Ordinanza n. 57
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ORDINANZA N. 57

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal pretore di Rovereto, nel procedimento civile vertente tra Festi Angelo e Manarin Giulio, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976.

 

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che con ordinanza 23 gennaio 1976 il pretore di Rovereto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (per il quale, in caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia, la notificazione deve considerarsi perfezionata con il compimento delle formalità indicate in detto articolo e, in particolare, con la spedizione all'interessato della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario gli da notizia degli estremi dell'atto a lui indirizzato), assumendo che la norma denunziata darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta per le quali si richiede, ai fini della perfezione della notifica, la prova della ricezione della raccomandata; che nessuno si é costituito in giudizio; considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe é identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la sentenza n. 213 del 1975; che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.