Ordinanza n. 59 del 1978
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ORDINANZA N. 59

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal Giudice istruttore del tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Santamaria Michele ed altri, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976.

 

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che con ordinanza 26 febbraio 1976 il giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ultimo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 c.p.m.p. (così come sostituito dall'art. 8, legge 23 marzo 1956, n. 167), deducendo che la disposizione denunziata, prevedendo che, in caso di connessione, la competenza dell'autorità giudiziaria militare sia derogata da quella dell'autorità giudiziaria ordinaria anche quando militari ed estranei alle Forze Armate siano imputati di diversi e distinti reati, non soltanto determinerebbe "un'illegittima disparità di trattamento tra il caso del procedimento, non connesso ad altri, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria... e quello in cui ricorra detta connessione" e comporterebbe, altresì, l'arbitraria sottrazione dei reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate all'autorità giudiziaria militare che, nell'ordinamento vigente, rappresenterebbe il giudice naturalmente preposto alla cognizione di tali reati; che nessuno si é costituito in giudizio.

 

Considerato che questione identica a quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe é stata dichiarata non fondata, da questa Corte, con le sentenze nn. 29 del 1958 e 196 del 1976; che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare il proprio orientamento.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ultimo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.