Ordinanza n. 60 del 1978

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ORDINANZA N. 60

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1976 dal tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Fogliato Ivo, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto in fatto che con ordinanza 2 dicembre 1976 il tribunale militare territoriale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell'art. 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole), deducendo che la norma denunziata, attribuendo al comandante del corpo un potere svincolato da qualsiasi controllo, potrebbe dar luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra persone imputate degli stessi reati e pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

 

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

 

Considerato che questa Corte, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 (ma sotto un profilo parzialmente diverso da quello prospettato con l'ordinanza in epigrafe), 24, 28 e 52 Cost. (sentenze nn. 42 del 1975 e 189 del 1976) ed ha statuito, in reiterate occasioni, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, che la discrezionalità nell'applicazione della legge, cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione, non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza ma, tutt'al più, a mere disparità di fatto di per sé inidonee a determinare una incostituzionalità del precetto (sentenze nn. 105 del 1967 e 21 del 1973);

che, inoltre quanto all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., é ormai pacifico che il controllo sulla conformità a tale precetto delle norme di legge ordinarie é ammissibile solo nei limiti della verifica della non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore ordinario (sentenze nn. 8 del 1967 e 123 del 1968), i quali, nella specie, non sono stati oltrepassati; che non vengono addotti, dal giudice a quo, motivi che possano indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE  - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.