ORDINANZA
N. 83
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35,
della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione dell'attività
venatoria), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1975 dal tribunale di
Pisa nel procedimento penale a carico di Mauro Orzalesi ed altro, iscritta al
n. 489 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.
Udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 14 luglio 1975 nel corso di procedimento penale a
carico di Orzalesi Mauro e altro (imputati delle contravvenzioni previste dagli
artt. 14, n. 1, 38 e 43 del t.u. delle leggi sulla caccia di cui al r.d. 5
giugno 1939, n. l016, entrambe punite esclusivamente con la pena dell'ammenda),
il tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad
oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;
che detta
legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato passibili di sanzioni
amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede come reati e, in
conseguenza, colpisce con sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto
art. 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali
ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";
che
quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 della
Costituzione.
Considerato
che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24
dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono
reato e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie tutte le violazioni
per le quali é comminata la pena dell'ammenda, salve le eccezioni di cui agli
artt. 10 e 14 fra le quali non rientrano quelle previste dal t.u. delle leggi
sulla caccia e, in particolare, le violazioni il cui accertamento é devoluto al
giudice a quo;
che,
pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova
valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus
superveniens.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al tribunale di Pisa.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 12 maggio 1977.