SENTENZA
N. 95
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d.
legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1974 dal
tribunale di Roma, nella procedura fallimentare a carico della s.r.l. San Marco
e San Roberto, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il
liquidatore della società a responsabilità limitata in liquidazione San Marco e
San Roberto, con atto notificato oltre il termine stabilito dall'art. 18 del
r.d. 16 maggio 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), ha proposto
opposizione avverso la sentenza del tribunale di Roma, che ne aveva dichiarato
il fallimento, convenendo in giudizio il curatore nonché il creditore esattore
del Comune di Roma.
L'opponente
società ha premesso in fatto che non le erano stati notificati nella sua sede
legale né l'ordine a comparire avanti il tribunale in camera di consiglio, ai
sensi dell'art. 15 del r.d. n. 267 del 1942, né la comunicazione per estratto
della sentenza dichiarativa del fallimento, ai sensi dell'art. 17 del r.d.
medesimo. Ciò perché sia il creditore istante che l'ufficio giudiziario non
avevano tenuto conto del trasferimento della sede sociale di essa opponente,
regolarmente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci il cui verbale era
stato depositato ed annotato nella cancelleria del tribunale in epoca anteriore
alla instaurazione della procedura concorsuale.
Pertanto la
società a responsabilità limitata in liquidazione San Marco e San Roberto -
che, nel merito, contestava di versare in stato di insolvenza - ha chiesto
fosse dichiarata ammissibile l'opposizione da essa proposta e revocata la
sentenza dichiarativa del fallimento;
subordinatamente,
ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
fallimentare "nella parte in cui non dispone che il termine di decorrenza
dall'affissione della sentenza per l'opposizione non si applica quando il
fallito dimostri di non aver avuto conoscenza della procedura per nullità della
notificazione dell'avviso di convocazione in camera di consiglio o quando la
sentenza dichiarativa del fallimento é nulla per nullità del relativo
procedimento".
2. - Con
ordinanza in data 27 maggio 1974, il tribunale di Roma ha ritenuto rilevante e,
in riferimento all'art. 24 (comma secondo) della Costituzione, non
manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 18
(comma primo) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede la
possibilità di proporre opposizione anche oltre il termine (perentorio)
previsto dalla stessa norma, almeno nei casi in cui il fallito sia in grado di
dimostrare la nullità della notifica dell'avviso di convocazione in camera di
consiglio e la conseguente nullità della sentenza dichiarativa del fallimento.
Ad avviso del
giudice a quo, la questione sarebbe diversa da quelle decise con le sentenze n. 93 del 1962
e n. 141 del
1970 di questa Corte, nel senso che, pur tenendo ferma la decorrenza del
termine di opposizione dalla data di affissione per estratto della sentenza
dichiarativa del fallimento, non sarebbe stata esaminata l'ipotesi in cui il
debitore venisse a trovarsi nell'impossibilità di osservare quel termine per un
concorso di cause a lui non imputabile.
La fondatezza
della questione risulterebbe, poi, da un duplice ordine di considerazioni. Da
un lato, dal rilievo desumibile dai citati precedenti, secondo i quali
l'affissione per estratto della sentenza dichiarativa del fallimento andrebbe
inquadrata nel sistema complessivo previsto dalla legge fallimentare, agli
artt. 15, 17 e 84, rispettato il quale si renderebbero molto rari o addirittura
eccezionali i casi in cui il debitore ignorasse l'esistenza di una procedura
concorsuale nei suoi confronti. Dall'altro, dal principio generale
(recentemente ribadito da questa Corte - sentenza n. 89 del 1972
- in tema di opposizione proposta tardivamente, per caso fortuito o per forza
maggiore, alla convalida di sfratto) per cui la violazione del diritto di
difesa si dovrebbe negare nell'ipotesi di accertata volontarietà di un
comportamento inerte o negligente dell'interessato, ma sarebbe consumata in
tutti i casi in cui questi non sia stato in grado, per fatto a lui non
imputabile, di osservare un termine perentorio previsto per il compimento di un
atto processuale.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel
giudizio innanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Deduce
l'Avvocatura che la normativa prevista per la pubblicazione della sentenza
dichiarativa del fallimento é stata già ritenuta costituzionalmente legittima
da questa Corte, indipendentemente dalla effettiva conoscenza, da parte del
fallito, della sentenza, data la finalità di quest'ultima ed a ragione della
rilevanza degli interessi in gioco e della particolare natura del relativo
procedimento.
Osserva,
infine, che l'inconveniente lamentato dal giudice a quo non potrebbe risolversi
nella illegittimità costituzionale della norma denunziata e che, comunque, esso
sarebbe da ascrivere, nella specie, anche a difetto di diligenza della società,
per non avere questa curato di lasciare il nuovo recapito nella vecchia sede.
Considerato in diritto
1. - E stato
denunziato a questa Corte, in riferimento all'art. 24 (secondo comma) della
Costituzione, l'art. 18 (primo comma) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d.
legge fallimentare), nella parte in cui non prevede la facoltà di proporre
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, anche oltre il termine,
ivi stabilito, di quindici giorni dall'affissione dell'estratto alla porta
esterna del tribunale, nei casi in cui il debitore sia in grado di dimostrare
la nullità della notificazione dell'avviso di convocazione, di esso
imprenditore, in camera di consiglio (ai sensi del vigente testo dell'art. 15
dello stesso r.d.) e l'asserita conseguente nullità della sentenza che ha
dichiarato il fallimento.
Nell'ordinanza
di rimessione, si sottolinea che la questione proposta é ben diversa da quelle
risolte con le sentenze
n. 93 del 1962 e n. 141 del 1970
di questa medesima Corte che hanno affermato e ribadito la compatibilità della
forma e del termine previsti dall'art. 18 del r.d. n. 267 del 1942 con il principio
costituzionale del diritto di difesa. Si assume, inoltre, che la questione
stessa troverebbe il suo fondamento nei medesimi principi seguiti dalla sentenza n. 89 del
1972, con la quale é stata dichiarata la parziale illegittimità del primo
comma dell'art. 668 del codice di procedura civile, in quanto non consentiva
l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto da parte dell'intimato che, pur
avendo avuto conoscenza della citazione, non avesse potuto comparire
all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore.
2. -
Nell'individuare gli esatti termini della questione, occorre, anzitutto, tener
presente che essa non pone in discussione la norma denunziata nella parte in
cui fa decorrere il termine per l'opposizione dall'affissione per estratto
della sentenza, né, tanto meno, investe quella peculiare forma di pubblicazione
della sentenza stessa.
Tale
differente questione, già dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 93 del
1962, é stata successivamente ritenuta manifestamente infondata (sent. n. 141 del
1970, ord.
n. 59 del 1971 e sent. n. 110 del
1972) da questa medesima Corte, davanti alla quale non sono stati addotti
motivi nuovi che avrebbero potuto indurla a mutare la propria giurisprudenza.
Per la
sostanziale diversità della questione ora posta alla Corte, neppure potrebbe
farsi applicazione, nella specie, dei principi posti a base della successiva sentenza n. 255 del
1974, con la quale é stata ritenuta contrastante con il precetto
costituzionale del diritto di difesa la decorrenza dei termini per proporre
l'appello ed il ricorso per Cassazione contro la sentenza che omologa o
respinge il concordato preventivo dalla data di affissione di essa anziché da
quella di ricezione della comunicazione della stessa. Infatti, la dichiarazione
di illegittimità costituzionale, in parte qua, del denunziato art. 183, primo
comma, e, derivante, degli artt. 181, primo e terzo comma, e 183, terzo comma,
del r.d. n. 267 del 1942 poggiava sulla constatazione che non ricorrevano,
nella specie allora in esame, quelle considerazioni ed esigenze oggettive,
inerenti alla speciale procedura fallimentare delle quali, a ragione, si era
tenuto conto in altri casi, previsti dalla legge medesima.
3. - Nei
termini in cui é stata proposta, la questione non é fondata.
Dalla mancata
osservanza della norma di cui all'art. 15 del r.d. n. 267 del 1942 nel testo
attuale viene, infatti, dedotta dal giudice a quo, oltre che la nullità
della sentenza dichiarativa del fallimento, la impossibilità, nella
fattispecie, per il debitore, sia di venire tempestivamente e in concreto a
conoscenza della pronunzia che lo riguarda, sia, conseguentemente, di osservare
in concreto il termine fissato dal successivo art. 18.
Peraltro,
come é stato osservato nella sopra citata sentenza n. 255 del
1974, a differenza della notificazione che "tende al risultato di
portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari",
"l'affissione in sé ed ancor più per le modalità con cui suole in pratica
avvenire, fa sorgere, a tutto concedere, una mera presunzione di conoscenza
peraltro insuperabile".
Per questa
sua natura, l'affissione rientra nello schema strutturale del meccanismo
pubblicitario, diretto a produrre non già la effettiva conoscenza, ma la
conoscibilità legale di un atto.
Ne consegue
che la prova della non imputabilità all'interessato della mancata osservanza di
un termine decorrente dall'affissione di un atto, in ragione della mancata
effettiva conoscenza dell'atto affisso per fatto non imputabile all'interessato
stesso, si rende inammissibile, poiché la situazione dei singoli soggetti é
irrilevante, stante "l'insuperabile presunzione di conoscenza" che
inerisce al meccanismo pubblicitario adottato dal legislatore, la cui
legittimità non é contestata dal giudice a quo.
Sotto il profilo
ora considerato, la questione é anche diversa da quella decisa con la sentenza n. 89 del
1972 e, sulla stessa direttiva di quest'ultima, da quella risolta dalla sentenza n. 120 del
1976.
In entrambe
tali decisioni, infatti, si trattava di provvedimenti dei quali é prevista la
notificazione e, sul presupposto della conoscenza dell'atto da parte
dell'intimato, se ne é consentita la opposizione tardiva quando giustificata da
caso fortuito o da forza maggiore.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 (primo comma)
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 24 (secondo comma) della
Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Conte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.