SENTENZA
N. 99
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206
(Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle
donazioni) e 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta
successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti
o non riconoscibili), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1974 dal
tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Agnese Emeriti e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 510 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del
22 gennaio 1975.
Visto l'atto
di costituzione di Agnese Emeriti;
udito
nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avv.
Ferruccio Carboni Corner, per la Emeriti.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
15 gennaio 1974 al tribunale di Roma Agnese Emeriti esponeva che era nata in S.
Maria degli Angeli il 22 ottobre 1924 dall'unione di Anna Schirò e Riccardo
Poggi ed era stata denunziata all'ufficiale di stato civile come figlia di
ignoti, ma era stata allevata a spese della famiglia Schirò anche dopo la morte
della madre, Anna Schirò, avvenuta il 4 marzo 1926; che in data recente,
essendo morta Gilda Schirò, sorella della madre, era stata chiamata alla
successione della stessa, con testamento 11 giugno 1966, per un cespite
determinato; che la filiazione risultava da non equivoca dichiarazione scritta
della madre naturale.
Chiedeva,
pertanto, che il tribunale, ai sensi degli artt. 1 e 2 legge 19 gennaio 1942,
n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai
figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), emettesse decreto di
accertamento della filiazione naturale ai fini del più favorevole trattamento
tributario della successione.
L'Amministrazione
delle Finanze dello Stato, con comparsa 17 aprile 1974, chiedeva che il ricorso
fosse dichiarato inammissibile o, comunque, respinto, deducendo che il rapporto
di filiazione non determinava relazione di parentela se non tra figlio e
genitore e che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 legge 19 gennaio 1942,
n. 23, si riferivano solamente alla successione del figlio naturale al suo
genitore.
Con ordinanza
24 settembre 1974 il tribunale di Roma riteneva rilevanti e non manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 legge 12
maggio 1949, n. 206 (Modificazioni. alle leggi in materia di imposta sulle
successioni e sulle donazioni), e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento
della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non
riconosciuti o non riconoscibili), in riferimento agli artt. 3, comma primo, e
30, comma terzo, della Costituzione.
L'ordinanza é
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1975.
Nel giudizio
davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri e non si é costituita la Amministrazione delle Finanze dello Stato. Si
é costituita Agnese Emeriti con atto depositato il 16 gennaio 1975, chiedendo
che venga dichiarata l'illegittimità delle norme di legge impugnate, in quanto
attuano una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali nel
trattamento tributario della loro successione ai parenti dei genitori.
Considerato in diritto
Con
l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto non
manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma
terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta
sulle successioni e sulle donazioni) - nella parte in cui prevede per la
successione del figlio naturale ai collaterali del proprio genitore un
trattamento meno favorevole di quello previsto per la successione del figlio
legittimo agli stessi collaterali - e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23
(Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli
naturali non riconosciuti o non riconoscibili), - nella parte in cui consente al
figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di chiedere un decreto del
tribunale in ordine alla filiazione solo ai fini del trattamento tributario
della successione al proprio genitore e non anche ai fini del trattamento
tributario della successione ai collaterali dello stesso genitore.
Secondo il
tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe una discriminazione tra
figli legittimi e figli naturali, che non troverebbe giustificazione in
esigenze di tutela della famiglia legittima, né in sostanziale diversità di
situazioni, indipendente da condizioni personali e sociali.
Le questioni
non sono fondate.
Questa Corte
ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della
Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa
dei figli nati fuori dal matrimonio, che la tutela giuridica e sociale,
assicurata dal precetto costituzionale, riguarda solo i figli naturali
riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79 del
1969; n. 205
del 1970; n.
50 del 1973). E concerne esclusivamente i figli naturali riconosciuti o
dichiarati anche la sentenza n. 82 del
1974, citata, assieme alla già menzionata sentenza n. 79 del
1969, nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma.
Le norme
impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non
riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo,
della Costituzione, come del resto, anche se si trattasse di figli naturali
riconoscibili, la soluzione non sarebbe diversa in quanto non potrebbe farsi riferimento
all'art. 30 della Costituzione che tutela il rapporto tra genitori e
discendenti.
Né le
suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione.
Invero, il
principio di eguaglianza non può considerarsi violato data la obiettiva
diversità di situazione tra il figlio naturale non riconosciuto o non
riconoscibile ed il figlio legittimo, diversità che fa ritenere non arbitraria
la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non
riconoscibili ai figli legittimi ai fini del trattamento tributario della
successione ai parenti collaterali dei genitori.
Al riguardo
va tenuto presente che il legislatore anche nella riforma del diritto di
famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n. 51 (Riforma del diritto di
famiglia), ha distintamente disciplinato i diritti successori dei figli
naturali non riconoscibili con l'art. 188, che ha sostituito l'art. 580 del
codice civile.
L'art. 580
cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del 1975, attribuisce ai
figli naturali non riconoscibili - aventi diritto al mantenimento,
all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279 - un assegno vitalizio
pari all'ammontare della rendita della quota di eredità, alla quale avrebbero
diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12
maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle
successioni e sulle donazioni), e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23
(Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli
naturali non riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma,
con ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e
30, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 2 giugno 1977.