Ordinanza n. 85 del 1977
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ORDINANZA N. 85

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21, 23, 38 e 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1975 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Brunello Menconi ed altri, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1975 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Marco Palombini, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

3) ordinanze emesse il 20 ottobre e il 26 settembre 1975 dal pretore di Pontremoli nei procedimenti penali a carico di Pasquali Antonio ed altro, Lazzini Giovanni, Dentoni Angelo, Menconi Franco e Bertonati Romildo, iscritte ai nn. 473, 474, 475, 476 e 477 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;

4) ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Antonelli Giancarlo, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 24 novembre 1976.

Visto l'atto d'intervento della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito l'avv. Enzo Cheli per la Regione Toscana.

Ritenuto che con otto diverse ordinanze, di identico tenore e relative a fattispecie analoghe, emesse il 21 febbraio, il 24 giugno, il 26 settembre, il 20 ottobre del 1975 e il 23 aprile 1976 nel corso di procedimenti di opposizione a decreto penale promossi, rispettivamente, da Strenda Mario, Menconi Giuliano, Menconi Brunello, Palombini Marco, Lazzini Giovanni, Dentoni Angelo, Menconi Franco, Bertonati Romildo, Antonelli Giancarlo (condannati ciascuno per le violazioni previste dagli artt. 12 bis e 76 t.u. delle leggi sulla caccia di cui al r.d. n. l016 del 5 giugno 1939 alla pena di lire 80.000 di ammenda) nonché da Pasquali Antonio (condannato per la contravvenzione di cui agli artt. 12 e 76 dello stesso testo unico alla pena di lire 80.000 di ammenda) il pretore di Pontremoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21, 23, 38 e 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;

che detta legge, dopo avere in molte disposizioni dichiarato passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede quali reati e conseguentemente colpisce con sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali, ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge"; che quest'ultima norma, nonché quelle di cui agli artt. 19 e 21 della stessa legge sarebbero, secondo il giudice a quo, viziate di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali é comminata la pena dell'ammenda salvo le eccezioni dalla stessa legge previste;

che, pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus superveniens.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1977.