Ordinanza n. 167 del 1977
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ORDINANZA N. 167

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma terzo, in relazione all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1973 dalla Corte d'appello di Torino, nel procedimento civile vertente tra la soc. Immobiliare Ligure Piemontese ed il Comune di Torino, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto di costituzione della soc. Ligure Piemontese, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la soc. Ligure Piemontese, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 23 novembre 1973 la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), i quali dettano i criteri per la determinazione dell'indennità per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 del 1971;

che la questione é stata sollevata nel corso di un procedimento di opposizione alla stima dell'indennità effettuata dal competente Ufficio tecnico erariale;

che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme per la edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello delle disposizioni denunziate, introducendo nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio o di occupazione di urgenza, applicabili ai giudizi in corso ove la misura dell'indennità non sia stata definitivamente determinata (art. 19);

che la difesa della Soc. S.I.L.P., prendendo atto dell'abrogazione delle disposizioni denunziate, ha chiesto che la Corte sollevi innanzi a se medesima questione di legittimità costituzionale delle nuove norme ovvero ne dichiari l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato che questa Corte può sollevare questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, solo in quanto esse siano rilevanti (sentenza n. 122 del 1976) e che tale requisito non ricorre nel caso di specie poiché la decisione circa la legittimità costituzionale della legge n. 10 del 1977 non assume alcun carattere di pregiudizialità rispetto alla risoluzione delle questioni prospettate dal giudice a quo;

che presupposto per l'applicabilità dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 (il quale prevede l'estensione della dichiarazione di illegittimità a disposizioni non denunziate) é la declaratoria di illegittimità delle norme impugnate;

che la sopravvenuta abrogazione degli artt. 16 e 20, legge 22 ottobre 1971, n. 865, denunziati con la ordinanza di rimessione, rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché rinnovi l'esame della rilevanza delle questioni prospettate alla stregua della mutata situazione di diritto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1977.