Ordinanza n. 135 del 1977
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ORDINANZA N. 135

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi), promossi con ordinanze emesse:

1) dalla Corte d'appello di Milano il 27 ottobre 1975, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 dell'anno 1976;

2) dal tribunale di Como il 1 ottobre 1975, iscritte ai nn. da 294 a 312, da 336 a 342, 424, 364, 365, da 448 a 450, da 455 a 457 e 487 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151,164, 177, 218, 232 e 246 dell'anno 1976;

3) dalla Corte suprema di cassazione rispettivamente il 28 febbraio 1975, il 16 maggio 1975, il 21 marzo 1975, il 21 novembre 1975 e il 4 novembre 1975, iscritte ai nn. 314, 345,430,434 e 494 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145, 151, 205, 198 e 246 dell'anno 1976;

4) dal tribunale di Trani rispettivamente il 7 novembre 1975, il 30 settembre 1975, il 3 ottobre 1975, il 10 ottobre 1975, il 17 ottobre 1975, il 30 settembre 1975 e il 6 ottobre 1975, iscritte ai nn. 320,321,322,323,324,325,326,327 e 328 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 151 dell'anno 1976;

5) dal tribunale di Roma il 5 dicembre 1974, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1976;

6) dalla Corte d'appello di Bologna il 17 gennaio 1976, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 dell'anno 1976;

7) dalla Corte d'appello di Venezia rispettivamente il 29 settembre 1975, l'8 e il 10 marzo 1976, il 20 novembre 1975, iscritte ai nn. 343, 573, 574 e 575 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151, 267 e 260 dell'anno 1976;

8) dalla Corte d'appello di Trento il 31 marzo 1976, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1976;

9) dalla Corte d'appello di Campobasso, il 4 dicembre 1975 e il 22 aprile 1976, iscritte ai nn. 385 e 663 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 164 e 340 dell'anno 1976;

10) dalla Corte d'appello di Bari rispettivamente il 19 maggio 1975, il 22 settembre e l'8 ottobre 1975, il 9 maggio 1975, il 19 settembre e il 12 settembre 1975, il 21 e il 26 novembre 1975, iscritte ai nn. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,403,404 e 405 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 170 e 177 dell'anno 1976;

11) dal tribunale di Genova il 12 dicembre 1975, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che nei giudizi come in epigrafe indicati é sollevata questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), così come modificata dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27, relativamente agli artt. 45 e segg. - con riferimento agli artt. 66 e segg. - ovvero nel suo intero contenuto, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione.

Considerato che la detta questione é stata sollevata nel corso di procedimenti penali a carico di soggetti imputati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri), ed in particolare con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 della detta legge, si rende necessario che i giudici che hanno sollevato la indicata questione procedano a nuovo esame di essa, al fine di accertare se permanga la rilevanza della questione medesima (sul punto questa Corte si é già pronunciata nello stesso senso, da ultimo, con ordinanza n. 231 del 1976).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe siano restituiti alla Corte d'appello di Milano, al tribunale di Como, alla Corte suprema di cassazione, al tribunale di Trani, al tribunale di Roma, alla Corte d'appello di Bologna, alla Corte d'appello di Venezia, alla Corte d'appello di Trento, alla Corte d'appello di Campobasso, alla Corte d'appello di Bari, al tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1977.