Ordinanza n. 123 del 1977
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ORDINANZA N. 123

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, 35, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Milano, nel procedimento di lavoro vertente tra Luciano Pelagotti e l'Azienda tranviaria municipale di Milano ed altro, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18 dicembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Luciano Pelagotti e della Azienda tranviaria municipale di Milano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Luciano Ventura per Pelagotti ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice del lavoro del tribunale di Milano, con ordinanza emessa in data 22 aprile 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, recante "Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto", dubitando contrasti con gli artt. 3,35 e 38, secondo comma, della Costituzione il mancato riconoscimento della possibilità di riscattare i contributi versati nel corso di rapporto di lavoro avente contenuto diverso dal trasporto pubblico.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non motiva sul verificarsi delle condizioni previste perché siano riconosciuti i periodi di lavoro necessari al fine di ottenerne il riscatto previdenziale (art. 35, comma terzo, legge 29 ottobre 1971, n. 889); che pertanto occorre che il giudice a quo riesamini la sussistenza della rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del tribunale di Milano.

Cosi deciso in Rogna, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1977.