SENTENZA
N. 93
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità permanente dovuta ad infortunio o a malattia
professionale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 21 maggio 1974 dal pretore di Pisa, nel procedimento civile vertente
tra Aldo Roventini e l'INAIL, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;
2) ordinanza
emessa il 23 giugno 1975 dal pretore di Genova, nel procedimento civile
vertente tra Vinicio Diomedi e l'INAIL, iscritta al n. 381 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281
del 22 ottobre 1975;
3) ordinanza
emessa il 29 gennaio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, nel
procedimento civile vertente tra Uliviero Lombardi e l'INAIL, iscritta al n.
546 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Visti gli
atti di costituzione dell'INAIL e di Lombardi Uliviero;
udito
nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv.
Luciano Stanghellini per Lombardi e Carlo Graziani per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
1. - In
qualità di lavoratore dipendente Aldo Roventini, premesso che era affetto dalla
malattia professionale denominata "ipoacusia", chiedeva all'INAIL in
data 15 gennaio 1974 la liquidazione di una rendita.
L'INAIL si opponeva
e, dopo vari ricorsi amministrativi, il Roventini conveniva in giudizio,
dinanzi al pretore di Pisa, l'Istituto, chiedendone la condanna al pagamento
della rendita e degli arretrati.
Da una
consulenza tecnica si accertava che il Roventini era affetto da ipoacusia da
rumori conseguente alle lavorazioni esercitate e che la invalidità permanente
si poteva collocare tra il 13 e 16%.
Poiché tale
invalidità era esclusa dal pagamento della rendita (art. 74, secondo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) il Roventini chiedeva che venisse sollevata
questione incidentale di costituzionalità dell'articolo sopra citato.
Il pretore
accoglieva la richiesta ritenendo che esiste una ingiustificata e irrazionale
disparità di trattamento nella misura della invalidità richiesta per ottenere
una rendita nel caso di infortunio (11%) e nel caso di malattia professionale
(21%) e che sussiste, quindi, una violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Riteneva inoltre che la norma contrastasse con l'art. 38 della Costituzione e
con ordinanza del 21 maggio 1974 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
Dinanzi a questa si costituiva l'INAIL sostenendo che la questione é infondata
poiché mentre nella malattia professionale la causalità lesiva é diluita nel
tempo e quindi lenta a manifestarsi se non dopo un certo grado di maturazione
ed un livello di invalidità che il legislatore ha ritenuto indennizzabile al di
sopra del 20%, nell'infortunio essa é concentrata trattandosi di causa
violenta.
2. - Identica
questione, su sollecitazione di parte, veniva sollevata dal pretore di Genova
nel procedimento del lavoro tra Diomedi Vinicio e l'INAIL con ordinanza del 23
giugno 1975.
Identica pure
la questione sollevata, con ordinanza del 29 gennaio 1975 dal giudice del
lavoro del tribunale di Pistoia nella causa vertente tra Lombardi Uliviero e
l'INAIL, la cui motivazione si impernia sostanzialmente sugli argomenti
sviluppati dal pretore di Pisa.
Considerato in diritto
1. - Con le
ordinanze in epigrafe si promuove il dubbio di legittimità costituzionale
dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione dai pretori di Pisa e di Genova e, in
riferimento soltanto all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro del
tribunale di Pistoia, nella parte in cui prevede, ai fini della corresponsione
della rendita, un diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda che
la inabilità sia conseguente di infortunio (11 %) ovvero di malattia
professionale (21 %).
I giudizi
congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno riuniti e decisi con
unica sentenza in quanto sollevano questione relativa alla stessa disposizione
di legge e con argomentazioni coincidenti.
2. - La
questione é fondata.
Nel
significato medico legale più generale, il termine "malattia"
riassume qualsiasi modificazione, rispetto allo stato normale, di un tessuto o
di un organo, tale da ripercuotersi sulla funzionalità dell'intero organismo, e
dal punto di vista eziologico, la patologia distingue le malattie traumatiche
che risultano da colpi, piaghe, compressioni, schiacciamenti ecc. dalle
malattie dovute ad agenti fisici come il caldo, il freddo, le radiazioni ecc. e
quelle tossiche, infettive, congenite ecc. Tra le cause specifiche della
malattia é da considerare il lavoro sia come fattore concausale di certe
malattie, sia come causa specifica di talune di esse che, pertanto, prendono il
nome di malattie professionali o tecnopatie.
Conseguenza
giuridicamente rilevabile della malattia (in generale e, in particolare, delle
malattie professionali) é l'invalidità e cioè l'indebolimento permanente o la
perdita di un senso o di un Organo.
La stessa
conseguenza produce anche l'infortunio sul lavoro pur se trae origine non da
altro che da una causa violenta.
Tuttavia per
la medicina legale porre una distinzione eziologica con la malattia ha scarso
rilievo poiché questa é sempre considerata come conseguenza di una lesione
personale e cioè si parla di malattia anche se all'origine c'è una causa
violenta poiché dal punto di vista medico - legale é malattia - come si é detto
- qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo determinata da
lesione.
Da ciò deriva
che concettualmente non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica)
tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue
un'unica conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o
parziale. Ed é quest'ultima che interessa per la decisione della questione
proposta, come conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la
quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine
al lavoro.
3. - Se
pertanto la conseguenza dei due eventi (malattia e infortunio) é la medesima, cioè
a dire la invalidità permanente, la disparità di trattamento agli effetti del
percepimento della rendita fra il lavoratore che ha sofferto una malattia
professionale e quello che ha subito un infortunio sul lavoro, appare priva di
qualsiasi razionalità e giustificazione. In entrambi i casi la fonte
dell'evento dannoso risiede nella attività lavorativa svolta con lo specifico
rischio del pericolo che essa comporta e quando l'evento dannoso si é
verificato, producendo una invalidità permanente, non é consentito
differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita,
rendendola più gravosa per la malattia (21 %) rispetto all'infortunio (11%).
4. - Né può
trovare apprezzamento l'argomento dell'INAIL secondo il quale le malattie
professionali presentano dal punto di vista medico - legale una precisa e
distinta configurazione dagli infortuni, essendo la loro causalità lesiva
diluita nel tempo mentre é concentrata (causa violenta) negli infortuni, talché
la malattia si evidenzierebbe dopo un certo lasso di tempo dalla sua insorgenza
e soltanto ad un certo livello di invalidità che il legislatore ha ritenuto
corrispondente al grado del 21 %.
Alle
considerazioni già svolte di carattere medico - legale si aggiunge che, poiché
l'invalidità contratta ha identica natura (fatto patologico), sia che derivi da
infortunio, sia da malattia professionale e che l'invalidità é in diretta
connessione con un rapporto di lavoro che quel fatto patologico ha causato o
quanto meno ne é stato l'occasione, non é ammissibile che ad eguali situazioni
di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia
del lavoratore, eguaglianza di tutela.
Il contrasto
della norma impugnata con le norme costituzionali di raffronto (artt. 3 e 38
Cost.) appare maggiormente evidente, come rileva l'ordinanza del pretore di
Pisa, ove si consideri che per il combinato disposto dagli artt. 80, ultimo
comma, e 132 della legge n. 1124 del 1965, il lavoratore che abbia subito un
infortunio comportante una invalidità permanente non indennizzabile (inferiore
all'11 %) - in ipotesi 2% - se successivamente contragga malattia professionale
dalla quale derivi inabilità permanente la cui percentuale - in ipotes19% -
sommata a quella dell'infortunio pregresso superi il 10%, ha diritto alla
rendita. Il che dà maggiormente rilievo alla illogicità dell'art. 74 del t.u.
n. 1124 del 1965 là dove stabilisce che la inabilità permanente da sola
malattia professionale, per consentire una rendita, deve ridurre l'attitudine al
lavoro in misura superiore al 20% (venti per cento).
La norma
impugnata é quindi in contrasto non solo con l'art. 3 (principio di
eguaglianza) ma anche con l'art. 38 della Costituzione perché riduce l'obbligo
della assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro, in ragione di una
distinzione della causa di inabilità che é ignorata dalla norma costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi é
colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi é invece
colpito da infortunio sul lavoro.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.