Sentenza n. 51 del 1978
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SENTENZA N. 51

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Sicilia, notificato il 16 ottobre 1975, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 36 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 16 aprile 1975, n. 1414, del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, concernente la concessione dell'autolinea di gran turismo interregionale Lamezia Terme-Taormina.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore Livio Paladin;

 

uditi l'avv. Antonio Sansone, per la Regione Sicilia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto notificato il 16 ottobre 1975, la Regione siciliana ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, impugnando la nota 16 aprile 1975, n. 1414, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. La nota in questione accordava all'impresa Foderaro, quanto al periodo 1 luglio-31 agosto 1975, la concessione per l'esercizio dell'autolinea di gran turismo interregionale Lamezia Terme-Taormina. Ma la Regione ricorrente ha sostenuto che il provvedimento fosse invasivo della competenza regionale in materia di trasporti (con particolare riguardo agli artt. 17 lett. a) e 20 dello Statuto speciale, nonché alle norme di attuazione statutaria contenute negli artt. 1 e 4 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113). Infatti, nel ricorso si assume che l'autolinea predetta doveva costituire l'oggetto di due concessioni distinte, rispettivamente riguardanti il tratto Lamezia Terme-Villa S. Giovanni ed il tratto Messina-Taormina: con la conseguenza che la seconda concessione sarebbe spettata all'Amministrazione regionale siciliana. D'altronde, nella stessa ipotesi dell'unicità del servizio, il provvedimento ministeriale impugnato avrebbe leso le attribuzioni regionali, in quanto adottato senza sentire il parere della Regione (ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1113 del 1953, nonché dell'art. 22 dello Statuto speciale).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto per contro che il ricorso sarebbe doppiamente inammissibile: in primo luogo per tardività, giacché la Regione sarebbe venuta a conoscenza della nota ministeriale impugnata sin dal 17 giugno 1975 (allorché richiese al Ministero dei trasporti la notificazione della nota stessa); in secondo luogo per carenza di interesse a ricorrere, avendo il provvedimento in questione cessato di produrre effetti prima ancora della proposizione del ricorso. Nel merito, comunque, il ricorso stesso sarebbe infondato, perché l'autolinea Lamezia Terme-Taormina eccederebbe l'ambito territoriale di competenza della Regione (mentre la mancata consultazione dell'Amministrazione regionale costituirebbe - se mai - un vizio del procedimento rilevabile dal giudice amministrativo).

In una successiva memoria, la difesa della Regione ha ribadito le tesi del ricorso ed ha contestato entrambe le eccezioni d'inammissibilità: sostenendo da un lato che la semplice notizia dell'esistenza del provvedimento, disgiunta dalla cognizione del suo contenuto, non varrebbe a far decorrere il termine dei ricorsi per conflitto di attribuzione; e rilevando d'altro lato che la Regione Sicilia avrebbe pur sempre interesse a veder tutelata la propria sfera di competenza, malgrado l'operatività dell'atto impugnato sia venuta meno.

 

 

Considerato in diritto

 

 

Il ricorso della Regione é inammissibile, perché notificato oltre la scadenza del termine prescritto - in tema di conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni - dall'art. 39 cpv. della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dal confronto fra l'atto ministeriale impugnato e la richiesta regionale di notifica dell'atto stesso, trasmessa al Ministero dei trasporti il 17 giugno 1975, risulta in effetti quanto segue: primo, che una copia del provvedimento in questione fu inviata per conoscenza dal suddetto Ministero - in data 16 aprile 1975 - alla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia; secondo, che tale Direzione comunicò a sua volta alla Regione siciliana, con foglio n. A 14/04505 del 24 aprile 1975, notizia dell'avvenuta concessione dell'autolinea di gran turismo interregionale Lamezia Terme-Taormina; terzo, che la richiesta di notifica del provvedimento, avanzata dalla Regione siciliana con lettera datata 17 giugno 1975 (in cui si fa esplicita menzione del foglio della Direzione compartimentale), riproduce esattamente gli stessi contenuti dell'atto ministeriale di cui si discute, con una puntuale indicazione dell'impresa concessionaria, dei terminali e delle altre località servite dall'autolinea, del chilometraggio percorso, del periodo della concessione, delle specifiche modalità di effettuazione del trasporto; quarto, che la richiesta medesima, firmata dall'assessore regionale competente in materia, fu inviata per conoscenza alla Segreteria generale ed all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana.

In tali circostanze, non si può condividere la tesi - sostenuta dalla difesa regionale - che l'Ente Regione non avesse fin d'allora cognizione del contenuto del provvedimento.

Considerata nell'intero contesto della lettera assessorile del 17 giugno 1975, la frase iniziale per cui "la Direzione compartimentale M.C.T.C. di Palermo ha fatto conoscere che codesto Ministero avrebbe accordato, per l'anno 1975,... la concessione dell'autolinea di gran turismo interregionale: Lamezia Terme...Taormina", non vale certamente a dimostrare che l'autorità competente a proporre ricorso non fosse già in grado di valutare la pretesa invasione o lesione delle attribuzioni regionali (anche se il ricorso assume che la nota ministeriale impugnata non é materialmente venuta a conoscenza del Presidente della Regione siciliana, se non il 23 agosto del medesimo anno).

Sin da quella data, anzi, la Regione disponeva di tutti gli elementi indispensabili per verificare la stessa osservanza dell'art. 8 del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (recante le norme di attuazione statutaria in tema di comunicazioni e trasporti), la dove si prescrive che "per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti..., che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale...": poiché l'assessorato competente in materia non poteva non essere al corrente di non aver espresso pareri di sorta, ai fini della concessione del servizio di autolinea Lamezia Terme-Taormina; mentre era stato acquisito già in fase istruttoria - come riconosce esplicitamente lo stesso ricorso della Regione siciliana - l'avviso negativo della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana, in relazione alla nota 16 aprile 1975, n. 1414, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

 Paolo ROSSI – Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.