Ordinanza n. 67 del 1978
 CONSULTA ONLINE 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 67

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 14 e 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze 11 marzo 1977, 20 dicembre 1976 e 2 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Bergamo, 10 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Messina, 20 giugno 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Busto Arsizio e 14 giugno 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Lanciano, iscritte ai nn. 469, 470, 471, 482, 483 e 514 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 334, 340 dell'anno 1977 e n. 11 dell'anno 1978.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 aprile 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.

 

Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state sollevate, in riferimento all'art. 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 11 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), denunziando dette disposizioni, separatamente o congiuntamente, in quanto nella determinazione dell'incremento di valore imponibile, e delle detrazioni da tale incremento in rapporto al tempo intercorso tra la data di acquisto o di riferimento e quella di alienazione o trasmissione dell'immobile, non consentirebbero adeguato apprezzamento dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo cosi all'imposizione plusvalenze nominali e non reali, in contrasto con i principi della capacità contributiva e dell'eguaglianza tributaria;

 

che con l'ordinanza n. 483/1977 é stata altresì sollevata in riferimento al medesimo parametro costituzionale questione di legittimità dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo, in quanto le aliquote progressive per scaglioni di incremento imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale, determinerebbero nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale più elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior distanza di tempo dall'acquisto, con disparità di trattamento fra i contribuenti.

 

Considerato che le indicate questioni, proposte dalle ordinanze di rimessione con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, ma aventi contenuto sostanzialmente identico, richiedono, ai fini della decisione di questa Corte, una considerazione unitaria;

 

che il 18 dicembre 1977 é entrata in vigore la legge 16 dicembre 1977, n. 904, con la quale é stato tra l'altro stabilito che ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, "la detrazione prevista dall'art. 14 del decreto stesso é elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre, successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979" (art. 8, primo comma); che detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di applicazione dell'imposta si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, "si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonché agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o di ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa";

 

che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

 

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN

 

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.