Sentenza n. 119 del 1977
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 119

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 272 bis e 304 quater del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1974 dal giudice istruttore del tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Oreste Agù, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, dovendo pronunciarsi sull'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi, presentata nell'interesse di un imputato contro il quale era stato emesso ed eseguito ordine di cattura ma che, peraltro, era già stato posto in libertà provvisoria, ha sollevato, con ordinanza del 1 giugno 1974, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale degli articoli 263 bis, 272 bis e 304 quater del codice di procedura penale.

Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atto di deduzioni del 15 ottobre 1974, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, quanto agli artt. 263 e 272 bis c.p.p., e non fondata, per ciò che concerne l'art. 304 quater dello stesso codice.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a decidere, stando al testo della ordinanza di rimessione, se contrasti con le garanzie costituzionali concernenti il diritto di impugnazione avverso i provvedimenti sulla libertà personale (artt. 111 cpv. e 24 cpv. Cost.) il combinato disposto di cui agli artt. 263 bis (impugnazione dell'imputato avverso gli ordini o mandati di cattura), 272 bis, (impugnazioni avverso provvedimenti sulla scarcerazione), e 304 quater, (deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori), c.p.p., i quali non consentono alla difesa dell'imputato, che intenda proporre impugnazione avverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria riguardante la libertà personale del medesimo, di conoscere i verbali delle deposizioni testimoniali e degli interrogatori dei coimputati, prima del momento in cui, terminata l'istruzione, venga - ai sensi dell'art. 372 c.p.p. - ordinato il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del processo.

2. - Come si é già accennato in narrativa, il giudice istruttore, richiesto di emettere un provvedimento di scarcerazione per mancanza di indizi si é astenuto dal decidere (in senso positivo o negativo) ed ha sollevato la questione sul presupposto che in caso di diniego della scarcerazione la parte interessata (imputato) avrebbe potuto proporre impugnazione. La questione, pertanto, non ha per oggetto norme riguardanti per la loro applicazione il giudice a quo ma interessa una fase futura e meramente eventuale del procedimento, e va conseguentemente dichiarata inammissibile per palese difetto di rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 272 bis e 304 quater c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 cpv. della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1977.