ORDINANZA
N. 85
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21, 23, 38 e 55 della
legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e
regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 21 febbraio 1975 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a
carico di Brunello Menconi ed altri, iscritta al n. 462 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19
novembre 1975;
2) ordinanza
emessa il 24 giugno 1975 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a
carico di Marco Palombini, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre
1975;
3) ordinanze
emesse il 20 ottobre e il 26 settembre 1975 dal pretore di Pontremoli nei
procedimenti penali a carico di Pasquali Antonio ed altro, Lazzini Giovanni,
Dentoni Angelo, Menconi Franco e Bertonati Romildo, iscritte ai nn. 473, 474,
475, 476 e 477 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;
4) ordinanza
emessa il 23 aprile 1976 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a
carico di Antonelli Giancarlo, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 24 novembre
1976.
Visto l'atto
d'intervento della Regione Toscana;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito l'avv.
Enzo Cheli per la Regione Toscana.
Ritenuto che
con otto diverse ordinanze, di identico tenore e relative a fattispecie
analoghe, emesse il 21 febbraio, il 24 giugno, il 26 settembre, il 20 ottobre
del 1975 e il 23 aprile 1976 nel corso di procedimenti di opposizione a decreto
penale promossi, rispettivamente, da Strenda Mario, Menconi Giuliano, Menconi
Brunello, Palombini Marco, Lazzini Giovanni, Dentoni Angelo, Menconi Franco,
Bertonati Romildo, Antonelli Giancarlo (condannati ciascuno per le violazioni
previste dagli artt. 12 bis e 76 t.u. delle leggi sulla caccia di cui al
r.d. n. l016 del 5 giugno 1939 alla pena di lire 80.000 di ammenda) nonché da
Pasquali Antonio (condannato per la contravvenzione di cui agli artt. 12 e 76
dello stesso testo unico alla pena di lire 80.000 di ammenda) il pretore di
Pontremoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19,
21, 23, 38 e 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente
ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;
che detta
legge, dopo avere in molte disposizioni dichiarato passibili di sanzioni
amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede quali reati e
conseguentemente colpisce con sanzioni di carattere penale, dispone nel
suddetto art. 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di
legge statali, ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";
che quest'ultima norma, nonché quelle di cui agli artt. 19 e 21 della stessa
legge sarebbero, secondo il giudice a quo, viziate di illegittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.
Considerato
che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24
dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono
reato e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie tutte le violazioni
per le quali é comminata la pena dell'ammenda salvo le eccezioni dalla stessa legge
previste;
che,
pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova
valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus
superveniens.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.