SENTENZA N. 155
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Veneto, notificato
il 10 giugno 1975, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n.
23 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei
telegrammi dei Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione
economica, ricevuti, rispettivamente, il 14 aprile e il 12 maggio 1975, con i
quali si imponeva alla Regione di aprire un conto corrente presso la tesoreria
centrale per farvi affluire i versamenti dello Stato a favore della Regione.
Visto
l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi
l'avv. Giorgio Berti per
Ritenuto in fatto
1.
-
Il
ricorso assume che tali telegrammi avrebbero leso
l'autonomia regionale finanziaria e contabile, manifestando la volontà di
sottrarre alla Regione la disponibilità della gestione di cassa (con tanto
maggiore evidenza in quanto - nel frattempo - non sarebbero state versate alla
Regione le rate del fondo comune, a partire da quella scaduta nel novembre del
1974). A questa pretesa la ricorrente oppone che la legge finanziaria 16 maggio
1970, n. 281, attuativa dell'art. 119 Cost., configurerebbe un sistema
di versamenti diretti ed immediati alle Regioni, determinando la necessaria
separazione della gestione contabile regionale da quella statale. E non sarebbe
nemmeno applicabile alle Regioni l'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629,
richiamata dal primo dei due telegrammi impugnati: dal momento che esse non
potrebbero venire in nessun modo equiparate agli enti che "beneficiano di
contributi... assunti a carico del bilancio dello Stato" e che pertanto
hanno l'obbligo di tenere le relative disponibilità monetarie in conti correnti
con il Tesoro.
Il
ricorso aggiunge che
2.
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito preliminarmente,
sotto un duplice profilo, l'inammissibilità del ricorso.
In
primo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile per tardività,
dal momento che i due telegrammi impugnati erano stati preceduti - per
ammissione della stessa difesa della Regione - da altri telegrammi formulanti
un identico tipo di richiesta, ma non impugnati nei termini previsti dall'art.
39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai quali andrebbe dunque attribuita la
pretesa lesione della competenza regionale. In secondo luogo, gli atti che
Nel
merito, per altro, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che venga
comunque dichiarata l'infondatezza del ricorso, adducendo che da parte statale
non vi sarebbe stata l'intenzione di esercitare un controllo contabile sulle
somme versate alla Regione, né di ritardare i relativi versamenti.
3.
- La difesa della Regione ha successivamente depositato una memoria, nella
quale si replica - in particolar modo - ad entrambe le eccezioni
d'inammissibilità.
Circa
l'asserita tardività del ricorso, si osserva infatti che nei conflitti di attribuzione non si potrebbero
configurare ipotesi d'inammissibilità per acquiescenza, essendo autonomamente
impugnabile ogni atto che in qualunque modo rappresenti la manifestazione del
potere di cui si contesta la spettanza, salvi i soli atti meramente esecutivi o
strumentali. D'altra parte, circa l'idoneità degli atti impugnati a costituire
il tema di un conflitto, si afferma che essa sarebbe dimostrata dal fatto che
il versamento delle rate bimestrali del fondo comune, dovute al Veneto per
l'anno 1975, non é stato effettuato se non quando
Nella
pubblica udienza la difesa della Regione ha ribadito le considerazioni già
svolte. Per contro l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la vigente
disciplina della finanza regionale non escluderebbe, in alcuna sua parte, che i
fondi statali destinati alle Regioni vengano
accreditati presso la tesoreria centrale.
Considerato in diritto
1.
- Ai fini della risoluzione del presente conflitto, vanno prese anzitutto in
esame le questioni di ammissibilità del ricorso regionale, proposte dall'Avvocatura
dello Stato.
Tuttavia,
l'eccezione di tardività presuppone che gli atti di
cui questa serie si compone fossero tutti astrattamente idonei ad invadere o
ledere l'autonomia finanziaria regionale; sicché
In
altre parole, il ricorso regionale non é inammissibile in quanto tardivo, bensì
per il prevalente motivo che il tenore degli atti impugnati, da cui la
decisione della Corte non potrebbe prescindere, é tale da esprimere - di per se stesso - un invito piuttosto che un'imposizione.
Imperniati come sono sulle formule di stile "pregasi voler
provvedere" o "pregasi voler richiedere", i telegrammi in
questione non fanno che rivolgere - sia pure con molta insistenza - una domanda
di collaborazione: rappresentando il frutto della funzione governativa di
coordinamento, esercitata in una forma non autoritaria, con il dichiarato
intento di concordare un controllo sull'andamento generale dei flussi
finanziari e monetari. E la circostanza che, nel corso della serie delle
istanze miranti all'apertura di un conto corrente presso la tesoreria centrale
dello Stato, si siano registrati - a quanto rileva la
difesa della Regione - vistosi ritardi nei versamenti dovuti
all'amministrazione regionale, non sta a significare che gli atti impugnati
possano considerarsi come la causa dei ritardi stessi, così da concretare
un'effettiva lesione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 della
Costituzione.
2.
- Del resto, il fatto stesso che da parte statale si sia ritenuto necessario
influire sui comportamenti regionali per mezzo di direttive non vincolanti,
anziché disporre in via diretta ed imperativa l'istituzione di un conto
corrente per ciascuna Regione, fornisce la riprova che lo Stato non ha inteso
esercitare alcun potere puntualmente determinato dall'ordinamento giuridico, di
cui questa Corte sia competente ad accertare la spettanza nella sede di un
conflitto di attribuzione.
In
realtà, sono rimaste per ora isolate le disposizioni
sul tipo di quelle contenute nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493 (di
conversione dei decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377), in cui si
prevede che le somme destinate alle singole Regioni per il rilancio
dell'economia "saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti
correnti infruttiferi aperti presso
Anche
per queste ragioni, però, non é pensabile che i conti correnti fruttiferi
presso la tesoreria centrale, nei quali attualmente affluiscono i fondi statali
destinati alla Regione Veneto come pure ad altre Regioni ordinarie, possano
legittimamente trasformarsi in un anomalo strumento di controllo sulla gestione
finanziaria regionale: che si presti a venire
manovrato in modo da precludere od ostacolare la disponibilità delle somme
occorrenti alle Regioni stesse per l'adempimento dei loro compiti
istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente indicati dalla
legislazione statale sulla finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 Cost.
E se, viceversa, si verificasse in tal senso una reale menomazione
dell'autonomia finanziaria regionale, alle Regioni non mancherebbero i mezzi
per invocarne ed ottenerne la tutela.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione
Veneto in relazione ai telegrammi ministeriali indicati in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 dicembre 1977.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 22 dicembre 1977.