SENTENZA
N. 92
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1044, e 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (piano quinquennale per
l'istituzione di asili-nido comunali e tutela delle lavoratrici madri),
promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1974 dal pretore di Arezzo, nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale
e la società S.p.a. Industrie Buitoni - Perugina, iscritta al n. 463 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3 del 3 gennaio 1975.
Visto l'atto
di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv.
Mariano Petrina, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Su ricorso
dell'INPS, in persona del suo Presidente pro - tempore, il pretore di Arezzo,
con decreto 22 maggio 1974, ingiungeva alla S.p.a. Buitoni con sede in Perugia
via Cortonese 4 e stabilimento in San Sepolcro, in persona del legale
rappresentante, il pagamento della somma di lire 8.835.982, che l'Istituto
ricorrente assumeva dovuta a titolo di contributi assicurativi e previdenziali,
nonché di sanzioni civili per il periodo dal 10 gennaio 1972 al 31 gennaio
1973.
Avverso tale
decreto, con atto notificato il 28 giugno 1974, proponeva opposizione la S.p.a.
I.B.P. Industrie Buitoni Perugina con sede in Perugia, in persona del legale
rappresentante, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 8 e 11 legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 34
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione. In breve l'opponente sosteneva che, con le disposizioni citate,
il legislatore aveva stabilito una discriminazione tra imprenditori economici
nel contesto di una situazione di identica natura, prevedendo per quelli che
avevano istituito asili-nido aziendali in base alla legge 26 agosto 1950, n.
860, l'obbligo di mantenere e gestire gli asili medesimi nonché di versare dei
contributi all'INPS, e per quelli che non avevano ottemperato alla legge n. 860
del 1950 citata soltanto l'obbligo contributivo nella stessa misura.
Il pretore
accoglieva l'eccezione dichiarandola non manifestamente infondata perché, per i
datori di lavoro che avessero istituito camere di allattamento e nidi aziendali
funzionanti alla data del 15 febbraio 1971 il legislatore avrebbe dovuto
correlativamente stabilire l'esonero dal versamento del contributo previsto
nell'art. 8 legge 1044 del 1971; e ciò in via provvisoria, fino a quando, in
applicazione del capoverso dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
il competente Ispettorato del lavoro non avesse autorizzato, tenuto conto delle
esigenze delle lavoratrici occupate nelle aziende in relazione all'attuazione del
piano quinquennale per l'istituzione degli asili-nido comunali, la chiusura
delle camere di allattamento e degli asili-nido aziendali.
Pertanto, a
parere del pretore, sono da ritenere incostituzionali (e quindi da rimettere
all'esame della Corte) sia l'art. 8 della legge 1044 del 1971 sia l'art. 34
della legge 1204 del 1971 perché o si ritiene che i datori di lavoro rispettosi
delle norme della vecchia legge debbano essere provvisoriamente esonerati dal
versamento del maggior contributo, ovvero che gli stessi possano legittimamente
chiudere le camere di allattamento e gli asili-nido già apprestati.
Si costituiva
in giudizio l'INPS il quale sosteneva che:
a) il
temporaneo mantenimento degli asili-nido costituiti dai datori di lavoro in
base alle abrogate disposizioni, risponde ad insopprimibili esigenze di
carattere transitorio connesse con la progressiva attuazione del nuovo sistema
di assistenza; b) che tale provvisorio mantenimento non può considerarsi lesivo
dell'art. 3 della Costituzione, anche perché deve ragionevolmente ritenersi che
gli inadempimenti all'obbligo sancito dall'art. 11 della legge n. 860/1950, nei
ventuno anni in cui detta norma é rimasta in vigore, siano stati debitamente
perseguiti a termini del successivo art. 33, lett. b, della legge stessa.
Considerato in diritto
1. - Con
l'ordinanza in epigrafe il pretore di Arezzo prospetta la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 8 e lì della legge 6 dicembre 1971,
n. 1044, e 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in relazione all'art. 3
della Costituzione.
Si osserva
che con l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, veniva fatto obbligo ai
datori di lavoro di istituire "una camera di allattamento nelle dipendenze
dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando
nella azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore
ai 50 anni". In sostituzione della camera di allattamento il datore di
lavoro poteva istituire "nelle adiacenze dei locali di lavoro un
asilo-nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini di età
non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti ecc.".
Che
successivamente, con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, l'art. 11 della legge
del 1950 veniva abrogato e con l'art. 8 veniva aumentata dello 0,10%
"l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento
pensioni". Tale aliquota, a norma dell'art. 9 della legge, doveva servire
ad alimentare lo speciale fondo per gli asili-nido di cui al precedente art. 2
sottraendo, così, le imprese private all'obbligo di ottemperare a quel
particolare servizio di assistenza sociale.
Che infine,
con l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si stabiliva in via
transitoria che continuassero ad avere applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nei confronti dei "datori
di lavoro che, ai sensi della legge stessa abbiano istituito camere di
allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre
1971". Soggiungeva poi nel secondo comma che "l'ispettorato del
lavoro... può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli
asili- nido aziendali... in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici
occupate nell'azienda".
2. -
Pertanto, dopo la emanazione di quest'ultima legge, si erano costituite tre
diverse categorie di aziende: quelle che, al 15 dicembre 1971 non avevano
ancora istituito asili-nido, quelle che, avendoli istituiti, erano state però
autorizzate dall'ispettorato del lavoro a chiuderli e quelle, infine, che li
avevano in attività anche dopo il 15 dicembre 1971.
Le tre
categorie erano peraltro tenute, come tutte le aziende in genere, con personale
femminile o meno, al pagamento dell'aliquota contributiva dello 0,10% fissata
dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Era sorta in conseguenza una
evidente disparità di trattamento fra le aziende che mai avendo istituito
camere di allattamento o asili nido erano incorse in una ammenda (da L.10.000 a
100.000) che, dichiarata scarsamente efficace nella ordinanza del giudice, era
stata, del resto, soppressa dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; quelle che,
autorizzate dall'ispettorato del lavoro, avevano cessato l'esercizio ditale
attività assistenziale, e quelle che invece venivano obbligate a mantenere
efficiente la stessa attività se funzionante alla data del 15 dicembre 1971
(art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204). Per queste ultime aziende avrebbe
dovuto il legislatore, secondo l'ordinanza del pretore di Arezzo, o esentarle
dal pagamento del maggior contributo, o autorizzarle alla chiusura delle camere
di allattamento o degli asili-nido.
3. - La
questione é fondata. E non tanto per il raffronto fra gli artt. 8 e 11 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e l'art. 3 della Costituzione, ma per quello
dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed il citato art. 3 della
Costituzione. Non violano, infatti, quest'ultima norma gli artt. 8 e 11 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Non il primo, per la ragione che la
maggiorazione di aliquota viene a gravare tutti i datori di lavoro abbiano o no
alle loro dipendenze personale femminile e quindi con coerente salvaguardia del
principio di eguaglianza. Non il secondo, dato che con lo stesso viene
puramente abrogato l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la
considerazione che intendeva la norma concentrare nella mano pubblica col
concorso finanziario dello Stato, le dette provvidenze.
É invece
l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che si trova in netto
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Facendo rivivere, sia pure in via
transitoria, l'art. 11 della legge istitutiva degli asili-nido per le sole
aziende che li avessero in attività. al 15 dicembre 1971, ha concorso a
gravarle di una duplicità di oneri (spese per la conduzione degli asili nido in
aggiunta alla maggiorazione dello 0,10% sui contributi), oneri che non
sopportano vuoi le aziende che non ottemperarono all'obbligo della loro
istituzione, vuoi le aziende che furono autorizzate a chiuderli o che comunque
non li avevano, a quella data, in esercizio.
E poiché la
censura di legittimità costituzionale non può, per quanto sopra spiegato,
investire la norma di applicazione del maggior contributo, é l'obbligo del
mantenimento degli asili-nido che contrasta con l'art. 3 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le
disposizioni dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad
applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge
stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali
funzionanti alla data del 15 dicembre 1971, sollevata dal pretore di Arezzo, con
l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sollevata con la citata ordinanza, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.