ORDINANZA N. 17
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Pietroletti Glauco, Pallicca
Davide e Calderisi Giuseppe in nome e per conto del
Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n.
152, quale rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in
cancelleria il 7 gennaio 1978 ed iscritto al n. 9 del registro 1978, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza dell'Ufficio centrale
per il referendum depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 6
dicembre 1977, con la quale é stata dichiarata legittima la richiesta di
referendum popolare sul quesito così modificato: "volete voi che sia
abrogata la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della
legge 8 agosto 1977, n. 533)?".
Udito nella camera di consiglio
del 1 marzo 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che per conto del Comitato
promotore della richiesta di referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975,
n. 152, in rappresentanza dei firmatari di detta richiesta, é stato sollevato
con ricorso 7 gennaio 1978, conflitto di attribuzione
nei confronti della Corte di cassazione - Ufficio centrale per il referendum,
esponendosi: che detto Ufficio, con ordinanza 6 dicembre 1977, ha dichiarato
legittima la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge n. 152 del
1975, con espressa eccettuazione dell'art. 5, in
quanto abrogato perché integralmente sostituito dall'art. 2 della successiva
legge 8 agosto 1977, n. 533; che detto Ufficio, con ordinanza 19 dicembre 1977,
ha dichiarato inammissibile l'istanza prodotta da esso Comitato per ottenere la
modificazione della precedente ordinanza, ritenuta definitiva a norma dell'art.
32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; che pertanto l'Ufficio
centrale per il referendum avrebbe illegittimamente leso la competenza
attribuita ai firmatari della richiesta di referendum, in ordine alla formulazione
definitiva del quesito da proporre al corpo elettorale; e chiedendosi quindi a
questa Corte di dichiarare che "all'Ufficio centrale per il referendum non
é attribuito dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il potere di
disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alle norme
comuni contenute prima nella disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 152
del 1975, ed ora formalmente inserite nella disposizione di cui all'art. 2
della legge n. 533 del 1977".
Considerato che,
a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la
Corte in questa fase é chiamata a deliberare senza contraddittorio se il
ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata,
ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà
delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo
punto, istanze ed eccezioni.
Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
per determinare se vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in
via di prima delibazione, la concorrenza dei requisiti di ordine
soggettivo ed oggettivo contemplati dal primo comma dell'art. 37 della legge n.
87 del 1953, e cioè se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e per la delimitazione
della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme
costituzionali.
Che dal punto di vista soggettivo appare
ammissibile la legittimazione a sollevare conflitto, ai sensi dell'art. 134 Cost., degli elettori, in numero
non inferiore a 500.000, firmatari d'una richiesta di referendum, quale
frazione del corpo elettorale identificata dall'art. 75 Cost.,
titolare dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e
garantita, e non può dubitarsi della competenza dei
promotori del referendum a dichiarare, in questa fase, la volontà dei firmatari
della richiesta medesima; che del pari non può dubitarsi
della legittimazione ad essere parte del conflitto di cui trattasi dell'Ufficio
centrale per il referendum della Corte di cassazione, competente a decidere
sulla legittimità delle richieste con ordinanza definitiva (art. 32 della legge
n. 352 del 1970).
Che dal punto di vista oggettivo il conflitto
sollevato attiene all'applicazione delle norme costituzionali e ordinarie che regolano l'attuazione del referendum abrogativo, assumendosi
dal comitato ricorrente che l'Ufficio centrale per il referendum non aveva il
potere di disporre la cessazione delle operazioni del referendum relative alla
disposizione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, solo formalmente
sostituita da quella contenuta nell'art. 2 della successiva legge n. 533 del
1977, modificando il quesito proposto al corpo elettorale dai firmatari della
richiesta di referendum, in contrasto con l'attribuzione ad essi
costituzionalmente garantita della funzione di promuovere referendum abrogativo
su tutti i contenuti normativi della legge n. 152 del 1975.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato
ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum
abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, in rappresentanza dei firmatari
della relativa richiesta.
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione al Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi
componenti come indicati in ricorso, della presente ordinanza; b) che, a cura
del Comitato ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati
all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, entro
dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 2marzo 1978.
Paolo ROSSI – Luigi
OGGIONI – Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA- Guido ASTUTI –
Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO -
Leopoldo ELIA – Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto
MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE -
Cancelliere
Depositata in cancelleria il 3
marzo 1978.