SENTENZA N. 18
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351 (e successive
modificazioni), e dell'art. 4, della legge 27 gennaio 1963, n. 19 (proroga
delle locazioni degli immobili urbani destinati ad uso commerciale), promosso
con ordinanza emessa il 15 luglio 1976 dal tribunale di Campobasso, nel
procedimento civile vertente tra Maria Leveque e la S.A.I.T., iscritta
al n. 629 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 314 del 24 novembre 1976.
Visto l'atto di costituzione della S.A.I.T., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice relatore Paolo Rossi;
uditi
gli avvocati Giovanni Mastrangelo e Franco Ciampitti, per la S.A.I.T., e il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio di opposizione
a precetto promosso dalla signora Maria Leveque in Casotti, contro la Società Impresa Teatro - la
quale aveva intimato precetto per ottenere la riconsegna di una azienda
teatrale, in esecuzione di una sentenza della Corte d'appello - il tribunale di
Campobasso, giudice dell'opposizione all'esecuzione, ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt.
1, legge 12 agosto 1974, n. 351 (e successive modificazioni)
e 4, legge 27 gennaio 1963, n. 19, per pretesa violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che l'art. 1 della citata legge 351 del 1974,
escludendo dal regime di proroga i contratti di affitto
di azienda, violerebbe il principio d'eguaglianza in relazione ai contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso di pensioni, alberghi, locande ed esercizi
commerciali, soggetti a disciplina vincolistica, attesa l'affinità delle
situazioni così diversamente regolate.
L'ordinanza di rimessione prosegue rilevando che
l'art. 4 della citata legge n. 19 del 1963, concedendo al solo conduttore di immobile adibito ad attività commerciale - e non anche
all'affittuario di azienda - il diritto di optare tra la proroga biennale del
contratto di locazione ed il diritto all'avviamento commerciale, violerebbe il
principio di eguaglianza ed altresì l'art. 41 della Costituzione, per la
mancata valutazione dell'attività economica privata dell'affittuario di
azienda.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto
di deduzioni depositato il 14 dicembre 1976, chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione sollevata.
Osserva la difesa dello Stato che il giudice a quo - investito dell'opposizione
a precetto ai sensi dell'art. 615, prima parte, c.p.c.
- incontra, nel vigente sistema processuale, considerevoli limiti alla sua
cognizione, che ne circoscrivono i poteri decisori.
Nei confronti del titolo esecutivo giudiziale - nella specie sentenza di
secondo grado - l'attore in opposizione non può proporre censure che si
risolvano in un gravame (le quali saranno proponibili nella sede competente, ad
esempio con appello o con ricorso per Cassazione). Mentre trovano spazio le
contestazioni in ordine alla sussistenza dell'azione
esecutiva, alla relativa legittimazione, agli atti successivi estintivi
dell'azione, limiti invalicabili derivano dalle preclusioni proprie del tipo di
giudizio in esame. Da tali considerazioni la difesa dello Stato deduce
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale non essendo
concesso al giudice dell'opposizione all'esecuzione denunciare norme che, già
poste a fondamento del titolo giudiziale nella precedente fase di cognizione, avrebbero dovuto essere riesaminate ed applicate dalla
Cassazione.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato osserva che non sono comparabili, in relazione all'art. 3 Cost., le
norme che regolano le locazioni degli immobili, anche se destinati ad uso
commerciale, con quelle disciplinanti l'affitto di azienda, in quanto questa é
un'universalità patrimoniale, idonea a produrre beni, mentre le locazioni
alberghiere avrebbero una tutela collegata all'interesse turistico nazionale. Risulterebbe di conseguenza infondata ogni censura, anche in
relazione all'art. 41 Cost.
Si é costituita in giudizio la Società S.A.I.T.,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Franco Ciampitti
e Giovanni Mastrangelo, con atto depositato il 13
dicembre 1976, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione.
Osserva la difesa della S.A.I.T. che
poiché il giudice dell'opposizione non può modificare la sentenza di
secondo grado fatta valere esecutivamente, essendo chiamato a decidere non le
questioni di merito già risolte, ma soltanto l'esistenza del diritto ad agire
in executivis, non avrebbe potuto sollevare le
questioni che ha proposto innanzi alla Corte, per difetto di legittimazione.
Soggiunge che l'ordinanza del giudice a quo, datata 15 luglio 1976 é successiva
al momento in cui la Corte di cassazione ha preso in decisione il ricorso
proposto contro la sentenza utilizzata come titolo esecutivo, e che la
Cassazione ha respinto la questione ora sottoposta all'esame della Corte
costituzionale, ed ha rigettato il ricorso incidentale della Leveque talché la sentenza della Corte d'appello é passata
in giudicato. Di qui la manifesta irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale, in ordine alla quale lo stesso giudice
a quo non si é premurato di fornire motivazione alcuna, con conseguente
richiesta a questa Corte di trattazione in Camera di consiglio.
Nel merito, illustrando le diversità esistenti tra le locazioni di immobili anche per uso commerciale, e l'affitto
d'azienda, conclude per l'infondatezza della censura prospettata in ordine
all'art. 3 Cost., mentre osserva che la tutela
giuridica dell'avviamento riconosciuta soltanto in uno dei due casi troverebbe
giustificazione nel diverso concorso produttivo dell'imprenditore rispetto al
conduttore dell'immobile adibito ad uso commerciale.
Considerato in diritto
1. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 1
della legge 12 agosto 1974, n. 351 (e successive modificazioni), che non
estende agli affitti di azienda il regime vincolistico
previsto per le locazioni degli immobili adibiti ad uso commerciale o
alberghiero, contrasti o meno con il principio di eguaglianza, attesa
l'affinità delle situazioni diversamente regolate. É parimenti denunciato, per
violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione,
l'art. 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, secondo cui il conduttore degli
immobili adibiti ad attività commerciale o artigianale ha diritto ad un
compenso da parte del locatore per la perdita dell'avviamento in taluni casi di
cessazione del rapporto di locazione, per il dubbio che la diversa disciplina,
concernente l'affittuario di azienda, appaia
ingiustificata ed inconciliabile con il riconoscimento e la garanzia della
iniziativa economica privata.
2. - Occorre innanzitutto vagliare l'eccezione di
inammissibilità formulata dalla difesa dello Stato e dalla parte privata.
La questione di legittimità costituzionale é stata sollevata nel corso di un
giudizio di opposizione a precetto intimato sulla base
di una sentenza civile emessa dal giudice di appello.
É pacifico - secondo la comune interpretazione della dottrina e la costante
giurisprudenza della Cassazione - che nel corso del giudizio di
opposizione all'esecuzione, promosso ex art. 615 c.p.c.
(quando l'azione esecutiva é fondata su di una sentenza, come nel caso di
specie) non sono riproponibili contestazioni concernenti l'oggetto del giudizio
di cognizione che ha dato luogo alla sentenza fatta valere in executivis.
Dette censure, invero, possono esser proposte soltanto
davanti al giudice dell'appello o in Cassazione, ma mai davanti al giudice
dell'opposizione all'esecuzione, essendo vietata in tale sede la ripetizione
sotto qualunque profilo del processo di cognizione già esaurito.
Tanto premesso é evidente che il sistema di preclusioni
processuali appena ricordato, impedisce al giudice a quo di applicare le norme
da lui denunciate, che attengono al processo di cognizione, con conseguente
irrilevanza delle questioni sottoposte a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 legge 12 agosto 1974, n. 351 (e successive
modificazioni) e 4 legge 27 gennaio 1963, n. 19, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Campobasso in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978.
Paolo ROSSI
- Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino
DE STEFANO - Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN Oronzo REALE – Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 marzo
1978.