Ordinanza n. 145 del 1977
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ORDINANZA N. 145

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed allegate tabelle, e dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1975 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel corso del giudizio promosso da Battaglini Angelino contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Battaglini Angelino, del Ministero della pubblica istruzione, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che nel giudizio in epigrafe indicato é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e allegate tabelle, e 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;

Considerato che questa Corte ha già esaminato la detta questione con la sentenza n. 228 del 1976 e l'ha ritenuta non fondata;

Considerato altresì che nell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati nuovi profili in relazione ai quali la Corte possa mutare orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed allegate tabelle, e dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1977.