Sentenza n. 96 del 1977
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SENTENZA N. 96

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 1975, depositato in cancelleria l'11 marzo successivo ed iscritto al n. 9 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di promulgazione, in data 30 dicembre 1974, della legge della Regione Marche 30 dicembre 1974, n. 53, concernente: "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il ricorrente, e l'avv. Gabriele Galvani, per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. - Nella seduta del 28 novembre 1974 il Consiglio della Regione Marche approvava la legge "Tutela e valorizzazione dei beni culturali", che il giorno 29 successivo veniva inviata al Commissario del Governo per l'esercizio del controllo ex artt. 127, comma primo, della Costituzione e 11 legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il 30 dicembre 1974, il Presidente della Giunta regionale considerava come apposto il visto governativo - "argomentando dal fatto che il termine per il rinvio (trenta giorni dalla comunicazione, ex art. 127 Cost. citato) era scaduto il precedente giorno 29" - e promulgava la legge Stessa (che veniva, poi, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 31 dicembre 1974).

Nel frattempo, nella seduta del 23 dicembre 1974, il Consiglio dei ministri aveva deliberato di fare opposizione all'ulteriore corso della legge, avendo rilevato, quanto all'art. 18, che non era conforme al precetto dell'art. 81 della Costituzione ("non essendo contestualmente indicati i mezzi di copertura finanziaria") e, quanto all'art. 4, che la nomina (ivi prevista) del Direttore del centro regionale per i beni culturali risultava disposta in violazione dell'art. 53 dello Statuto regionale ("richiedente un rapporto a tempo determinato e l'adozione di un apposito provvedimento").

La deliberazione governativa di rinvio della legge per l'esame in seconda lettura ex art. 127, comma terzo, della Costituzione veniva comunicata alla Regione lo stesso 30 dicembre 1974: quando, però, la legge de qua era già stata promulgata.

2. - Contro l'atto di promulgazione ricorreva, allora, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Premetteva che il termine per l'esercizio del potere di rinvio - scadente, il 29 dicembre 1974, in giorno festivo -doveva considerarsi prorogato di diritto al successivo giorno non festivo e, cioè, al 30 dicembre 1974.

E lamentava che l'atto di promulgazione della legge in discussione - in quanto era stato, invece, adottato dal Presidente della Regione prima dello scadere della mezzanotte del 30 predetto - aveva, per ciò, appunto, leso, in relazione agli artt. 127 della Costituzione, 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 47 dello Statuto della Regione Marche, la sfera di attribuzioni dello Stato: impedendo che la deliberazione governativa di rinvio, comunicata alla Regione proprio in data del 30 dicembre 1974, sortisse effetto quanto al chiesto riesame (degli artt. 4 e 18) della legge regionale menzionata.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si costituiva la Regione Marche, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendone la infondatezza nel merito: non essendo, a suo avviso, nella specie applicabile il principio della proroga di diritto del termine scadente in giorno festivo.

4. - All'udienza di discussione, l'Avvocatura dello Stato faceva preliminarmente presente che era, nel frattempo, cessata la situazione di contrasto che aveva dato origine al ricorso, giacché la Regione Marche, con successiva legge 22 maggio 1975, n. 44, aveva in concreto recepito puntualmente i rilievi formulati dal Commissario governativo alla precedente legge "Tutela e valorizzazione dei beni culturali" approvata il 28 novembre 1974.

Dichiarava tuttavia di avere interesse alla soluzione della questione sulla prorogabilità del termine scadente in giorno festivo per i riflessi che questa poteva in generale avere nei confronti dell'Amministrazione: e sotto tale profilo insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Da parte sua, la difesa della Regione, concordava con l'Avvocatura sulla cessazione della materia del contendere; sottolineando, al riguardo, la tempestività con la quale (con l'emanazione della nuova legge) erano stati accolti i rilievi commissariali.

Controdeduceva, poi, per quanto riguarda la proroga del termine scadente in giorno festivo, contestando l'esistenza di un principio in tal senso applicabile alla materia dei termini di natura costituzionale.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, come in narrativa detto, proposto ricorso per conflitto di attribuzione avverso il provvedimento 30 dicembre 1974 di promulgazione della legge della Regione Marche "Tutela e valorizzazione dei beni culturali", lamentando che tale atto - adottato sull'erroneo presupposto che il termine per l'esercizio del potere governativo di rinvio ex art. 127 della Costituzione fosse scaduto il 29 dicembre 1974; laddove, essendo quest'ultimo giorno festivo, il termine stesso doveva, invece, considerarsi prorogato di diritto alla mezzanotte del successivo 30 dicembre - aveva leso prerogative statuali (ex artt. 127 Costituzione cit.; 11 legge 10 febbraio 1953, n. 62; 47 Statuto Regione Marche): impedendo all'atto di rinvio, in concreto adottato dal Governo e comunicato alla Regione proprio alla data indicata del 30 dicembre 1974, di produrre effetto, quanto al chiesto riesame (degli artt. 4 e 18) della legge regionale in argomento.

2. - Rileva la Corte che, come risulta dalle dichiarazioni rese in udienza, anche se non vi é stata una formale rinunzia al ricorso da parte dell'Avvocatura dello Stato, le parti hanno entrambe riconosciuto che é di fatto venuta meno la situazione di contrasto, che aveva dato origine al conflitto, avendo la Regione, con legge di modifica del 22 maggio 1975, n. 44, puntualmente accolto i rilievi formulati dal Governo relativamente alla precedente legge di "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".

Pertanto deve, ora, dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto é venuto meno il concreto interesse del ricorrente ad ottenere una pronunzia sull'appartenenza del potere, e non rileva l'interesse astratto alla soluzione della questione - di applicabilità, in materia, del principio di proroga del termine scadente in giorno festivo - quale sollecitata dall'Avvocatura per i riflessi che essa potrebbe avere in via generale, in situazioni, comunque, diverse da quella esaminata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'atto di promulgazione della legge della Regione Marche 30 dicembre 1974, n. 53 "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1977.