Ordinanza n. 61 del 1978
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ORDINANZA N. 61

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi dodicesimo e quattordicesimo, del D.P.R,15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Scicli nel procedimento penale a carico di Falla Piero Giovanni ed altro, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;

 

2) ordinanze emesse il 24 gennaio 1976 dal pretore di Chieri nei procedimenti penali a carico di Salvalaggio Mariano e Cumino Battista, iscritte ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31 e 44 dell'anno 1977.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, D.P.R.15 giugno 1959, n. 393, (c.d. codice della strada), nel nuovo testo risultante dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, deducendosi che la norma denunziata, sottoponendo ad identico trattamento sanzionatorio l'affidamento di veicolo a persona sprovvista di patente, sia che questa ultima abbia superato, sia che non abbia superato gli esami di guida, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra le due situazioni, resa ancora più evidente dalla circostanza che, proprio per effetto della entrata in vigore della legge n. 62 del 1974 sopra ricordata, la guida senza patente da parte di chi abbia già superato i prescritti esami di idoneità non costituisce più reato;

 

che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, o comunque infondata;

 

che i giudizi possono essere riuniti, avendo essi ad oggetto una identica questione.

 

Considerato che, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, la rilevanza della prospettata questione non può essere revocata in dubbio, posto che essa concerne la norma che i giudici a quibus sono chiamati ad applicare per la definizione dei giudizi demandati alla loro cognizione;

 

che questa Corte, con la sentenza n. 161 del 16 luglio 1976 (successiva alle ordinanze in epigrafe), ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale prospettata in termini identici, rispetto all'art. 79 del D.P.R.15 giugno 1959, n. 393 (nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 1974, n. 62), osservando che pur dopo la degradazione ad illecito amministrativo della guida senza patente da parte di chi abbia sostenuto con esito positivo i prescritti esami di idoneità (operata dalla citata legge n. 62 del 1974), la previsione come reato dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami non da luogo ad alcuna irragionevole disparità di trattamento poiché "le due ipotesi normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna una propria ratio, la cui valutazione é riservata alla discrezionalità legislativa che nella specie é rimasta nei limiti della ragionevolezza";

 

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre questa Corte a mutare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, D.P.R.15 giugno 1959, n. 393 (c.d. codice della strada), nel nuovo testo risultante dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI – Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978