Ordinanza n. 63 del 1978
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ORDINANZA N. 63

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 409, n. 5, 429, ultimo comma, e 431, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, e art. 49, n. 5, della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 27 settembre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Colombo Salvatore e Mormino Giovanni Maria, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;

 

2) ordinanza emessa il 29 novembre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Modica nel procedimento civile vertente tra Migliore Orazio e Società Immobiliare Turistica Mediterranea, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975;

 

3) ordinanza emessa il 7 marzo 1975 dal pretore di Scicli nel procedimento civile vertente tra Castronuovo Antonino e Stimolo Giovanni, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975;

 

4) ordinanza emessa il 16 settembre 1976 dal tribunale di Massa nel procedimento civile vertente tra Berti Oberdan e ospedale civile di Massa, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le seguenti disposizioni:

 

a) l'art. 429 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendosi che la norma denunziata, escludendo la rivalutazione monetaria dei crediti dei pubblici dipendenti, creerebbe una posizione di ingiustificata sperequazione in danno di tale categoria di lavoratori subordinati rispetto alle altre che, invece, possono fruire della rivalutazione (ordinanze nn. 79, 120 e 201 del 1975);

 

b) l'art. 409, n. 5, codice procedura civile (controversie individuali di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost., deducendosi che la norma denunziata (la quale nell'affermare l'applicabilità della nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro, introdotta con la legge 11 agosto 1973, n. 533, ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici fa salva l'ipotesi che dette controversie siano devolute dalla legge alla cognizione di un giudice diverso da quello ordinario) darebbe luogo a non giustificata disparità di trattamento, (in relazione alla tutela giudiziaria dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro) tra i dipendenti degli enti pubblici economici e non economici e, nell'ambito di quest'ultima categoria, a seconda che il rapporto sia stato o meno costituito con atto formale della Pubblica Amministrazione (ordinanza n. 683 del 1976);

 

c) l'art. 431, primo e secondo comma, codice procedura civile (il quale dispone l'immediata esecutorietà delle sentenze di condanna in favore del lavoratore prevedendo, altresì, la possibilità di eseguire la sentenza con la sola copia del dispositivo) in riferimento all'art. 3 Cost. deducendosi che la disposizione denunziata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del processo (ordinanza n. 201 del 1975);

 

che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono essere riuniti avendo essi ad oggetto questioni identiche o connesse;

 

che nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 79, 120 e 201 del 1975 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale cui essi hanno riferimento siano dichiarate non fondate.

 

Considerato che le questioni sopra puntualizzate alla lettera a) e alla lettera b) concernenti, rispettivamente, gli articoli 429 e 409, n. 5, codice procedura civile sono identiche ad altre dichiarate da questa Corte non fondate con la sentenza n. 43 del 1977;

 

che questa Corte ha già dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 431, codice procedura civile, proposte, come quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe, nel corso di un giudizio di primo grado (sent. nn. 16 e 17 del 1977); che non sono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile sollevata dal pretore di Scicli con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 429 e 409, n. 5, del codice di procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost. dal pretore di Scicli, dal giudice del lavoro presso il tribunale di Modica e dal tribunale di Massa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.