SENTENZA N. 110
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Sardegna il 16
gennaio 1976, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 2
del registro 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti n.
854 e 855 del 21 ottobre 1975 del Ministro per i trasporti in materia di
trasferimento alla Regione degli uffici provinciali della motorizzazione civile
della Sardegna.
Visto
l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
uditi
l'avv. Umberto Coronas, per
Ritenuto in fatto
1.
- Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con decreti nn. 854 ed 855 del 21 ottobre 1975,
notificati al Presidente della Giunta regionale con nota del 18 novembre 1975
pervenuta il 28 novembre stesso anno, fra l'altro disponeva l'assegnazione
all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione di Cagliari del personale addetto agli uffici di Cagliari della
direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione per
In
relazione a tali decreti Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo
Presidente e previa deliberazione dalla Giunta, proponeva ricorso per conflitto
di attribuzione con atto notificato in data 16 gennaio 1976 e depositato nella
cancelleria di questa Corte in data 23 gennaio 1976, assumendo fosse stata lesa
la sua esclusiva competenza in materia di organizzazione di uffici che ormai
dovevano considerarsi trasferiti chiedendo pertanto si dichiarasse la
competenza della Regione autonoma della Sardegna in ordine alla organizzazione
degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione e si annullassero per l'effetto i decreti impugnati nella misura in
cui provvedevano in violazione della medesima.
Sosteneva
Tale
assunto risulterebbe confermato dal successivo art. 8, primo comma, del
medesimo decreto, il quale stabilisce che "ai sensi dell'art. 6 dello
Statuto speciale..., viene delegato alla Regione
autonoma della Sardegna per il proprio territorio" l'esercizio di
determinate funzioni amministrative, le quali: "già esercitate all'atto
del loro trasferimento alla Regione dagli unici trasferiti a norma del
precedente art. 7, residuano alla competenza statale". Essendo comprese
fra le funzioni delegate alcune per l'innanzi svolte
dagli uffici provinciali - ciò si afferma, ad esempio, con riguardo alla
materia dei trasporti ferroviari in concessione e segnatamente
all'autorizzazione all'apertura di una nuova linea, prevista dall'art. 3 del d.P.R. 98 giugno 1955, n. 771, - risulterebbe difficilmente
contestabile l'illazione che tali uffici sono stati trasferiti alla Regione.
Un
argomento nel medesimo senso potrebbe desumersi inoltre dal testo letterale
della norma di cui si tratta, la quale parla di "uffici" e dunque usa
una espressione che sarebbe incomprensibile se
riferita alla sola direzione compartimentale e non anche alle direzioni
provinciali.
Ulteriore
sostegno alla tesi della Regione sarebbe offerto dal penultimo comma del
medesimo art. 8, il quale riserva al Ministro dei trasporti il potere di
dettare le "modalità" di svolgimento delle funzioni non trasferite
alla Regione ed assegnate agli esistenti uffici provinciali della
motorizzazione civile, determinando Cosi i limiti dell'ingerenza statale.
Le
nuove norme di attuazione avrebbero in definitiva capovolto il precedente
sistema così come regolato dall'art. 20 del d.P.R. 19
maggio 1950, n. 327, secondo cui l'Ispettorato compartimentale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ancora incardinato
ne1l'amministrazione statale, svolgeva, secondo le direttive
dell'amministrazione regionale, l'attività inerente alla disciplina dei
trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, trasferendo alla Regione gli
uffici e lasciando allo Stato, per le funzioni ad esso
riservate e delegate o affidate agli organi ormai divenuti regionali, un mero
potere direttivo. I decreti impugnati, nella misura in cui presuppongono e sono
espressione di un potere anche organizzativo dello Stato su tali uffici, si
porrebbero dunque in contrasto con l'ordine delle competenze quale si é venuto
a determinare in seguito alla nuova normativa di attuazione e sarebbero
pertanto illegittimi.
2.-
Si costituiva innanzi a questa Corte
Sarebbe,
d'altra parte, insostenibile la tesi della Regione secondo cui gli uffici
provinciali, pur dipendendo dallo Stato solo per l'espletamento di alcune
funzioni, sarebbero incardinati dal punto di vista organizzativo nel complesso
degli uffici trasferiti. Il primo comma dell'art. 8, infatti, determinerebbe le
ipotesi tassative di delega di funzioni statali agli uffici regionali; non si
vedrebbe pertanto il motivo per cui il secondo comma
del medesimo articolo adopererebbe il diverso ed in tal caso improprio termine
di "assegnazione" per indicare il medesimo concetto. Né si vedrebbe
perché, all'atto del trasferimento alla Regione, il legislatore avrebbe sentito il bisogno di modificare le competenze degli
uffici trasferiti, concentrando negli uffici provinciali l'esercizio di tutti i
poteri residuati allo Stato. Solo invece presupponendo che gli uffici
provinciali restano incardinati nell'amministrazione statale sarebbe possibile
intendere, evitando aporie logiche e forzature testuali, il significato esatto
della norma.
La
dipendenza degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione da quelli compartimentali non implicherebbe del resto una identità del complesso organizzativo; ciò risulterebbe
anche dalla circostanza che il D.M. 10 aprile 1968, n. 428, elenca e regola
all'art. 2 gli uffici della direzione compartimentale senza in essi comprendere
gli uffici provinciali che sono oggetto di separata e successiva
regolamentazione.
La
permanenza di uffici statali che, dopo il trasferimento degli uffici
compartimentali, non possono non essere quelli provinciali. sarebbe
infine desumibile anche dall'art. 31 del decreto presidenziale di trasferimento
invocato, il quale dispone espressamente, fra l'altro, che restano ferme le
attribuzioni degli organi statali in materia di sicurezza degli impianti, dei
veicoli e dei natanti.
3.
-
Nella
discussione le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Considerato in diritto
1.
- Nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri si chiede
che
2.
- Nel merito il ricorso non può essere accolto.
Secondo
Pertanto
il trasferimento alla Regione della direzione compartimentale per
A sostegno della propria tesi
Ma
anche a voler ammettere - e ciò non é affatto pacifico - che tale rapporto di
dipendenza configurasse in ogni loro attività gli uffici provinciali come mere
articolazioni di un unico complesso organizzativo (e cioé
della direzione compartimentale), non sarebbe ancora provato che essi siano
stati trasferiti alla Regione come entità ricomprese
nell'ufficio alle cui dipendenze operavano. In effetti
gli uffici provinciali hanno comunque ricevuto separata considerazione ed
autonoma configurazione proprio nel citato art. 8 del d.P.R.
22 maggio 1975, n.
La
difesa della Regione fa leva su talune differenze nel testo delle disposizioni
contenute nei due decreti, per sostenere che nelle nuove norme di attuazione
dello Statuto sardo le formule usate dal legislatore non possono che riferirsi
anche agli uffici. In particolare nel primo comma dell'art. 8 le espressioni
impiegate per definire le funzioni amministrative delegate alla Regione
precisano che si tratta di funzioni "già esercitate all'atto del loro
trasferimento dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7" (e cioé dalla direzione compartimentale). Secondo la difesa
della Regione l'uso del plurale costituirebbe un forte argomento letterale per
confermare il trasferimento degli uffici provinciali insieme con quello della
direzione compartimentale: ma é chiaro, al contrario, cl1e il legislatore si é
riferito ai numerosi uffici i quali, a norma dell'art. 2 del decreto
ministeriale 10 aprile 1968, n. 428, componevano la direzione compartimentale.
Questa interpretazione é del resto confortata dalla
formula impiegata nel secondo comma dello stesso art. 8, formula che, per le
attribuzioni inerenti alla motorizzazione e alla circolazione su strada e ad
altre attivita, si riferisce espressamente alla
circostanza che esse sono esercitate alla data del trasferimento "da
appositi unici della direzione compartimentale della motorizzazione
civile"; uffici, dunque, nettamente distinti (e si dovrebbe dire
contrapposti) rispetto agli uffici provinciali della motorizzazione civile
richiamati nello stesso periodo che esaurisce il secondo comma del citato art.
8. Dunque il legislatore, come già per gli uffici del genio civile (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 5), ha preso in considerazione
la direzione compartimentale non come unitaria struttura amministrativa ma come
pluralità di uffici addetti a compiti che passavano alla Regione o restavano
allo Stato.
L'altro
argomento che la difesa della Regione trae dal testo dell'art. 8, secondo
comma, delle nuove norme di attuazione dello Statuto si riferisce alla formula
della "assegnazione" dello svolgimento di funzioni già esercitate
dagli appositi unici della direzione compartimentale agli esistenti uffici
provinciali: nella assegnazione dovrebbe ravvisarsi una sorta di delega minore
alla Regione, nel senso che essa sarebbe di natura temporanea e varrebbe fino a quando non sarà riordinata l'organizzazione periferica del
Ministero dei trasporti, comportando allora il ritrasferimento
automatico ai nuovi uffici statali, senza necessità di modificare, con lo
speciale procedimento rafforzato, le norme di attuazione. Ma tale argomento
(oltre ad essere viziato da petizione di principio, perché presupporrebbe la
già avvenuta dimostrazione del trasferimento degli ufficiali alle Regioni) non
appare persuasivo perché la delega, sia pure temporanea, andrebbe comunque
conferita all'ente regione e non rivolta a suoi singoli uffici; ma, soprattutto,
non sembra che la figura della "assegnazione" sia suscettibile di
essere ricostruita nei termini prospettati dalia difesa della Regione. Se mai
essa potrebbe alludere ad una utilizzazione diretta di
uffici regionali da parte dello Stato, del tipo previsto nei rapporti tra
Regioni da una parte e Province, Comuni od altri enti locali dall'altra parte
(art. 118 Cost., ultimo comma: "valendosi dei
loro uffici". Questa formula organizzativa é stata ammessa da questa Corte
anche nei rapporti tra Stato e Regione con la sentenza n. 35 del 1972:
ma per "funzioni minori, specie esecutive" quali sicuramente non sono
le delicate attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei
natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto,
riservate agli organi statali dall'art. 31 del citato d.P.R. n. 480 del 1975. É proprio l'esame con criterio
sistematico della intera normativa contenuta negli artt.
8 e 31 del d.P.R. n. 480 del 1975, che fa ritenere
del tutto rispondente ai canoni dell'art. 17 legge 16 maggio 1970, n.
3.
- Né va taciuto che le formule usate nell'art. 8 del citato decreto e le altre
impiegate nell'art. 15 del d.P.R. n. 5 del 1972 (tra
le quali la formula della "assegnazione" ricorrente in entrambe)
corrispondono pedissequamente a quelle suggerite, in sede di lavori preparatori
dei decreti di trasferimento, dalla Commissione parlamentare per le questioni
regionali: in effetti
D'altronde,
appare logico, anche al di là delle conferme offerte dai lavori preparatori,
che al mantenimento allo Stato di talune importanti attribuzioni (come quelle
previste dall'art. 31, già citato, del d.P.R. n. 480
del 1975) corrispondesse la continuità dell'esercizio da parte di organi
statali periferici. Tuttavia, si potrebbe ancora obbiettare che quanto si é
affermato vale solo per le Regioni a statuto ordinario
(sebbene si sia dovuto constatare che i decreti del 1972 hanno operato
talvolta trasferimenti più ampi a queste Regioni che non le precedenti norme di
attuazione alle Regioni a statuto speciale): ma non é fuor di proposito
ricordare, che il successivo d.P.R. 25 novembre 1975,
n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) ha
sostanzialmente riprodotto il contenuto degli artt. 7
e 8 del d.P.R. n. 480 del 1975.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
che spetta allo Stato la competenza organizzativa relativamente agli uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in
Sardegna, esercitata dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con
decreti n. 854 ed 855 del 21 ottobre 1975.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 maggio 1977.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 9 giugno 1977.