fosse costituita l'Amministrazione regionale sarda.

 

Ma altro é ritenere che la Regione possa essere chiamata a cooperare al coordinamento ed alla disciplina dei prezzi, sottostando alle direttive dell'apposito Comitato interministeriale; altro che la Regione pretenda, prevedendo la preannunciata emanazione delle norme statali di riforma del sistema dei prezzi controllati e prescindendo da ogni altra norma attributiva di tali funzioni (nonché da una qualsiasi disciplina, sia pure regionale, dell'esercizio di esse), di indirizzare e di utilizzare ai propri fini l'azione di organi e di funzionari quali i Prefetti, tuttora inseriti - ad ogni effetto - nell'apparato amministrativo dello Stato.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara che non spetta alla Regione Sardegna il potere di istituire Commissioni regionali per il controllo dei prezzi e per la tutela del consumatore; e, di conseguenza, annulla la deliberazione 16 settembre 1977, n. 40/16/11, della Giunta regionale sarda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.

 

 

Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN

 Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 5 giugno 1978.