SENTENZA
N. 91
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 44, sesto e settimo comma, e 46,
terzo comma, seconda parte, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (attuazione della
delega relativa alla revisione degli ordinamenti pensionistici), promosso con
ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Urbino, nel procedimento
civile vertente tra Iris Cardellini e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.
Visto l'atto
di costituzione dell'INPS, nonché l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv.
Paolo Chiabrera per l'INPS ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto del
28 marzo 1974 Iris Cardeilini ricorreva al pretore di Urbino in funzione di
giudice del lavoro, contro l'INPS per ottenere il diritto alla pensione per
invalidità nel settore agricolo autonomo.
Faceva
presente la Cardellini che, in data 28 febbraio 1972, aveva presentato domanda
per invalidità respinta per silenzio rifiuto dall'Ente. Il ricorso fu accolto
dal Comitato provinciale col dissenso del Direttore della sede dell'INPS, il
quale pertanto, impugnò la decisione senza che, al 1974, fosse stata data
alcuna risposta. Da qui il ricorso della Cardellini al pretore.
In sede di nota
conclusiva la Cardellini sollevava pregiudizialmente questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44, 60 e 70 comma, e dell'art. 46, comma 30, seconda
parte, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 per violazione degli artt. 70, 76 e
77, primo comma, della Costituzione.
Rilevava la
Cardellini come nella legge di delega (art. 27 lett. b, legge 30 aprile 1969,
n. 153) nessun particolare potere era previsto in materia di impugnativa per il
direttore della sede provinciale dell'INPS che veniva considerato come uno
qualunque dei membri del Comitato Provinciale.
Accordando al
Direttore nel decreto delegato la facoltà di impugnativa si sarebbe perciò
stabilito un palese eccesso di delega.
Il pretore
con ordinanza 11 ottobre 1974 accoglieva in sostanza la richiesta della
Cardellini rilevando inoltre che l'art. 27 lett. c della legge di delega, là
dove fa riferimento alla "disciplina della procedura dei ricorsi",
doveva essere inteso come riferimento ai ricorsi amministrativi e non già ad
una sorta di ricorso gerarchico improprio di chi tra l'altro, ha partecipato
alla decisione.
Dinanzi alla
Corte si costituivano sia l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del
Consiglio, sia l'INPS.
La prima
sosteneva che avendo la legge delegato il Governo ad emanare norme sulla
disciplina dei ricorsi, il decreto delegato non avrebbe fatto altro che attuare
la delega stessa.
Quanto
all'INPS, nella sua memoria, sostiene, anzitutto, che la norma sospetta di
incostituzionalità dovrebbe essere solo l'art. 44, comma 6, che riconosce il
potere di gravame al Direttore della sede provinciale.
Inoltre
sostiene che la materia dei ricorsi era regolata, nella legge delega oltre che
dall'art. 27 lett. c anche dall'art 35 lett. a, n. 5, che delega il Governo ad
"attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a
snellire il procedimento". E ciò avrebbe fatto il decreto delegato
ispirandosi anche ad altri casi in cui la Pubblica amministrazione può
ricorrere, in sede di ricorso amministrativo, in seconda istanza ove sia
necessario tutelare un patrimonio comune.
Nel merito
rilevava poi l'Istituto che era ovvio che, di fronte ad una maggioranza di non
esperti, fosse prevista la presenza di una persona con preparazione specifica
alla quale fosse dato di esprimere il proprio dissenso e potesse esercitare
anche il potere di ricorso.
Considerato in diritto
Con la
ordinanza in epigrafe il pretore di Urbino propone la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 44, sesto e settimo comma, 46, seconda parte, terzo
comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt. 70, 76 e
77, primo comma, della Costituzione.
Con le norme
impugnate, l'atto avente valore di legge emanato dal Governo, avrebbe, per
eccesso, violato la legge delega del 30 aprile 1969, n. 153, con oggetto la
"Revisione degli ordinamenti pensionistici". Siffatta violazione
risulterebbe perché, pur mancando qualsiasi esplicito riferimento in proposito
nella legge di delegazione, l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (legge
delegata), dà facoltà, nel 6 comma, al direttore della sede dell'"Istituto
che ha adottato il provvedimento" (INPS) di ricorrere in seconda istanza
al comitato regionale o agli organi centrali dell'Istituto, giusto le materie
cui corrispondono le diverse pensioni.
Questa
facoltà, sempre a parere dell'ordinanza, avrebbe dato vita senza alcuna
indicazione da parte del legislatore delegato ad una sorta di ricorso improprio
proponibile, fra l'altro, da un membro della pubblica amministrazione che fa
parte dell'organo collegiale che emette il provvedimento impugnato.
La questione
non é fondata.
E da rilevare
anzitutto che, al di fuori del 6 comma dell'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970,
n. 639, non hanno motivo di essere investite da questione di legittimità
costituzionale le altre norme dello stesso decreto indicate nell'ordinanza, in
quanto, se mai, la loro illegittimità sarebbe consequenziale alla dichiarazione
di incostituzionalità del citato comma 6; e, del resto, nessuna motivazione
esprime in proposito il giudice a quo.
Restringendo
pertanto la questione all'esame della costituzionalità dell'art. 44 lett. c, 6
comma, é da porre in evidenza che il direttore della sede provinciale dell'INPS
é stato chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi
degli interessati e che il citato articolo gli attribuisce il diritto di
proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, in occasione della
decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio dissenso
chiedendone l'inserimento a verbale. Premesso che non é insolito che sia
prevista la facoltà della P.A. di proporre ricorso ad organi di seconda istanza
in tema di ricorsi amministrativi (art. 33 del d.l. 30 settembre 1934, n. 1602
in tema di registrazione di invenzioni industriali; art. 282 d.l. 14 settembre
1931, n. 1175 t.u. sulla finanza locale; artt. 22, comma 1, e 38, comma 3, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di contenzioso tributario), é chiaro
che il punto c dell'art. 27 della legge n. 153 del 1969 conferisce delega al
Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina delle procedure dei ricorsi,
in relazione al decentramento previsto al punto b dello stesso articolo. In
tale disciplina deve ritenersi compresa anche la determinazione dei soggetti
legittimati alla proposizione dei ricorsi, ed il legislatore delegato ha a
questo provveduto con l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Hanno del
resto potere di ricorso anche le parti private, con la differenza che sul
direttore dell'INPS grava l'onere di motivare previamente il proprio dissenso
al momento della decisione del comitato provinciale (art. 44, comma 7) e gli é
inoltre ridotto il termine di impugnazione (art. 46, comma 3).
Né può essere
taciuto che il direttore dell'INPS si presenta come rappresentante dell'Istituto
e quindi quale parte contrapposta all'assicurato al fine di realizzare quella
particolare forma di collaborazione amministrativa che é ammessa dalla legge in
altri casi (come sopra indicato), per cui l'organo di un ente può impugnare
l'atto di un altro organo dello stesso ente.
La ragione,
invero, per cui é stata attribuita ai direttori dell'INPS la potestà di ricorso
é quella di consentire la possibilità di correggere, non soltanto gli errori a
danno di singoli assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno
dell'Istituto e quindi della generalità degli assicurati stessi.
L'art. 44 più
volte citato non ha, di conseguenza, superato i limiti dell'art. 27 della legge
di delega e non si presenta pertanto, in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, per tacere degli artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione,
che, pur indicati nell'ordinanza del giudice a quo, non hanno alcun
rilievo per la decisione della questione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, sesto e settimo
comma, 46, seconda parte, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639,
sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Urbino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.