Ordinanza n. 168 del 1977
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ORDINANZA N. 168

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promossi con ordinanze 12, 19 e 20 febbraio 1975 della Corte d'appello di Caltanissetta, iscritte ai nn. 167, 168, 169, 170, 344 e 345 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 174 e 249 dell'anno 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, tutte di identico contenuto, la Corte d'appello di Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme dell'edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione dell'indennità per le espropriazioni autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 del 1971;

che con le stesse ordinanze é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della già citata legge n. 865 del 1971 (il quale detta la disciplina del procedimento di opposizione alla stima dell'indennità effettuata dall'ufficio tecnico erariale a norma del precedente art. 16), nella parte in cui dispone che l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio effettuata dall'ufficio tecnico erariale (ora commissione provinciale: v. art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10) a norma del precedente art. 16 va proposta innanzi alla Corte d'appello, con conseguente perdita di un grado di giurisdizione di merito, e nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre opposizione decorre dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia anziché dalla comunicazione all'interessato (come previsto, ad es. dal successivo art. 20 per l'opposizione alla stima dell'indennità di occupazione);

che le ordinanze sono state emesse nel corso di giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio.

Considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme per la edificabilità dei suoli) il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello degli artt. 16 e seguenti, introducendo criteri diversi per la determinazione dell'indennità di esproprio;

che la nuova disciplina é applicabile ai giudizi in corso a meno che l'indennità non sia stata definitivamente stabilita (art. 19 legge 28 gennaio 1977, n. 10);

che nelle ordinanze di rinvio manca qualsiasi motivazione circa la necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio principale, della questione sollevata in relazione all'art. 19 della già citata legge n. 865 del 1971;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio al riguardo é di stretta competenza del giudice a quo (ordinanza n. 195 del 1976);

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo perché ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, proceda al giudizio di rilevanza della questione sollevata con riferimento all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e perché rinnovi l'esame della rilevanza della questione concernente gli artt. 16 e seguenti della stessa legge, alla stregua della mutata situazione di diritto, determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Caltanissetta.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1977.