SENTENZA
N. 87
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso con ricorso del giudice istruttore presso il tribunale di Torino,
iscritto al n. 30 del registro 1976, per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, sorto a seguito del rifiuto da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri di trasmettere all'Autorità giudiziaria, nella loro integralità,
documenti ritenuti coperti da segreto politico- militare.
Visto l'atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Guglielmo
Roehrssen;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso 5
maggio 1976 il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, nel corso di
un procedimento penale promosso a carico di Sogno Rata del Vallino Edgardo,
Cavallo Luigi ed altri, ha sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Esponeva che,
in seguito a richiesta fatta al Servizio Informazioni Difesa, perché fosse
trasmesso il carteggio relativo all'imputato Sogno, il S.I.D. trasmetteva parte
del carteggio esistente, precisando che i restanti documenti non potevano
essere esibiti perché riferentisi a materia connessa a "specifica attività
di controspionaggio". Il giudice istruttore esponeva di essersi rivolto al
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo se confermasse l'esistenza del
segreto politico- militare. Il Presidente del Consiglio rispondeva che il carteggio
non esibito "rientrava nella materia connessa a specifica attività di
controspionaggio", in relazione a dati formali soggettivi (nomi di
personaggi stranieri e di agenti informatori, sigle di operazioni di CS,
denominazione di uffici addetti alle operazioni ed altri elementi analoghi) da
mantenersi segreti a tutela d'interessi politici e militari". Peraltro,
poiché sotto il profilo del contenuto tale carteggio non conteneva notizie di
carattere segreto, veniva disposta la sua trasmissione previa obliterazione
"dei dati formali soggettivi suindicati".
Il giudice
istruttore di Torino lamentava che l'obliterazione avrebbe investito anche dati
sostanziali e comunque che il segreto opposto dal Presidente del Consiglio
potrebbe investire legittimamente i nomi degli agenti informatori e gli altri
dati relativi agli uffici ed alle operazioni dei Servizi di sicurezza, ma non
potrebbe altrettanto legittimamente investire i nomi dei cittadini stranieri ai
quali ha accennato il Presidente del Consiglio, in quanto costoro potrebbero
assumere la qualità di correi - per avere contribuito finanziariamente a
quell'attività dell'imputato Sogno che, dalla restante documentazione
processuale, apparirebbe avere assunto rilevanza penale - e non vi sarebbe
ragione per assicurare loro l'impunità.
Secondo il
giudice di Torino l'Esecutivo, ponendo "un illegittimo sbarramento al
potere dovere del giudice di acquisire gli elementi di prova necessari per la
prosecuzione dell'azione penale" avrebbe interferito nelle funzioni
giurisdizionali: di qui la necessità - a suo parere - che la Corte
costituzionale valuti se nella fattispecie possa essere lesiva per la sicurezza
delle istituzioni dello Stato l'acquisizione da parte dell'A.G. dei suddetti
nominativi.
Questa Corte
con ordinanza n.
49 del 1977 riteneva il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 37 della
legge n. 87 del 1953 disponendo che esso fosse comunicato, unitamente
all'ordinanza stessa, a cura del ricorrente, al Presidente del Consiglio dei
ministri.
Poiché il
giudice istruttore di Torino, con sentenza del 5 maggio 1976, aveva trasmesso
il procedimento penale nel corso del quale era insorto il conflitto al giudice
istruttore del tribunale di Roma, ritenendolo competente per territorio a
proseguire il processo, questa Corte disponeva che la cancelleria desse
comunicazione della propria ordinanza anche al giudice istruttore del tribunale
di Roma.
L'autorità
giudiziaria, pur provvedendo alla notifica al Presidente del Consiglio dei
ministri, non compiva il nuovo deposito del ricorso, prescritto dall'art. 26,
terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, né provvedeva a costituirsi ai sensi del comma successivo.
Si é
costituita, invece, l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque
respinto, sostanziandosi non in una contestazione del potere dell'Esecutivo in
materia di segreto politico-militare, bensì nel modo in cui tale potere é stato
esercitato.
Considerato in diritto
Il ricorso
proposto dall'Autorità giudiziaria contro il Presidente del Consiglio dei
ministri non é stato ritualmente proseguito e pertanto deve essere dichiarato
inammissibile.
La legge 11
marzo 1953, n. 87 (art. 37), sulla costituzione ed il funzionamento della Corte
costituzionale, prevede, in caso di conflitti di attribuzione fra poteri dello
Stato, una particolare procedura, che si articola in due fasi: la prima é
diretta alla delibazione dell'ammissibilità in astratto del ricorso col quale
il conflitto viene sollevato, sotto il profilo dell'esistenza della materia di
un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte
costituzionale, in quanto insorto fra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono, per la definizione
della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. La seconda
fase - eventuale - é destinata all'esame del merito.
La prima fase
si svolge senza contraddittorio fra le parti, a seguito del deposito da parte
dell'autorità ricorrente, presso la cancelleria della Corte, del ricorso sul
quale s'intende provocare la pronuncia di ammissibilità (art. 26, primo e
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, pubblicate nella G.U. n. 71 del 1956).
Essa si
chiude o con una pronuncia d'inammissibilità, che preclude in modo definitivo
il passaggio alla seconda fase del procedimento, ovvero con un'ordinanza di
ammissibilità, la quale invece costituisce un provvedimento, che lascia
impregiudicata, una volta costituitosi il contraddittorio, ogni diversa e
definitiva decisione anche in ordine alla concreta ammissibilità del conflitto,
ed ha come unico effetto di autorizzare il ricorrente a provocare l'apertura
della seconda fase.
Data
l'autonomia delle due fasi, affinché si apra ritualmente la seconda fase é
necessario (art. 26, terzo comma, delle Norme integrative sopra citate) che il
ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità agli organi
interessati, ed entro 20 giorni dall'ultima notificazione depositi presso la
cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni
eseguite: tale deposito é l'atto che apre la seconda fase del procedimento.
Nel caso in
esame la prima fase del procedimento si era chiusa con l'ordinanza n. 49
del 1977, con la quale questa Corte disponeva che la propria cancelleria
desse comunicazione dell'ordinanza medesima ai giudici istruttori dei tribunali
di Torino e di Roma e che il giudice istruttore di Torino notificasse il
ricorso e l'ordinanza stessa al Presidente del Consiglio dei ministri.
Avvenute le
comunicazioni suddette da parte della cancelleria di questa Corte ai giudici
istruttori di Roma e di Torino, quest'ultimo ha provveduto a far notificare il
ricorso e l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ma ha omesso di
depositare il ricorso presso la cancelleria di questa Corte entro 20 giorni
dall'avvenuta notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ne deriva
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere applicabili in materia - per
il richiamo fattone dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953 - i principi della
normativa dettata dal Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, il quale, in connessione con l'art. 36 del t.u. delle
leggi sul Consiglio stesso (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), prevede la decadenza
del ricorso per l'omesso deposto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe,
sollevato dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 30 maggio 1977.