Ordinanza n. 17 del 1978
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ORDINANZA N. 17
ANNO 1978


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

 


composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso proposto da Pietroletti Glauco, Pallicca Davide e Calderisi Giuseppe in nome e per conto del Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, quale rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in cancelleria il 7 gennaio 1978 ed iscritto al n. 9 del registro 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 6 dicembre 1977, con la quale é stata dichiarata legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito così modificato: "volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533)?".

Udito nella camera di consiglio del 1 marzo 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che per conto del Comitato promotore della richiesta di referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari di detta richiesta, é stato sollevato con ricorso 7 gennaio 1978, conflitto di attribuzione nei confronti della Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum, esponendosi: che detto Ufficio, con ordinanza 6 dicembre 1977, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del 1975, con espressa eccettuazione dell'art. 5, in quanto abrogato perché integralmente sostituito dall'art. 2 della successiva legge 8 agosto 1977, n. 533; che detto Ufficio, con ordinanza 19 dicembre 1977, ha dichiarato inammissibile l'istanza prodotta da esso Comitato per ottenere la modificazione della precedente ordinanza, ritenuta definitiva a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; che pertanto l'Ufficio centrale per il referendum avrebbe illegittimamente leso la competenza attribuita ai firmatari della richiesta di referendum, in ordine alla formulazione definitiva del quesito da proporre al corpo elettorale; e chiedendosi quindi a questa Corte di dichiarare che "all'Ufficio centrale per il referendum non é attribuito dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alle norme comuni contenute prima nella disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 152 del 1975, ed ora formalmente inserite nella disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 533 del 1977".

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase é chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo contemplati dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.

Che dal punto di vista soggettivo appare ammissibile la legittimazione a sollevare conflitto, ai sensi dell'art. 134 Cost., degli elettori, in numero non inferiore a 500.000, firmatari d'una richiesta di referendum, quale frazione del corpo elettorale identificata dall'art. 75 Cost., titolare dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita, e non può dubitarsi della competenza dei promotori del referendum a dichiarare, in questa fase, la volontà dei firmatari della richiesta medesima; che del pari non può dubitarsi della legittimazione ad essere parte del conflitto di cui trattasi dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, competente a decidere sulla legittimità delle richieste con ordinanza definitiva (art. 32 della legge n. 352 del 1970).

Che dal punto di vista oggettivo il conflitto sollevato attiene all'applicazione delle norme costituzionali e ordinarie che regolano l'attuazione del referendum abrogativo, assumendosi dal comitato ricorrente che l'Ufficio centrale per il referendum non aveva il potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alla disposizione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, solo formalmente sostituita da quella contenuta nell'art. 2 della successiva legge n. 533 del 1977, modificando il quesito proposto al corpo elettorale dai firmatari della richiesta di referendum, in contrasto con l'attribuzione ad essi costituzionalmente garantita della funzione di promuovere referendum abrogativo su tutti i contenuti normativi della legge n. 152 del 1975.

 

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta.
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come indicati in ricorso, della presente ordinanza; b) che, a cura del Comitato ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.


           Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2marzo 1978.

 


          Paolo ROSSI – Luigi OGGIONI – Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA- Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO -         Leopoldo ELIA – Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

Giovanni VITALE  -  Cancelliere


         Depositata in cancelleria il 3 marzo 1978.