Sentenza n. 70 del 1978
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SENTENZA N. 70

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nei giudizi riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione:

 

1. - della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", come modificata, nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533: "Disposizioni in materia di ordine pubblico" (n. 11 reg. ref.);

 

2. - della legge 2 maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", come modificata, nell'art. 3, terzo comma, lett. b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" (n. 12 reg. ref.).

 

Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Con ordinanza del 25 maggio 1978, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha disposto che le operazioni relative alla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, si svolgano sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", come modificata, nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533, "Disposizioni in materia di ordine pubblico"?

L'Ufficio centrale ha infatti rilevato che questa Corte - con sentenza n. 68 del 17 maggio 1978 - aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative"; e conseguentemente aveva annullato - con la sentenza n. 69 del 23 maggio 1978 - l'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale in data 6 dicembre 1977, nella parte in cui modificava il quesito referendario relativo alla legge n. 152 del 1975, eccettuandone l'art. 5.

Su questa base, l'Ufficio centrale ha constatato che la modifica introdotta dall'art. 2 della legge n. 533 del 1977, quanto all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, "esaurendosi nell'ampliamento della figura criminosa con esclusione di un caso particolare, nell'inasprimento della sanzione e nella previsione dell'arresto facoltativo in flagranza, pur se innova anche nella sostanza la disciplina precedente, tuttavia é sempre riconducibile ai principi complessivamente ispiratori di questa"; e pertanto ha concluso che le relative operazioni referendarie si dovranno estendere alla nuova disposizione.

2. - Con altra ordinanza emessa in pari data, l'Ufficio centrale ha disposto che le operazioni relative alla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, si svolgano sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 2 maggio 1974, n. 195, "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", come modificata, nell'art. 3, terzo comma, lettera b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"?

Preso atto della ricordata sentenza n. 68 del 17 maggio 1978, l'Ufficio centrale ha ritenuto "che la introdotta modifica, attenendo alla sola individuazione dei destinatari del finanziamento, opera una innovazione di dettaglio, costituente una ulteriore puntuale applicazione dei principi informatori della complessiva disciplina preesistente"; ed anche in tal caso ha perciò modificato l'oggetto del quesito, estendendo le operazioni referendarie alla nuova disposizione.

3. - Entrambe le ordinanze sono state quindi trasmesse a questa Corte, per la verifica dell'esistenza di eventuali ragioni d'inammissibilità, in ordine ai quesiti referendari così modificati.

Ricevuta comunicazione delle ordinanze, il Presidente della Corte ha fissato per le conseguenti deliberazioni il giorno 1 giugno 1978, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori delle richieste ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970; né gli uni né l'altro si sono avvalsi della facoltà di depositare memorie, di cui all'art. 33, terzo comma, della legge citata.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Ciò premesso, la Corte ritiene ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"), anche in ordine all'art. 5 della legge stessa, come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ("Disposizioni in materia di ordine pubblico").

Valgono in tal senso, infatti, le stesse considerazioni che la Corte ha già svolto nella sentenza n. 16 del 7 febbraio 1978, per desumere l'ammissibilità della richiesta referendaria concernente, nel loro complesso, tutte le residue disposizioni della legge n. 152 del 1975.

2. - Del pari, non sussistono specifiche ragioni d'inammissibilità, per effetto dell'estensione delle operazioni referendarie concernenti la legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), all'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici").

Quanto invece all'ammissibilità del referendum per l'abrogazione dell'intera legge n. 195 del 1974, la Corte si é già espressa in senso affermativo con la ricordata sentenza n. 16 di quest'anno.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara ammissibili, ai sensi delle indicate ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, le richieste di referendum:

1) per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"), come modificata nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ("Disposizioni in materia di ordine pubblico");

2) per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 (" Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), come modificata, nell'art. 3, terzo comma, lett. b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici").

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1978.

 

 

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN -  Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1978.