ORDINANZA
N. 84
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma primo, della legge 4 luglio
1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione
dell'attività venatoria), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1974 dal
pretore di Massa Marittima, nel procedimento penale a carico di Eros
Bastianini, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Visto l'atto
d'intervento della Regione Toscana;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito l'avv.
Enzo Cheli per la Regione Toscana.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 21 novembre 1974 nel corso di procedimento penale a
carico di Bastianini Eros (imputato delle contravvenzioni previste dagli artt.
1 e 12, 1 e 14 del t.u. delle leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939,
n. l016, entrambe punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore
di Massa Marittima ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad
oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;
che detta
legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato passibili di sanzioni
amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede quali reati e, in
conseguenza, colpisce con sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto
art. 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali
ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";
che
quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 della
Costituzione.
Considerato
che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24
dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono
reato e sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria tutte le violazioni
per le quali é prevista soltanto la pena dell'ammenda ivi comprese quelle
previste dal t.u. delle leggi sulla caccia e, tra queste, le violazioni il cui
accertamento é devoluto al giudice a quo;
che,
pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova
valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus
superveniens.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al pretore di Massa Marittima.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977