Sentenza n. 25 del 1978
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SENTENZA N. 25

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391 (integrazione dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 sulle norme per lo stato giuridico del personale docente e non docente della scuola), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1977 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso di Vannucci Bonetto Elisabetta contro il Provveditorato agli studi di Genova ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.

 

Visto l'atto di costituzione del Ministero della pubblica istruzione, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

 

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Cevaro per il Ministro della pubblica istruzione e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso proposto il 18 novembre 1974 al T.A.R. per la Liguria, la prof. Elisabetta Vannucci Bonetto impugnava la sua mancata inclusione negli elenchi provinciali aggiuntivi, compilati dal Provveditorato agli Studi di Genova secondo quanto disposto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, per la immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica degli insegnanti di ruolo della scuola media.

La ricorrente esponeva che, nel corso dell'anno scolastico 1973/1974, mentre prestava servizio quale incaricata a tempo indeterminato per l'insegnamento della lingua tedesca presso l'Istituto professionale alberghiero "Marco Polo" di Genova, era stata, con decreto 31 dicembre 1973, n. 17444 del Ministro della pubblica istruzione:

a) inquadrata nei ruoli della scuola media inferiore, con decorrenza dal 1 ottobre 1973, quale insegnante inclusa nella graduatoria nazionale per l'insegnamento della lingua tedesca (legge 20 marzo 1968, n. 327, integrata con legge 7 ottobre 1969, n. 748);

b) assegnata alla scuola media statale di Strigno (Trento), con decorrenza però dal 1 ottobre 1974;

c) mantenuta temporaneamente, per l'anno scolastico in corso 1973/1974, nell'istituto professionale presso il quale prestava servizio.

Ciò premesso, la professoressa Vannucci-Bonetto deduceva che, dovendosi logicamente riferire la posizione di utilizzato (prevista dalla legge n. 391 del 1974 quale presupposto per l'immissione in ruolo) a tutti gli insegnanti che, con l'assegnazione della sede avevano continuato ad occupare il posto precedentemente ricoperto per incarico, e non soltanto a coloro che erano stati utilizzati per effetto del d.l. n. 567/1973 o di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente al 1 ottobre 1973 (come potrebbe far ritenere la formulazione letterale dell'articolo unico della legge n. 391 e come di fatto é stato ritenuto dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione), anch'essa era destinataria della norma, siccome anch'essa "utilizzata" nell'anno scolastico 1973/1974 per effetto del provvedimento amministrativo n. 17444 del 31 dicembre 1973.

2. - L'adito tribunale non condivideva l'interpretazione della disposizione denunziata sostenuta dalla ricorrente (ritenendo che il suo inequivoco tenore non consentisse di applicarla anche agli insegnanti inquadrati nei ruoli della scuola media e mantenuti in servizio nelle superiori per effetto di provvedimenti amministrativi adottati nel corso dell'anno scolastico 1973/1974) ma prospettava il dubbio che detta norma contrastasse oltre che con l'art. 3 anche con l'art. 97 della Costituzione.

Circa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione nell'ordinanza si osserva che l'avere previsto "quale presupposto di trattamenti nettamente differenziati, a parità di tutte le altre condizioni, un elemento casuale e completamente indipendente dalla volontà degli interessati, e cioè l'essere stato il provvedimento di nomina in ruolo con la stessa decorrenza, adottato prima, ovvero dopo il primo ottobre 1973 può non escludere, pur tenendo presente i limiti del sindacato di costituzionalità in ordine alla violazione del principio di uguaglianza, a fronte della potestà discrezionale del legislatore ordinario di qualificare determinate situazioni come uguali o diseguali, che si sia andato oltre il limite di ragionevolezza, che anche il legislatore ordinario deve rispettare, se non si vuole incorrere in violazione del principio costituzionale di uguaglianza".

In ordine al rilevato contrasto della norma denunziata con l'art. 97, primo comma, della Costituzione si rileva poi che "in relazione all'imparzialità e al buon andamento dell'Amministrazione, appare fortemente dubbia la legittimità costituzionale di una norma che prevede notevolissimi vantaggi per alcuni insegnanti (conservazione della sede e della cattedra in scuola di istruzione secondaria superiore) e li esclude per altri, unicamente perché, a parità di ogni altra condizione, per i primi un provvedimento amministrativo che li riguarda possa essere stato adottato anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1973/1974, e per i secondi dopo l'inizio dell'anno scolastico medesimo".

3. - L'ordinanza é stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1977. Nel giudizio si é costituito il Ministro della Pubblica Istruzione ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, le cui conclusioni si precisano in una richiesta di declaratoria di non fondatezza della questione sollevata.

Invero, secondo l'Avvocatura, il criterio stabilito "con riferimento alla data del 1 ottobre 1973, intende individuare categorie di insegnanti versanti in situazioni giuridiche ben differenziate. Non vi é quindi alcuna possibilità di creare la disparità di trattamento ipotizzata dall'ordinanza del T.A.R. per la Liguria con riguardo ad insegnanti nominati nella scuola media dal 1 ottobre 1973. Infatti detti insegnanti hanno avuto tutti lo stesso trattamento giuridico come innanzi si é precisato.

Né sono minimamente in gioco i criteri dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione in quanto il criterio normativo seguito obbedisce ad una impostazione obiettiva e tratta in modo uniforme tutti gli insegnanti nominati nella scuola media dal 1 ottobre 1973".

É d'altra parte "intrinseco agli effetti propri di ogni norma e al suo carattere innovativo discriminare nel tempo fattispecie che cadono prima del suo limite di efficacia temporale e fattispecie che cadono entro siffatto limite. Tale discriminazione non soltanto non é di per sé illegittima ma é inevitabile.

Altrimenti ogni norma dovrebbe avere efficacia retroattiva senza alcuna determinazione di termini in modo da coprire con i propri effetti tutte le situazioni analoghe in passato, con riflessi sulla certezza delle posizioni e dei rapporti che verrebbero così ad essere rimessi continuamente in discussione da ogni innovazione normativa".

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La Corte é chiamata a decidere se l'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391 (il quale, integrando l'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone che "gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del d.l. 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per effetto di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1 ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono utilizzati per l'anno scolastico 1973/1974...") contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui non prevede che esso si applichi anche agli insegnanti immessi nel ruolo della scuola media dal 1 ottobre 1973 e mantenuti in servizio presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica per tutto l'anno scolastico 1973/1974 in base a provvedimenti amministrativi emanati nel corso di detto anno scolastico.

2. - É da premettere che la disposizione denunziata costituisce, in ordine di tempo, l'ultimo di una serie di provvedimenti legislativi (L. 22 luglio 1961, n. 831; L. 25 luglio 1966, n. 603; L. 2 aprile 1968, n. 468; L. 6 dicembre 1971, n. 1074; L. 30 luglio 1973, n. 477) volti ad eliminare il fenomeno del c.d. precariato nell'insegnamento mediante l'immissione in ruolo, senza la procedura del concorso, di personale docente incaricato nelle scuole secondarie ed artistiche.

L'art. 17 della legge n. 477 del 1973, sopra ricordato (secondo il quale "gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche, che abbiano già conseguito il titolo di abilitazione per l'insegnamento per il quale sono incaricati e nell'anno scolastico 1973/1974 occupino una cattedra o posto orario, sono nominati in ruolo, con decorrenza 1 ottobre 1974"), non era applicabile ai professori già di ruolo nella scuola media di primo grado che a vario titolo avessero prestato servizio negli istituti di secondo grado nel corso dell'anno scolastico 1973/1974.

Tale categoria di insegnanti (che per essere già stata nominata in ruolo, sia pure nella scuola media inferiore, doveva ritenersi presumibilmente dotata di esperienza e di capacità) era così esclusa, a tutto vantaggio dei docenti incaricati, dalla possibilità di essere inquadrata senza concorso nei ruoli della scuola superiore.

L'esclusione non sembrò giustificata e fu per questo che il legislatore intervenne con la legge 14 agosto 1974, n. 391 (denunziata con l'ordinanza in epigrafe) ad integrare il contenuto del già citato art. 17 nei sensi sopra riferiti.

Detta legge, peraltro, riguarda unicamente gli insegnanti di ruolo della scuola media "utilizzati" negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica "ai sensi del d.l. 21 settembre 1973, n. 567... ovvero per effetto di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1 ottobre 1973", e cioè, gli insegnanti che, conseguita la nomina in ruolo in epoca precedente al 1 ottobre 1973, in un momento successivo, ma sempre prima di tale data, fossero stati assegnati ad un istituto d'istruzione secondaria superiore.

Non rientravano, pertanto, tra i beneficiari della norma i professori immessi nei ruoli della scuola media inferiore nel corso dell'anno scolastico 1973/1974, con decorrenza dal 1 ottobre 1973, mentre insegnavano nelle scuole superiori in qualità di incaricati a tempo indeterminato, e mantenuti in servizio per tutto quell'anno scolastico presso la scuola in cui si trovavano.

3. - Con l'ordinanza in epigrafe viene prospettato il dubbio che la mancata inclusione, tra i beneficiari della norma, di tale ultima categoria di docenti sia in contrasto con i principi sanciti negli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La questione é fondata sotto l'assorbente motivo della violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Come si é già detto, con la norma denunziata il legislatore ha voluto concedere anche agli insegnanti di ruolo della scuola media inferiore, che a vario titolo avessero prestato servizio nelle scuole medie superiori nell'anno scolastico 1973/1974, la possibilità di fruire dei benefici previsti dall'art. 17 della legge n. 477 del 1973. Orbene, i docenti immessi nei ruoli della scuola media inferiore nel corso dell'anno scolastico 1973/74, ma con decorrenza dal 1 ottobre 1973, mentre insegnavano quali incaricati a tempo indeterminato nelle superiori, e mantenuti in servizio fino alla fine di quell'anno scolastico presso tali istituti, si trovano in una situazione sostanzialmente identica a quella degli insegnanti che, conseguita la nomina in ruolo anteriormente al 1 ottobre 1973, fossero stati assegnati a partire da tale data ad una scuola media superiore.

Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha stabilito che il possesso dei requisiti necessari per l'inserimento nel ruolo degli istituti secondari dovesse sussistere alla data del 1 ottobre 1973, all'inizio cioè dell'anno scolastico 1973/1974.

Questa essendo la previsione normativa, appare priva di ragionevole giustificazione la esclusione, dal beneficio legislativamente accordato, di quegli insegnanti che abbiano conseguito i requisiti richiesti nel corso dell'anno scolastico anzidetto ma con effetto dal 1 ottobre 1973.

Retroagendo a tale data sia la immissione nel ruolo della scuola media inferiore che la utilizzazione nella scuola superiore, la situazione di questi insegnanti non é, nella sostanza, diversa da quella dei docenti già in possesso dei requisiti anzidetti alla data considerata.

Né giustifica un diverso trattamento normativo la circostanza che il provvedimento sia intervenuto nel corso dell'anno scolastico, posto che, come già rilevato, la efficacia di esso retroagisce al 1 ottobre 1973, sicché é privo di ragionevolezza il trattamento differenziato, fondato su di un elemento estrinseco ed accidentale, quale é la data del provvedimento stesso.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN  - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1978.