Sentenza n. 122 del 1977
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SENTENZA N. 122

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Nicola Aliotta, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 1977 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Nicola Aliotta, per la sottrazione consensuale di Maria Rinaldi, di anni 20, all'esercente la patria potestà su di lei, il pretore di Roma, con ordinanza 21 dicembre 1974, ha ritenuto "rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, nella parte in cui non consente di estendere la incriminazione al minore concorrente necessario nel reato, costringendo nel contempo la partecipazione psichica del minore (stesso) entro uno schema sterile e pregiudizievole per la responsabilità penale personale dell'imputato".

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, secondo l'interpretazione datane dalla più diffusa dottrina e unanimemente dalla giurisprudenza, nell'escludere la punibilità del minore, darebbe luogo, anzitutto, ad un'ingiustificabile diseguaglianza di trattamento in materia penale, per non tener nel debito conto l'evoluzione psico- fisica dei minori nell'epoca attuale e la loro maturità intellettiva, specialmente nell'età compresa fra i 18 e i 21 anni.

Sempre secondo il giudice a quo, si avrebbe, poi, una lesione del principio "della responsabilità penale personale dell'imputato" in quanto la posizione volitiva del minore sarebbe ridotta nello schema normativo del mero consenso, anche nei casi in cui quest'ultimo fosse l'esclusivo protagonista dell'attività criminosa, ed il soggetto incriminato dalla norma venisse a trovarsi in una posizione del tutto passiva di acquiescenza.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

2. - Innanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver accennato all'opinione dottrinale, secondo la quale il minore consenziente sarebbe coautore del fatto e personalmente responsabile dell'azione delittuosa, l'Avvocatura osserva che, secondo l'opposto (e più diffuso) orientamento prevalente in dottrina e senza contrasti in giurisprudenza, la disposizione censurata troverebbe la sua ratio nell'esigenza di tutelare la famiglia di cui il minore fa parte e quindi di evitare l'offesa ad un bene che é anche di quest'ultimo. In presenza di un fatto compiuto in danno di se come in altre ipotesi penalmente apprezzate, ragionevolmente il legislatore avrebbe escluso che sia punito il minore, nei cui confronti potrebbero essere adottate le misure previste dal codice civile.

Deduce, infine, l'Avvocatura che la incriminazione del minore costituirebbe grave remora alla presentazione della querela e ciò renderebbe praticamente inefficace la tutela cui é diretta la norma impugnata.

Considerato in diritto

1. - Viene sottoposta alla Corte la questione se l'art. 573 del codice penale violi gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente di estendere la incriminazione al minore sottratto con il di lui consenso e "costringe nel contempo la partecipazione psichica di esso minore entro uno schema sterile e pregiudizievole per la responsabilità penale dell'imputato".

2. - La questione é inammissibile per manifesta irrilevanza.

L'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo concorrente necessario nel reato, della incriminazione di cui all'art. 573 del codice penale, non spiegherebbe effetto di sorta nel caso di specie, per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo, della Costituzione, e 2 del codice penale.

Neppure una decisione del genere resa dalla Corte potrebbe incidere sulla posizione dell'imputato, che risponde e continuerebbe a rispondere unicamente del proprio fatto doloso, quale apprezzabile dal giudice, in tutti i suoi aspetti, con gli strumenti e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

La questione posta dal giudice a quo e che sollecita alla Corte una scelta di politica legislativa ad essa estranea, é, dunque, manifestamente irrilevante, anche a prescindere dal fatto che, con l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex art. 573 del codice penale é punibile soltanto se commessa nei confronti di persona che abbia compiuto gli anni quattordici ma non abbia ancora compiuto gli anni diciotto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1977.