Ordinanza n. 40 del 1978
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ORDINANZA N. 40

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE, 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416 del codice di procedura civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con ordinanze 9 dicembre 1974 del pretore di Busto Arsizio, 26 novembre 1974 del pretore di Sora, 26 aprile 1975 del pretore di Oppido Mamertina, 12 ottobre 1974 del pretore di Lecce, iscritte ai nn. 57, 128 e 241 del registro ordinanze 1975 e al n. 84 del registro ordinanze 1976, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 77, 159, 195 dell'anno 1975 e n. 72 dell'anno 1976.

 

Visto l'atto di costituzione della società Intercontinentale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416, commi secondo e terzo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Ritenuto che i giudizi possono essere riuniti, data l'identità delle questioni che ne formano oggetto.

 

Considerato che le stesse questioni sono state ritenute non fondate da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977, nei sensi di cui alla motivazione, e che non vengono prospettati, in questa sede, profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416, commi secondo e terzo, del codice di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE 

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.