SENTENZA
N. 96
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
28 febbraio 1975, depositato in cancelleria l'11 marzo successivo ed iscritto
al n. 9 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'atto di promulgazione, in data 30 dicembre 1974, della legge della Regione
Marche 30 dicembre 1974, n. 53, concernente: "Tutela e valorizzazione dei
beni culturali".
Visto l'atto
di costituzione della Regione Marche;
udito
nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il ricorrente, e
l'avv. Gabriele Galvani, per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
1. - Nella
seduta del 28 novembre 1974 il Consiglio della Regione Marche approvava la
legge "Tutela e valorizzazione dei beni culturali", che il giorno 29
successivo veniva inviata al Commissario del Governo per l'esercizio del
controllo ex artt. 127, comma primo, della Costituzione e 11 legge 10 febbraio
1953, n. 62.
Il 30
dicembre 1974, il Presidente della Giunta regionale considerava come apposto il
visto governativo - "argomentando dal fatto che il termine per il rinvio
(trenta giorni dalla comunicazione, ex art. 127 Cost. citato) era scaduto il
precedente giorno 29" - e promulgava la legge Stessa (che veniva, poi,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 31 dicembre 1974).
Nel
frattempo, nella seduta del 23 dicembre 1974, il Consiglio dei ministri aveva
deliberato di fare opposizione all'ulteriore corso della legge, avendo
rilevato, quanto all'art. 18, che non era conforme al precetto dell'art. 81
della Costituzione ("non essendo contestualmente indicati i mezzi di
copertura finanziaria") e, quanto all'art. 4, che la nomina (ivi prevista)
del Direttore del centro regionale per i beni culturali risultava disposta in
violazione dell'art. 53 dello Statuto regionale ("richiedente un rapporto
a tempo determinato e l'adozione di un apposito provvedimento").
La
deliberazione governativa di rinvio della legge per l'esame in seconda lettura
ex art. 127, comma terzo, della Costituzione veniva comunicata alla Regione lo
stesso 30 dicembre 1974: quando, però, la legge de qua era già stata
promulgata.
2. - Contro
l'atto di promulgazione ricorreva, allora, il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Premetteva
che il termine per l'esercizio del potere di rinvio - scadente, il 29 dicembre
1974, in giorno festivo -doveva considerarsi prorogato di diritto al successivo
giorno non festivo e, cioè, al 30 dicembre 1974.
E lamentava
che l'atto di promulgazione della legge in discussione - in quanto era stato,
invece, adottato dal Presidente della Regione prima dello scadere della
mezzanotte del 30 predetto - aveva, per ciò, appunto, leso, in relazione agli
artt. 127 della Costituzione, 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 47
dello Statuto della Regione Marche, la sfera di attribuzioni dello Stato:
impedendo che la deliberazione governativa di rinvio, comunicata alla Regione
proprio in data del 30 dicembre 1974, sortisse effetto quanto al chiesto
riesame (degli artt. 4 e 18) della legge regionale menzionata.
3. - Nel
giudizio innanzi alla Corte si costituiva la Regione Marche, eccependo
l'inammissibilità del ricorso e deducendone la infondatezza nel merito: non
essendo, a suo avviso, nella specie applicabile il principio della proroga di
diritto del termine scadente in giorno festivo.
4. -
All'udienza di discussione, l'Avvocatura dello Stato faceva preliminarmente
presente che era, nel frattempo, cessata la situazione di contrasto che aveva
dato origine al ricorso, giacché la Regione Marche, con successiva legge 22
maggio 1975, n. 44, aveva in concreto recepito puntualmente i rilievi formulati
dal Commissario governativo alla precedente legge "Tutela e valorizzazione
dei beni culturali" approvata il 28 novembre 1974.
Dichiarava
tuttavia di avere interesse alla soluzione della questione sulla prorogabilità
del termine scadente in giorno festivo per i riflessi che questa poteva in
generale avere nei confronti dell'Amministrazione: e sotto tale profilo
insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Da parte sua,
la difesa della Regione, concordava con l'Avvocatura sulla cessazione della
materia del contendere; sottolineando, al riguardo, la tempestività con la
quale (con l'emanazione della nuova legge) erano stati accolti i rilievi
commissariali.
Controdeduceva,
poi, per quanto riguarda la proroga del termine scadente in giorno festivo,
contestando l'esistenza di un principio in tal senso applicabile alla materia
dei termini di natura costituzionale.
Considerato in diritto
1. - Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha, come in narrativa detto, proposto
ricorso per conflitto di attribuzione avverso il provvedimento 30 dicembre 1974
di promulgazione della legge della Regione Marche "Tutela e valorizzazione
dei beni culturali", lamentando che tale atto - adottato sull'erroneo
presupposto che il termine per l'esercizio del potere governativo di rinvio ex
art. 127 della Costituzione fosse scaduto il 29 dicembre 1974; laddove, essendo
quest'ultimo giorno festivo, il termine stesso doveva, invece, considerarsi
prorogato di diritto alla mezzanotte del successivo 30 dicembre - aveva leso
prerogative statuali (ex artt. 127 Costituzione cit.; 11 legge 10 febbraio
1953, n. 62; 47 Statuto Regione Marche): impedendo all'atto di rinvio, in
concreto adottato dal Governo e comunicato alla Regione proprio alla data
indicata del 30 dicembre 1974, di produrre effetto, quanto al chiesto riesame
(degli artt. 4 e 18) della legge regionale in argomento.
2. - Rileva
la Corte che, come risulta dalle dichiarazioni rese in udienza, anche se non vi
é stata una formale rinunzia al ricorso da parte dell'Avvocatura dello Stato,
le parti hanno entrambe riconosciuto che é di fatto venuta meno la situazione
di contrasto, che aveva dato origine al conflitto, avendo la Regione, con legge
di modifica del 22 maggio 1975, n. 44, puntualmente accolto i rilievi formulati
dal Governo relativamente alla precedente legge di "Tutela e
valorizzazione dei beni culturali".
Pertanto
deve, ora, dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto é venuto
meno il concreto interesse del ricorrente ad ottenere una pronunzia
sull'appartenenza del potere, e non rileva l'interesse astratto alla soluzione
della questione - di applicabilità, in materia, del principio di proroga del
termine scadente in giorno festivo - quale sollecitata dall'Avvocatura per i
riflessi che essa potrebbe avere in via generale, in situazioni, comunque,
diverse da quella esaminata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
cessata la materia del contendere relativamente al ricorso presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'atto di promulgazione
della legge della Regione Marche 30 dicembre 1974, n. 53 "Tutela e
valorizzazione dei beni culturali".
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE
- Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.