Sentenza n. 22 del 1978
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SENTENZA N. 22

ANNO 1978

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE, 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico legge 3 febbraio 1975, n. 15, recante: "Autorizzazione a trasferire in proprietà al Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città", promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e con l'intervento del Comune di Bolzano, notificato il 21 marzo 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1975.

 

Visti gli atti di costituzione del Comune di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1978 il Giudice relatore Guido Astuti;

 

uditi l'avv. Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di una controversia insorta innanzi al tribunale di Trento tra il Comune di Bolzano ed il Ministero delle finanze, avente ad oggetto la validità della donazione di alcuni immobili effettuata dal Comune predetto in favore dello Stato nel 1938, si prospettava tra le parti una soluzione transattiva della lite, mediante trasferimento di alcuni immobili di proprietà dello Stato al Comune di Bolzano, parte dei quali compresi nella originaria donazione e parte estranei.

A seguito di ciò e per poter dare esecuzione alla transazione era emanata la legge 3 febbraio 1975, n. 15, recante "autorizzazione a trasferire in proprietà al Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città".

Con atto del 21 marzo 1975 la Provincia di Bolzano ha impugnato, in via principale, la legge indicata, deducendo la violazione dell'art. 68 dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Con la legge impugnata sarebbe stato, infatti, autorizzato il trasferimento al Comune di Bolzano di alcuni immobili, ubicati nel territorio del capoluogo alto-atesino, di pertinenza del patrimonio dello Stato. Ciò, nonostante che tali immobili rientrassero, per il combinato disposto dell'art. 68 dello Statuto e dell'art. 8 delle norme di attuazione, tra quelli devoluti in proprietà alla Provincia. I beni cui si riferisce la legge sarebbero, quindi, da considerare sottratti alla disponibilità dello Stato, con conseguente illegittimità della legge stessa.

Interveniva in giudizio il Comune di Bolzano e si costituiva, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo entrambi la infondatezza della questione proposta.

In particolare, l'Avvocatura dello Stato rilevava che l'articolo 68 dello Statuto escluderebbe dal trasferimento alla Provincia i beni relativi al demanio militare o a servizi di carattere nazionale. Nel caso di specie, i beni contemplati dalla legge impugnata sarebbero stati tutti inerenti al patrimonio dello Stato, siccome in uso governativo, e, quindi, non interessanti servizi relativi a materie trasferite alla Provincia. Di qui la piena legittimità della disciplina impugnata.

Del resto, gli immobili cui si riferisce tale normativa sarebbero già stati esclusi dal trasferimento alla Regione, facendo parte del patrimonio indisponibile dello Stato anche alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale (14 marzo 1948).

La questione, già fissata per l'udienza del 23 marzo 1977, era poi discussa all'udienza del successivo 15 giugno. Con ordinanza letta in udienza la Corte dichiarava inammissibile la costituzione in giudizio e la domanda di intervento del Comune di Bolzano, non potendo partecipare nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale soggetti non titolari di potestà legislativa. La Corte, inoltre, con ordinanza n. 130 del 14 luglio 1977, disponeva il deposito presso la cancelleria, a cura della Provincia di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri, degli atti e documenti idonei a provare la situazione di fatto e di diritto dei beni cui si riferisce il giudizio.

Sia la Provincia di Bolzano che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno prodotto la richiesta documentazione.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Provincia di Bolzano impugna, in via principale, la legge 3 febbraio 1975, n. 15, "Autorizzazione a trasferire in proprietà al Comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città", deducendo violazione dell'art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione, approvate con D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115. Si assume nel ricorso che gli immobili elencati alle lettere a, b, c, d dell'articolo unico di detta legge rientrerebbero tra i beni patrimoniali dello Stato devoluti alla Provincia e trasferiti al suo patrimonio in base alle disposizioni dell'art. 68 dello Statuto e dell'art. 8 delle norme di attuazione; autorizzandone la cessione al Comune di Bolzano, il legislatore statale avrebbe illegittimamente disposto di beni ormai sottratti al suo potere di disposizione.

Essendo contestate tra le parti la natura e la destinazione dei diversi immobili sopraindicati, questa Corte, con ordinanza 14 luglio 1977, n. 130, ha disposto il deposito degli atti e documenti idonei a provare la situazione di diritto e di fatto degli immobili stessi, nel tempo in cui, secondo l'assunto della Provincia, avrebbe dovuto esserne effettuato il trasferimento.

Eseguito tale deposito da entrambe le parti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato che gli immobili oggetto della legge n. 15 del 1975 "non erano e non sono adibiti a servizi attinenti alle materie trasferite alla Provincia, ed erano restati anche esclusi dal trasferimento alla Regione, in quanto, alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale, essi facevano parte del patrimonio indisponibile dello Stato, perché in uso governativo".

La Provincia ha ribadito che gli immobili in questione sono di sua pertinenza, risultando con certezza dalla documentazione prodotta che essi non facevano parte del demanio militare, né erano destinati a servizi di carattere nazionale.

2. - La questione non é fondata. Presupposto in diritto della pretesa della Provincia é l'asserita successione, nell'ambito del proprio territorio, in tutti i beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato, ad esclusione soltanto di quelli relativi al demanio militare o a servizi di carattere nazionale. Ma la disposizione dell'art. 68 dello Statuto speciale non autorizza una così ampia interpretazione. A differenza dall'art. 67 dello Statuto del 1948 (che nel secondo comma disponeva, in via generale: "i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione"), l'art. 68 ha stabilito che le Province succedono nei beni demaniali e patrimoniali dello Stato "in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza", ossia delle materie elencate negli artt. 8 e 9 dello Statuto, in cui le due Province autonome possono emanare norme legislative ed esercitare le corrispondenti potestà amministrative, già spettanti allo Stato o alla Regione nell'ordinamento preesistente. Questa oggettiva limitazione é confermata puntualmente dalle disposizioni del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115: il capo I (art. 1 e seguenti) e il capo IV (art. 8 e seguenti) delle norme di attuazione regolano precisamente il trasferimento dei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato, con espresso riferimento alle categorie ivi elencate, che corrispondono alle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa delle Province autonome di Trento e Bolzano. Occorre pertanto accertare sia la condizione giuridica attuale (senza esclusivo riguardo alla formale classificazione nei registri di consistenza o nei catasti), sia la effettiva destinazione, dei diversi immobili analiticamente indicati nella legge n. 15 del 1975, per stabilire se essi appartengano alle categorie previste dall'art. 8 delle norme di attuazione, e se eventualmente sussista per taluno di essi una delle cause di esclusione dal trasferimento, à sensi dell'art. 68 dello Statuto speciale.

3. - Dagli atti e documenti prodotti in giudizio risulta con certezza la situazione seguente:

a) "ex circolo ufficiali (già sale civiche)": trattasi dell'area su cui insisteva l'edificio, distrutto durante l'ultimo conflitto mondiale; formalmente dismessa dalla Amministrazione militare in data 3 maggio 1956, da tale data ha cessato di far parte dei beni in uso governativo, ed é attualmente oggetto di concessione precaria al comune di Bolzano, per uso di pubblico parcheggio, con un canone annuo ricognitivo di lire 5.000 (eccettuata una superficie di circa mq. 8, concessa del pari in via precaria ad un privato, per un banco di vendita di prodotti ortofrutticoli).

b) "Area di mq. 809 circa, da escorporare dalla p.ed. 748/2 in c.c. Bolzano, facente parte del compendio denominato padiglione Donato". L'area di mq. 809 risulta già scorporata dalla particella 748/2, in base a piano di frazionamento del 10 febbraio 1958: contraddistinta come p. 748/3, l'area é tuttora in consegna all'Amministrazione militare e classificata tra i beni in uso governativo, ma risulta attualmente in concessione a due ditte private, che vi hanno costruito piccoli edifici in muratura di carattere precario. (La Provincia, nella descrizione prodotta, considera inesattamente l'intero padiglione Donato, ossia la p. 748/2, su cui insiste un edificio di quattro piani, adibito ad alloggi e circolo sottufficiali, con antistante cortile).

c) "Ex Hotel Schgraffer": é un edificio di antica costruzione, a più piani, acquistato dall'Amministrazione poste e telegrafi per atto di compravendita 3 luglio 1930, e intavolato nel 1931 al demanio dello Stato; nei locali del piano terreno sono da tempo installati un ristorante ed un bar; i locali dei piani superiori sono affittati a privati ed enti per uso di abitazione ed uffici. Due locali del primo piano risultano adibiti fino al 26 aprile 1976 ad uso governativo, come sede della Commissione distrettuale imposte dirette, e quindi della Commissione tributaria di primo grado.

d) "Appezzamenti di terreno destinati ed utilizzati a sedime della rete stradale urbana di Bolzano, della complessiva superficie di mq. 5.120 circa, contraddistinti in catasto con le pp.ed. 1150/4, 194, 1035, 737/11, 737/3 c.c. Gries". La particella 1150/4, cortile del complesso ex-GIL, risulta trasferita dallo Stato alla Regione Trentino-Alto Adige, in base a D.P.R. 2 giugno 1969, e dalla Regione al Comune di Bolzano in base ad atto di vendita 27 ottobre 1972; oggetto della autorizzata cessione é solo una parte di detta part. 1150/4, della superficie di mq. 825, già attualmente inserita nel sedime della strada urbana denominata viale Trieste. La particella 194 in c.c. Gries é un complesso rurale con edifici sito in località S. Giorgio, intavolato dal 1937 come proprietà privata Pircher: il testo della legge contiene un'indicazione catastale probabilmente erronea, che peraltro le parti non hanno rettificato. La particella 1035, comprendente edifici e cortili, risulta intavolata dal 1936 al demanio dello Stato (ramo guerra): oggetto di cessione é solo una striscia laterale di mq. 1087, già attualmente inserita nel sedime della strada urbana denominata viale Cadorna. Le particelle 737/11 e 737/3, cedute nel 1938 dal Comune di Bolzano allo Stato, sono oggi anch'esse parte della rete viaria di quella città, essendo la prima inserita nel sedime del corso Italia, e la seconda, adiacente, adibita a pubblico parcheggio.

4. - L'esame analitico dei dati forniti dalla documentazione prodotta in causa consente conclusioni sicure sulla condizione di diritto e di fatto dei diversi beni elencati nell'articolo unico della legge 3 febbraio 1975, n. 15 (salvo rettifica della individuazione catastale della part. 149, che negli atti tavolari risulta di proprietà privata). Trattasi di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, ed é esatto che, sebbene siano tuttora in parte classificati "in uso governativo", essi non rientrano tra quelli relativi al demanio militare o a servizi di carattere nazionale; ma é tuttavia certo ed incontestabile, considerata la loro attuale destinazione ad usi pubblici o privati, che essi non possono comunque ritenersi compresi, come la Provincia pretende, in alcuna delle categorie elencate nell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115. In particolare, le aree già incluse di fatto nel sedime di vie urbane di Bolzano non possono sicuramente qualificarsi come "beni appartenenti al demanio o patrimonio stradale dello Stato" (art. 8, lett. a); né gli immobili concessi in uso precario o in locazione a privati rientrano solo per ciò tra gli "edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato" (art. 8, lett. b); non pertinente é infine il richiamo della Provincia ricorrente alla categoria indicata dall'art. 8 lett. f, non essendovi nella specie alcun bene inerente ad attività sportive o ricreative.

Gli immobili di cui si contende non rientrano dunque tra i beni patrimoniali dello Stato devoluti alla Provincia di Bolzano a norma dell'art. 68 dello Statuto, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla sua competenza. Come beni tuttora appartenenti al patrimonio dello Stato, (e non occorre qui indagare le ragioni per cui non furono a suo tempo, almeno in parte, trasferiti alla Regione a norma dell'art. 67 dello Statuto del 1948), legittimamente ne é stata autorizzata la cessione al Comune di Bolzano, senza lesione dei diritti statutariamente garantiti alla Provincia autonoma di Bolzano.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 3 febbraio 1975, n. 15, sollevata in via principale dalla Provincia di Bolzano, in rifemento all'art. 68 dello Statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI – Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI  DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1978.