Ordinanza n. 117 del 1977
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ORDINANZA N. 117

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI  

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal tribunale di Pavia, nel procedimento civile vertente tra Silvio e Luigi Romano contro l'INAIL, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Francesco Hernandez, per l'lNAIL e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 il tribunale di Pavia ha sollevato, in riferimento all'art. 1 13 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.c., nella parte in cui sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale concernente materia previdenziale ed assistenziale nel caso di inutile decorso del termine fissato dalle relative leggi speciali in tema di procedimenti amministrativi.

Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza é entrata in vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha abrogato l'art. 460 c.p.c. introducendo in luogo della improponibilità della domanda una temporanea improcedibilità della stessa (artt. 443 c.p.c. e 148 disp. att., nel nuovo testo vigente);

che la citata legge 533 del 1973 ha dettato una nuova regolamentazione della materia con disposizioni ora ritenute univocamente applicabili anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (artt. 20 ed 8 della medesima);

che pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, s'impone la necessità che il giudice a quo riesamini, alla stregua dello jus superveniens, la rilevanza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Pavia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1977.