Ordinanza n. 164 del 1977
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ORDINANZA N. 164

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma primo, 16, comma terzo e quinto, 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167, e 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974 dal TAR per la Puglia, nel procedimento vertente tra Annicchiarico Maria ed altra ed il Comune di Grottaglie, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza 13 marzo 1974 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edizia residenziale pubblica), il quale prevede che, in detta materia, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e di urgenza e di espropriazione, impugnati innanzi all'organo giurisdizionale amministrativo, "può essere sospesa nei soli casi di errore grave ed evidente nella individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari";

che con la stessa ordinanza é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della già citata legge n. 865 del 1971, relativamente all'art. 16, terzo e quinto comma (che fissa i criteri per la determinazione dell'indennità della espropriazione disposta ai sensi della legge predetta) e all'art. 11, primo comma, nella parte in cui richiama i criteri stabiliti dal successivo art. 16, per la determinazione in via provvisoria da parte del Presidente della Giunta regionale, dell'indennità da corrispondere all'espropriando;

Considerato che l'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 284 del 1974;

che nel corso del presente giudizio é entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli, il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello dell'art. 16 (primi quattro commi) della legge n. 865 del 1971 introducendo nuovi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio;

che il quinto comma dell'art. 16 e l'art. 11 della legge n. 865 del 1971 non sono stati impugnati autonomamente ma in relazione al terzo comma del predetto art. 16;

che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione in corso se l'indennità non é stata ancora definitivamente accertata (art. 19);

che, pertanto, si rende necessario, in relazione alla questione avente ad oggetto gli artt. 11, primo comma, e 16, terzo e quinto comma, della già citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, che il giudice a quo accerti se persista la rilevanza medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 284 del 27 dicembre 1974;

b) ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, 16, terzo e quinto comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1977.