SENTENZA
N. 97
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente della Regione Calabria, notificato il 18
aprile 1975, depositato in cancelleria il 6 maggio successivo ed iscritto al n.
14 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Ministro per i lavori pubblici del 25 settembre 1974, n. 3752, che
autorizzava il pagamento alla Regione Calabria di una somma per provvedere alla
ricostruzione delle abitazioni distrutte dalle alluvioni del 1972-1973.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi gli
avv.ti Vincenzo Mazzei e Mauro Leporaci per la Regione Calabria, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con atto
notificato il 18 aprile 1975, il Presidente della Giunta regionale della
Calabria ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione avverso il decreto
del Ministro dei lavori pubblici 25 settembre 1974, n. 3752, col quale é stata
accreditata, a favore della Regione Calabria, la somma di L. 1.600 milioni, per
ciascun esercizio finanziario a partire dal 1973 e per 35 anni, quale contributo
in annualità per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni ed al
trasferimento degli abitati distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio
1973, in ottemperanza all'art. 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36, di
conversione del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2.
Ha sostenuto,
infatti, la ricorrente, richiamando i lavori parlamentari della legge di
conversione, che emergerebbe dalla norma (esattamente interpretata), di cui al
comma primo dell'art. 5 bis menzionato, la volontà del legislatore di destinare
direttamente alla Calabria il gettito in conto capitale di L.40 miliardi.
Fidando
proprio sull'assegnazione di tale somma la Regione - che sarebbe stata all'uopo
delegata dallo Stato, sul piano normativo oltre che amministrativo, nella
materia del trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità
naturali - avrebbe emanato la legge 31 agosto 1973, n. 16, predisponendo
programmi organici di intervento, sulla scorta di studi e progetti integrali.
L'attribuzione
di una somma minore, insufficiente a far fronte ai programmi anzidetti, quale,
invece, disposta col decreto impugnato, avrebbe perciò, appunto, vulnerato la
sfera delle attribuzioni regionali nella materia de qua, in riferimento agli
articoli 5, 115, 117, 118, 119 della Costituzione; 13, comma secondo, d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8; 5 bis della legge 1973 n. 36 citata nonché gli
articoli 10, 17 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per le Regioni a Statuto ordinario).
Ha concluso,
pertanto, la ricorrente, chiedendo alla Corte di:
a) dichiarare
la competenza della Regione Calabria a disporre della somma di 40 miliardi di
cui la legge prevede l'assegnazione per assicurare l'espletamento delle
funzioni delegate di cui all'art. 5 bis legge 1973 n. 36;
b) dichiarare
altresì la inesistenza di competenza dello Stato a ridurre o modificare
l'importo e le modalità di corresponsione della somma predetta;
c) annullare,
per quanto di ragione, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 settembre
1974, n. 3752.
2. - Si é
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso
proposto.
Secondo
l'Avvocatura, la norma finanziaria introdotta dall'art. 5 bis della
legge 23 marzo 1973, n. 36, da cui la Regione invoca il preteso
"diritto" alla somma capitale di L.40 miliardi, andrebbe "letta
ed interpretata" nel senso esattamente corrispondente a quello ritenuto
dagli organi dello Stato, Corte dei Conti compresa, che registrò il decreto
ministeriale.
In quanto,
invero, il primo comma dell'articolo indicherebbe soltanto la spesa globale (di
L.40 miliardi) a carico dello Stato ed a favore della Calabria ed il fondo (di
cui all'art. 3 della legge sulla casa) da dove attingerla: mentre non
specificherebbe che la somma stessa debba essere attribuita in conto capitale, cioè
una tantum.
Le modalità
dell'erogazione, viceversa, sarebbero indicate nel secondo comma, il quale
precisa che, ai fini del finanziamento della spesa di cui al precedente comma
ed in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 67, lettera a), della
legge sulla casa, é autorizzato l'ulteriore limite di impegno di 2 miliardi
annui, per 35 anni, iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero
dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1973.
La legge, in
altre parole, non avrebbe inteso discostarsi dal sistema del concorso a
contributo in annualità, previsto da tutte le leggi sull'edilizia, a partire da
quella fondamentale n. 408 del 1949 (la c.d. legge Tupini) e ripresa anche
dalla più recente legge sulla casa.
3. - A tali
rilievi dell'Avvocatura ha replicato la Calabria sostenendo, con successiva
memoria illustrativa, che la norma di cui al capoverso dell'art. 5 bis
della legge n. 36 del 1973 non avrebbe in realtà attinenza alle "modalità
dell'erogazione" delle somme assegnate, sibbene alle "modalità di
copertura della spesa relativa: nel senso che disporrebbe il finanziamento del
Fondo (del Comitato Edilizio Residenziale, di cui all'art. 3 della legge 1971
n. 865) dal quale le somme stesse andrebbero prelevate.
Ha aggiunto,
anche, che la destinazione dei 1.600 milioni di lire accreditati "agli
Istituti autonomi delle case popolari" (quale sembrerebbe risultare dalla
nota in calce alla quietanza della somma erogata predisposta dall'Ufficio di
Tesoreria) concreterebbe un ulteriore profilo di illegittimità, vulnerando il
potere spettante alla Regione di determinare direttamente essa i soggetti di
cui avvalersi per la realizzazione degli interventi de quibus.
Considerato in diritto
1. - La
Regione Calabria ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione - in
riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché 13,
comma secondo, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 5 bis della legge 23
marzo 1973, n. 36; 10, 17 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - avverso il
decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974, che ha
accreditato alla Calabria la somma di lire l.600.000.000, quale contributo in
annualità da corrispondere per 35 anni a partire dall'esercizio finanziario
1973, in attuazione dell'art. 5 bis della citata legge 1973, n. 36, di
conversione del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, che prevede nuovi stanziamenti a
favore delle zone della Sicilia e della Calabria colpite da eventi alluvionali.
2. - Lamenta
- come in narrativa detto - la Regione che il decreto impugnato abbia in suo
favore disposto (per la realizzazione delle previste opere di ricostruzione
delle abitazioni distrutte e di trasferimento degli abitati colpiti)
l'erogazione di una somma minore e graduata nel tempo (lire 1.600.000.000 per
35 anni), la quale - anche se fosse utilizzata per la stipulazione di un mutuo
- in ogni caso non consentirebbe (al tasso applicabile di interesse: 9,49% ex
d.m. 18 ottobre 1974, in G.U. 21 ottobre 1974, n. 274) di ottenere il ben
maggiore importo di lire 40.000.000.000, che avrebbe invece dovuto esser
corrisposto alla Calabria secondo il dettato dell'art. 5 bis della legge
n. 36 del 1973.
Il ricorso
così formulato é inammissibile, giacché involge una doglianza di carattere
patrimoniale suscettibile di essere fatta valere nella diversa sede delle
azioni giurisdizionali e quivi trovare (eventuale) soddisfazione attraverso
l'interpretazione ed applicazione dell'art. 5 bis della legge ordinaria 1973 n.
36 citata.
Né a diversa
conclusione può indurre la considerazione che la erogazione di somma inferiore
a quella che si assume legislativamente assegnata impedisca l'esercizio delle
funzioni delegate alla Calabria dalla stessa legge n. 36 del 1973 - la quale prevede
che la realizzazione delle opere de quibus avvenga "secondo norme
dettate dalla Regione interessata" - giacché quello prospettato sarebbe,
comunque, impedimento di mero fatto, che non concreta una diretta lesione o
menomazione di potestà della Regione, quale, invece, é necessario sussista
perché si verta in tema di conflitto costituzionale di attribuzione.
3. - Sotto
diverso profilo (con motivo incidentalmente accennato nella memoria
illustrativa successivamente depositata), la Regione si duole, per altro, anche
del fatto che la somma attribuitale con il provvedimento in conflitto risulti
destinata (secondo quanto si desumerebbe dalla intestazione della collegata
quietanza di pagamento predisposta dalla Tesoreria provinciale del tesoro)
"agli Istituti autonomi delle case popolari": il che inciderebbe
sulla potestà della Regione di scegliere essa i soggetti di cui avvalersi per
la realizzazione delle opere in argomento, sempre in base al disposto
dell'articolo 5 bis citato, che, per la realizzazione delle opere in
questione, prevede - come detto - che siano dettate norme dalle regioni
interessate.
Anche sotto
tale profilo, il ricorso é inammissibile.
Come più
volte precisato da questa Corte (recentemente con sentenza n. 111 del
23 aprile 1976) occorre, infatti, perché si verta in tema di conflitto di
attribuzione, che la competenza che si pretende invasa o menomata sia
determinata da norma formalmente costituzionale.
E, se si é
ritenuto che anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare il
parametro, si é chiarito che ciò accade quando dette norme siano
"integrative od esecutive di norme costituzionali di competenza, le quali
ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca" (la
difesa della cui integrità configura, appunto, l'interesse a ricorrere: sent. 1976 n. 111
citata).
Nella specie,
le attribuzioni amministrative e normative che la Calabria assume invase
derivano invece - secondo la prospettazione della stessa ricorrente - dalla
disposizione più volte menzionata dell'art. 5 bis legge 1973 n. 36 e,
più in generale, dall'art. 13 del d.P.R. 1972 n. 8 (che delega alle Regioni le
competenze statali residue in materia di "opere di ricostruzione di
territori colpiti da calamità naturali"...): hanno, cioè, la loro fonte in
deleghe contenute in norme di rango ordinario. Le quali neppure possono
considerarsi (per la parte de qua) integrative od attuative di norme
costituzionali, poiché é evidente che la mera previsione della possibilità che
lo Stato deleghi proprie funzioni alle Regioni - quale si rinviene negli artt.
118 e 117 u.p. della Costituzione - non rende, per questo solo, integrative
della Costituzione le norme che in concreto tale delega dispongano.
Anche sotto
quest'ultimo aspetto, resta, pertanto, confermata l'inammissibilità del
proposto ricorso.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto contro lo Stato
dalla Regione Calabria in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici
n. 3752 del 25 settembre 1974 in epigrafe indicato.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE
- Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.