SENTENZA
N. 88
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice di procedura civile e
dell'art. 45 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con
ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dalla Corte di appello di Caltanissetta,
nel procedimento civile vertente tra Giannazzo Orazio e l'INAIL, iscritta al n.
420 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Visto l'atto
di costituzione dell'INAIL;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
udito l'avv.
Valerio Flamini per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
Con atto di
citazione notificato in data 2 marzo 1973 Giannazzo Orazio proponeva appello
avverso la sentenza 30 dicembre 1972 resa dal Tribunale di Nicosia in una
controversia con l'INAIL.
L'appellante
non iscriveva la causa a ruolo (cosa che faceva invece l'Istituto convenuto),
né si presentava alla prima udienza del 27 giugno 1973 né alla successiva
fissata, sì come dispone l'art. 348 del codice di procedura civile, per il 3
ottobre 1973 e comunicatagli ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e 45 delle
disposizioni di attuazione, e veniva pertanto dichiarato contumace.
La Corte di
appello rilevava peraltro che la comunicazione, effettuata dal cancelliere a
mezzo di servizio postale, non poteva considerarsi perfezionata con la
spedizione del piego raccomandato ma (come é disposto dall'art. 149 c.p.c.)
solo con la attestazione del ricevimento di essa da parte del destinatario. Da ciò
derivavano, secondo la Corte di appello, due distinte violazioni della
Costituzione: l'una dell'art. 3 per la diversa regolamentazione della
comunicazione a mezzo posta dalla notificazione effettuata nello stesso modo,
l'altra per la violazione dell'art. 24 in quanto sia l'art. 136 c.p.c. sia
l'articolo 45 delle disposizioni di attuazione porrebbero in condizione di
minorata difesa colui al quale viene inviata per posta la comunicazione del
cancelliere e che può non essere ricevuta.
L'ordinanza
veniva regolarmente comunicata e notificata e si costituiva in giudizio davanti
alla Corte il solo Istituto assicurativo il quale sosteneva che non si può fare
alcun paragone tra notificazione e comunicazione di un atto essendo la prima
destinata agli atti più importanti ed effettuata in modo integrale mentre la
seconda si riferisce ad atti meno rilevanti che vengono comunicati
all'interessato solo per estratto: pertanto le due norme darebbero vita a due
diverse situazioni giuridiche che non potrebbero in alcun modo essere
comparate.
Considerato in diritto
1. - La
proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 codice di
procedura civile e 45 delle disposizioni di attuazione in relazione all'art.
149 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, non é fondata.
Secondo
l'ordinanza de qua la omissione della indicazione di avviso di ricevimento da
parte dell'interessato della comunicazione a mezzo posta inviatagli dal
cancelliere, costituirebbe una irragionevole differenziazione dalla
notificazione, sempre a mezzo posta, effettuata dall'ufficiale giudiziario e
che, secondo l'art. 149 c.p.c. esige che la copia dell'atto sia spedita in
piego raccomandato con avviso di ricevimento da allegare all'originale.
2. - La
questione non é fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione perché
esiste una netta distinzione tra notificazione e comunicazione avendo, così
come si esprime la dottrina, la prima, a differenza della seconda, come
elemento qualificante quello della indispensabile intermediazione
dell'ufficiale giudiziario nel rapporto fra l'interessato e il destinatario.
L'interessato,
infatti, dopo aver predisposto l'oggetto da trasmettere e l'indicazione del
destinatario, deve valersi dell'ufficiale giudiziario per lo svolgimento
dell'attività di notificazione. Nelle comunicazioni, invece, manca la
intermediazione necessaria del terzo estraneo (ufficiale giudiziario), ed il
soggetto interessato alla trasmissione di una notizia é esso stesso autore
della attività materiale di trasmissione sia che provveda oralmente e
direttamente, sia che consegni personalmente il documento, o che si avvalga di
un qualunque strumento materiale di trasmissione (come ad es. il servizio
postale).
Così é per le
comunicazioni del cancelliere che, prescritte dalla legge o disposte dal
giudice, e trasmesse a mezzo dell'ufficiale giudiziario, non per questo si
trasformano in notificazioni, poiché in questo caso l'ufficiale giudiziario
agisce non in forza di un potere proprio (come nelle notificazioni), ma come
semplice ausiliario del cancelliere. Le comunicazioni si distinguono ancora
dalle notificazioni perché si presentano come partecipazione di notizie
relative a fatti processuali e provengono sempre dal cancelliere, mentre le
notificazioni discendono dalla volontà delle parti e del P.M. e riguardano la
copia conforme dell'atto che ne costituisce l'oggetto.
3. -
Comunicazione e notificazione appartengono pertanto a due distinte categorie di
trasmissione di documenti che legittimano una diversa regolamentazione se
effettuate attraverso il servizio postale e non esiste, in questa
differenziazione, violazione alcuna dell'art. 3 della Costituzione.
4. - Ma la
questione di legittimità costituzionale é parimenti non fondata in riferimento
alla inviolabilità del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) perché tale violazione
non può discendere dal fatto che per le comunicazioni del cancelliere tramite
il servizio postale non si richieda, come per le notificazioni, l'avviso di
ricevimento.
Le
comunicazioni non hanno per regola l'effetto che hanno normalmente le notificazioni
di segnare il momento per la decorrenza dei termini. Esiste tuttavia una serie
di casi in cui il giorno del compimento della comunicazione é assunto come dies
a quo per la decorrenza di termini perentori: termine per la proposizione
del regolamento di competenza (articolo 47, secondo comma); termine per la
proposizione di reclamo avverso la ordinanza pronunziata fuori udienza
(articolo 78); termine per il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del
processo di cognizione (art. 308) ecc.
Orbene, per
siffatte comunicazioni, la Corte di cassazione, con giurisprudenza ormai
consolidata, ha ritenuto che qualunque sia il modo (quindi anche il servizio
postale) al quale il cancelliere ricorra per dare alle parti le comunicazioni
prescritte dalla legge o dal giudice, si rende sempre necessario, quando dalla
data di comunicazione decorre il termine per una impugnazione, che si conosca
il giorno in cui la notizia é pervenuta al destinatario. Ed ha fissato il
principio per cui, ove il biglietto di comunicazione (art. 45 disp. att.
c.p.c.) sia stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basti a
dimostrazione del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della
ricevuta della raccomandata, ma sia necessaria la attestazione del ricevimento
che potrebbe esser data da un certificato tratto dal duplicato dell'avviso di
ricevimento che rilascia la amministrazione postale a norma dell'art. 157 del
R.D. 18 aprile 1940, n. 689, certificato che può essere richiesto, sempre
secondo la Corte di cassazione, oltre che dal mittente, anche dal destinatario.
5. - Così
essendo stabilito con ripetuta e costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, questa Corte pur nella sua piena autonomia di giudizio, "non
può non tenere il debito conto di una costante interpretazione
giurisprudenziale che conferisce al precetto legislativo il suo effettivo
valore nella vita giuridica se é vero, come é vero, che le norme sono non quali
proposte in astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del
giudice, intesa a renderle concrete ed efficaci" (Sent. Corte cost.
n. 3/1956). Da quanto sopra discende che gli artt. 136 c.p.c. e 45 disp.
att. non violano il diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché non si avranno
decadenze di diritti per decorrenza di termini perentori ove manchi la prova
del ricevimento della comunicazione effettuata a mezzo del servizio postale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45
disp. att. stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.