SENTENZA
N. 98
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma secondo, 173 e 268, comma
primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31
ottobre 1975 dal tribunale di Torino, nel procedimento per incidente di
esecuzione promosso da Francesco Vivo, iscritta al n. 613 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del
25 febbraio 1976.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il Presidente
del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile "San Lorenzo"
di Carmagnola denunziò, il 31 ottobre 1966, ai carabinieri della stazione di
Carmagnola (Torino) che, tramite il segretario dello stesso ente, rag. Luigi
Stabile, era venuto a conoscenza dell'ammanco della somma di lire 10.448.397,
indebitamente prelevata, in più riprese, dal dott. Francesco Vivo, dipendente
con la qualifica di ragioniere, con la connivenza dell'economo Ruggero
Bruschetta, il quale non aveva segnalato il fatto, nonostante ne fosse venuto a
conoscenza.
Lo stesso Presidente
consegnò ai carabinieri una lettera in data 28 ottobre 1966, con la quale il
dott. Vivo aveva confessato di avere prelevato la complessiva somma di
L.10.358.100 e di essere l'unico responsabile della sottrazione, dichiarando
che sperava di restituire tale somma al più presto e che, qualora fosse stato
ricercato, difficilmente lo avrebbero trovato e avrebbero corso il rischio
"di non recuperare niente".
Vivo
Francesco fu interrogato, il 30 dicembre 1966, dalla polizia giudiziaria di
Torino, nell'Ufficio del commissario di p.s. "Castello"; dichiarò che
abitava in Ivrea, via Quartiere Bellavista, n. 72; e momentaneamente in Torino,
via Della Rocca n. 27, presso Cataldo; confesso di essersi impossessato
complessivamente della somma di lire 10.500.000 circa, prelevata in più
riprese, prima per le sue precarie condizioni economiche familiari e, poi, per
giocare nei Casinò di San Remo e Saint Vincent precisò che non era in grado di
restituire all'ospedale la suddetta somma.
Il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino trasmise gli atti al
giudice istruttore dello stesso tribunale con la richiesta di contestare a Vivo
Francesco ed a Bruschetta Ruggero, con mandato di comparizione, il reato di
peculato aggravato continuato (artt. 110, 81 cpv. e 314 cod. pen.) "per
essersi, in qualità di dipendenti dell'Ente di diritto pubblico ospedale
"San Lorenzo" di Carmagnola (e precisamente il primo in qualità di
ragioniere con funzioni di "revisore" ed il secondo come "economo
responsabile" dei movimenti di cassa), in concorso tra loro ed in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, appropriati, in un periodo di
tempo compreso tra il giugno e l'ottobre dell'anno 1966, di complessive lire
10.448.397, appartenenti al predetto ospedale, custodite nella cassaforte, di
cui entrambi detenevano la copia delle relative chiavi".
Il giudice
istruttore, con atto 11 novembre 1970, invitò il Vivo, ai sensi dell'art. 128
cod. proc. pen., a nominare un difensore ed a dare comunicazione dì tale nomina
con l'avvertimento che, in difetto ditale dichiarazione nel termine di 3 giorni
dalla notifica, era nominato d'ufficio per ogni effetto l'avv. Altara. La
notifica ditale invito non fu effettuata perché, come risulta dalla relata 13
novembre 1970 dell'ufficiale giudiziario, Vivo Francesco era
"sconosciuto" all'indirizzo di Ivrea, Quartiere Bellavista n. 72, e
"non iscritto all'anagrafe".
Il giudice
istruttore, con nota 11 dicembre 1970, chiese al commissariato di p.s. di Ivrea
ed ai carabinieri di Molfetta di accertare l'attuale domicilio del Vivo, non
reperito all'ultimo domicilio di via Bellavista 72 o 78 di Ivrea.
Il
commissariato di p.s. di Ivrea, con rapporto 24 dicembre 1970, comunicò
all'Ufficio di istruzione del tribunale di Torino che Vivo Francesco non era
stato mai iscritto all'anagrafe di Ivrea; che la moglie del Vivo aveva
dichiarato di non averlo più visto dal 1966; che ulteriori accertamenti,
eseguiti per individuare l'attuale recapito del Vivo, avevano dato esito
negativo.
I carabinieri
della stazione di Molfetta, con rapporto 17 dicembre 1970, riferirono
all'Ufficio di istruzione del tribunale di Torino che dagli atti dell'anagrafe
risultava che Vivo Francesco era nato in Molfetta il 9 aprile 1921, perché il
padre era allora residente in Molfetta quale ferroviere; che non erano note la
data e la località del trasferimento ed in Molfetta non vi erano né parenti, né
conoscenti.
I carabinieri
della compagnia di Ivrea confermarono, con rapporto 4 dicembre 1970, che Vivo
Francesco era iscritto all'anagrafe del comune di Bollengo (Torino), ma di
fatto non aveva mai abitato in quel comune; e che la di lui moglie, residente
in Ivrea, Quartiere Bellavista n. 78, non aveva saputo fornire dichiarazioni
utili al fine del rintraccio del medesimo.
L'Ufficio
anagrafe del comune di Torino certifico, il 13 aprile 1971, che Vivo Francesco
non era iscritto a quella anagrafe.
Gli avvisi di
procedimento (ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. sostituito dall'art. 8
legge 5 dicembre 1969, n. 932), in data 11 novembre 1970 e 17 marzo 1971, 17
aprile 1971 non furono notificati al Vivo, nel domicilio di via della Rocca n.
27 presso De Cataldo, perché il medesimo non fu rinvenuto in tale domicilio, né
era conosciuto dagli inquilini.
Negli stessi
avvisi il giudice istruttore nominò difensore d'ufficio del Vivo l'avv. Altara.
Con
provvedimento 16 giugno 1971 il giudice istruttore, ritenuto che erano
"risultate vane le ricerche dell'imputato Vivo Francesco" e che non
apparivano utili ulteriori indagini, dichiarò "l'irreperibilità" del
Vivo e dispose che il mandato di comparizione venisse notificato mediante
deposito in cancelleria, con avviso al difensore d'ufficio avv. Altara.
Il mandato di
comparizione venne, quindi, notificato mediante deposito nella cancelleria ai
sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. Il p.m. in
data 23 febbraio 1972 chiese al giudice istruttore di contestare al Vivo il
reato di peculato continuato aggravato con mandato di cattura "consigliato
dalla gravità del fatto e dalla irreperibilità del prevenuto e sussistendo
sufficienti indizi, desunti tra l'altro da confessione resa dal Vivo alla
polizia il 30 dicembre 1966".
Chiese,
inoltre, di contestare al Vivo il reato di emissione di assegni a vuoto con
mandato di comparizione.
Il mandato di
cattura, emesso il 28 febbraio 1972 dal giudice istruttore, non fu eseguito
perché, come risulta dal verbale 13 marzo 1972 dì vane ricerche dei carabinieri
del nucleo investigativo della legione di Torino, il Vivo venne ricercato
presso la sua abitazione, Quartiere Bellavista, n. 72, Ivrea, ed altri luoghi,
ma con esito negativo in quanto si era reso irreperibile. Nello stesso verbale
i carabinieri assicurarono che le ricerche del Vivo sarebbero state effettuate
con particolare impegno e che sarebbe stata data comunicazione di ogni utile
notizia.
Il giudice
istruttore, con atto 22 marzo 1972, dichiarò "la latitanza" del Vivo
ed ordinò il deposito del mandato di cattura per 3 giorni con avviso all'avv.
Altara, difensore d'ufficio.
Con sentenza
18 aprile 1972 il giudice istruttore, su conformi richieste del p.m., ordinò il
rinvio di Vivo Francesco a giudizio davanti al tribunale di Torino per
rispondere del reato di peculato aggravato, "fermo restando il mandato di
cattura", e dichiarò non doversi procedere nei confronti di Bruschetta
Ruggero in ordine allo stesso reato di peculato aggravato continuato per non
aver commesso il fatto e in ordine al reato di omissione di atti di ufficio
contestatogli per non aver segnalato gli ammanchi di cassa. Dichiarò, inoltre,
non doversi procedere nei confronti del Vivo in ordine al reato di emissione di
assegni a vuoto per essere tale reato estinto per amnistia.
L'avviso di
deposito della sentenza di rinvio a giudizio fu notificato, il 19 aprile 1972,
al Vivo mediante deposito in cancelleria, a norma dell'art. 170 cod. proc.
pen., e all'avv. Altara a mani della segretaria.
Il decreto di
citazione a giudizio fu notificato al Vivo ai sensi dell'art. 170 cod. proc.
pen., mediante deposito in cancelleria, e al suo difensore d'ufficio a mani
della segretaria.
Con sentenza
16 aprile 1973 il tribunale di Torino dichiarò Vivo Francesco -
("latitante non comparso, contumace") - colpevole del reato
ascrittogli e lo condannò alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e lire
300.000 di multa, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.
Su richiesta
1 ottobre 1974 della cancelleria del tribunale di Torino - "ufficio
appelli" -, i carabinieri della stazione di Ivrea-Banchette riferirono,
con rapporto 18 novembre 1974, che Vivo Francesco si era trasferito a Milano,
via Attilio Momigliano n. 2.
La sentenza
di condanna fu notificata al Vivo il 3 luglio 1975 mediante deposito in
cancelleria, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., e al difensore di ufficio
a mani della segretaria.
La sentenza
non fu impugnata.
L'ordine di
carcerazione, emesso il 28 luglio 1975, fu eseguito il 12 agosto successivo.
Vivo
Francesco, detenuto nelle carceri giudiziarie di Torino, propose il 14 agosto
1975 incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione e appello tardivo
contro la sentenza, affermando che alla data del 16 aprile 1973 (data della
sentenza di condanna) il suo domicilio "era, come é tuttora, eletto in
Milano via A. Momigliano n. 2, ed era tale dall'1 gennaio 1971".
Vivo
Francesco, comparso il 28 ottobre 1975 davanti al tribunale di Torino, riunito
in camera di consiglio per decidere sull'incidente di esecuzione, esibì patente
di guida e carta di identità rilasciate rispettivamente il 10 gennaio 1973 ed
il 9 maggio 1973, e recanti l'indicazione della sua residenza in Milano, via
Moinigliano n. 2.
Il p.m.
chiese che l'appello venisse dichiarato inammissibile perché proposto fuori
termine, osservando che la notifica dell'estratto della sentenza era stata
effettuata a norma dell'art. 170 cod. proc. pen. perché l'imputato era
latitante.
Il tribunale
di Torino, con ordinanza 31 ottobre 1975, sollevò, di ufficio, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 173, 169, comma secondo, e 268, comma
primo, cod. proc.pen. in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della
Costituzione.
Considerato in diritto
1. - Il
tribunale di Torino ha sollevato, di ufficio, le questioni di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della
Costituzione:
1)
"dell'art. 173 cod. proc. pen. nella parte in cui, per l'imputato
latitante, rinvia solamente al primo capoverso dell'art. 170 cod. proc. pen. e
non all'intera disciplina dell'articolo 170";
2)
"dell'art. 169, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui vieta
che, per l'imputato latitante, la notificazione possa avvenire nel luogo ove
l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a persona che
conviva anche temporaneamente con lui";
3)
"dell'art. 173 cod. proc. pen. nella parte in cui - secondo
l'interpretazione vigente - vieta il ricorso a forme di notificazione diverse
dal deposito nella cancelleria o segreteria, anche quando si conosca il luogo
dell'abitazione del latitante o quando esista una elezione di domicilio";
4)
"dell'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui consente
una presunzione di volontaria sottrazione, da parte dell'imputato, ad un
provvedimento di cattura emesso a suo carico, anche quando non risulti che
l'imputato abbia effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero quando non
risulti che l'imputato abbia conoscenza che a suo carico pende procedimento per
un reato che comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di
cattura".
2. - Tale
disciplina, secondo il tribunale di Torino - che ha invocato le sentenze di
questa Corte n.
57 del 1965 e n.
54 del 1971 - sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'art. 3
sarebbe violato perché sussisterebbe una disparità di trattamento, non
giustificata, tra il latitante e l'irreperibile. La disciplina sopra richiamata
comporterebbe anche una "drastica limitazione del diritto di difesa".
La
distinzione tra imputato irreperibile - che si sottrae al generico obbligo di
rendere nota la sua residenza o dimora - e imputato latitante - che si sottrae
ad un provvedimento coercitivo dell'autorità giudiziaria - non sussisterebbe
neppure di fatto, in determinati casi, ben potendo il latitante ignorare
l'esistenza del provvedimento di cattura a suo carico. La posizione del
latitante dovrebbe essere equiparata a quella dell'irreperibile quando non
risulti che l'imputato (latitante) abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento di cattura oppure abbia avuto conoscenza - a mezzo di qualsiasi
atto processuale notificatogli in forma diversa da quella prevista dall'art.
173 cod. proc. pen. - della pendenza di un procedimento per reato che comporti
l'emissione obbligatoria di provvedimento di cattura.
Sarebbe
legittima la presunzione di volontaria sottrazione solo quando l'imputato abbia
conoscenza - attraverso un qualsiasi atto notificatogli in forma diversa da
quella prevista dall'art. 173 cod. proc. pen. - che a suo Carico pende un
procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o
di un mandato di cattura. Solo in questi casi sarebbe consentita l'adozione
della forma di notifica prevista dall'art. 173 cod. proc. pen.
La Corte di
cassazione, invece, avrebbe individuato una presunzione di volontarietà
affermando che "perché sussista l'estremo della volontarietà, necessario a
caratterizzare lo stato dì latitanza ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen.,
non occorre che il soggetto colpito d'al provvedimento coercitivo della
autorità giudiziaria sia a conoscenza dell'avvenuta emissione del provvedimento
stesso o delle ricerche in corso, ma basta che si metta in condizioni di
irreperibilità pur sapendo che é stato emesso o può essere emesso quel
provvedimento coercitivo che effettivamente é stato emesso".
3. - Le
questioni non sono fondate.
L'art. 268,
comma primo, cod. proc. pen. non Stabilisce alcuna presunzione legale, come lo
stesso tribunale pone in risalto, ma con la formula "é latitante chi
volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un
ordine di cattura, di arresto o di carcerazione" demanda all'autorità
giudiziaria competente l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto
rilevanti, in applicazione del principio di diritto che dalla formula
legislativa é ricavabile nell'osservanza delle norme di ermeneutica. E le
"massime", alle quali l'ordinanza si riferisce, non integrano una
"presunzione di volontaria conoscenza", ma sono enucleate da
motivazioni concernenti fattispecie concrete, nelle quali, ricorrendo i
presupposti di fatto rilevanti, é accertata la volontaria sottrazione al
provvedimento coercitivo, obbligatorio o facoltativo.
Le massime
costituiscono soltanto principi di diritto in tema di interpretazione della
volontà da valere nei singoli processi, né escludono che il giudice possa
accertare in fatto la volontarietà della latitanza. Né limiti all'accertamento
dei presupposti di fatto rilevanti pone la legge nemmeno nei casi di incidenti
di esecuzione in quanto, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen.,
il giudice, prima di deliberare sull'incidente, può chiedere all'autorità
competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno,
nell'osservanza, quando occorre, delle disposizioni concernenti la istruzione
formale.
4. - Non sono
appropriati i riferimenti del tribunale di Torino alle sentenze di questa Corte
n. 57 del 1965
e n. 54 del 1971.
Invero, con la sentenza
n. 57 del 1965 é stato precisato che la posizione del latitante o
dell'evaso e ben distinta da quella del "renitente", dato che
"mentre per il latitante o l'evaso la notifica ai sensi dell'art. 170 cod.
proc. pen. non comporta la limitazione di alcun diritto, in quanto essi si sono
resi irreperibili ed hanno quindi posto la giustizia in condizioni di dovere -
in mancanza di altra possibilità - ricorrere a questa forma di notificazione,
io stesso non può dirsi per l'imputato renitente".
La notifica
al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. é l'unica forma di notifica
che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia
dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della
giurisdizione penale (sent. n. 117 del
1970). Il precetto enunciato nell'art. 24, comma secondo, della
Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento dell'illecito ed
alla restaurazione dell'ordine giuridico sia armonizzata la esplicazione del
diritto di difesa come disciplinato dalla legge (sent. n. 54 del
1971).
Con altra
sentenza citata dal tribunale di Torino, n. 54 del 1971,
che concerne le notificazioni all'imputato irreperibile, é stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666
(concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della
legge 18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui prescrive che il decreto di
irreperibilità, emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere efficacia
solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di
appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.
Con la stessa
sentenza, peraltro, sono state dichiarate non fondate questioni anch'esse
sollevate in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, e
concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 170 cod. proc. pen.,
denunciato sotto i profili che la disciplina, da esso dettata in tema di
notificazioni all'imputato irreperibile, é diretta a costituire una fictio
juris o una presunzione legale e non ad assicurare l'effettiva conoscenza
degli atti da parte dell'imputato; che la stessa disciplina prevede nuove
ricerche "particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima
dimora dell'imputato" e non obbligatoriamente in entrambi i luoghi; e non
impone l'obbligo di disporre nuove ricerche nel corso di ciascuna fase del
processo.
5. - La
disciplina delle notificazioni all'imputato latitante non é, quindi, in
contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Né sussiste la
violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, che si ha, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, quando la disparità di trattamento
obiettivamente risulti per situazioni simili e con riferimento
all'interpretazione di norme di legge astrattamente considerate. Diversa é,
invece, la situazione del latitante - e cioè dell'imputato che si sottrae
volontariamente, nel senso sopra specificato, all'esecuzione del provvedimento
restrittivo della libertà personale, emesso nell'interesse di giustizia sulla
base di motivi specificamente indicati - da quella dell'irreperibile, cioè
dell'imputato al quale non é possibile effettuare la notifica nei modi ordinari
stabiliti dall'art. 169 cod. proc. pen.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma
secondo, 173 e 268, comma primo, codice procedura penale, sollevate dal
tribunale di Torino, con ordinanza 31 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3
e 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 2 giugno 1977.